Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31098/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.:P_IVA), in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
Contro
CITTA’ DI CASORIA (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco in carica e protempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, Sez. XV, n. 3663/2021, depositata il 3/5/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento n. 40916 del 5.11.2018, con il quale era stato richiesto il pagamento dell’imposta TARES dovuta per l’annualità 2013. Con sentenza n. 12659/2019, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. XIV, rigettava il ricorso. Lgs. n. 507/93, relativa alle variazioni necessarie ai fini determinazione dell’imposta, che peraltro era stata riscossa
2.La Commissione tributaria regionale per la Campania, sez. XV, rigettava l’appello della società contribuente con sentenza n. 3663/2021, rilevando che l’impugnato avviso di accertamento era adeguatamente motivato, che l’onere di provare l’erroneità della stima delle superfici tassabili, come operata dall’avviso impugnato, era a carico della stessa società ed a tal fine la consulenza tecnica di parte prodotta dalla società era priva di efficacia probatoria diretta. Evidenziava ancora il giudice del gravame che la società aveva omesso di presentare la dichiarazione ex art. 70 del D. della senza opposizioni sin dal 2008. La sentenza pronunziava la condanna della società contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Casoria.
3.La contribuente ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale. Formula, inoltre, istanza di sospensione della sentenza.
Replica con controricorso Città di Casoria e deposita successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La richiesta di sospensione della sentenza appellata è inammissibile, spettando il potere di sospendere, in tutto o in parte, l’esecutività della pronunzia, ex art. 62 bis D. Lgs. n. 546/1992 ed al fine di evitare un danno grave ed irreparabile, alla Corte di giustizia tributaria che ha pronunziato la sentenza impugnata.
2.Il primo motivo di ricorso, introdotto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , denuncia ‘errata ricostruzione dei fatti compiuta dalla
Commissione tributaria regionale della Campania, error in iudicando, errore e falsa applicazione di norme di diritto’ , oltre alla violazione degli artt. 1, 6 e 81 del TUIR, 13, comma IV, della legge n. 537/1993.
2.1. Contesta la società contribuente che l’aver pagato l’imposta Tares senza opposizioni fin dal 2008, come argomenta la sentenza impugnata, possa far reputare doveroso il pagamento del tributo nella misura fissata dall’atto di accertamento. Precisa di aver prodotto una relazione tecnica da cui potevano essere desunte l’area occupata dagli uffici, l’area non soggetta a tassazione e l’aliquota applicabile e d afferma che il non aver tenuto conto di tale fonte di prova determina la violazione degli artt. 1,6 e 81 del TUIR e 14, comma IV della legge n. 537/1993, rientrando i redditi in oggetto nella categoria residuale dei redditi diversi, ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
2.2. Il motivo, che pur presenta profili di inammissibilità in ragione del contenuto generico e a tratti confuso anche con riferimento alle norme asseritamente violate, è palesemente infondato.
La Commissione Tributaria Regionale ha basato il suo convincimento sull’assenza della dichiarazione ex art. 70 D. Lgs. n. 507/1993, facendo riferimento, solo incidentalmente, all’avvenuto pagamento del tributo senza contestazioni sin dal 2008. Tale argomentazione non ha, quindi, costituito autonoma ‘ratio decidendi’ giustificativa del pronunziato rigetto. Il giudice del gravame ha, inoltre, negato valore probatorio decisivo all’accertamento tecnico di parte, prodotto dalla società al fine di dimostrare l’erroneità della stima delle superfici tassabili, da un lato rimarcando che la valutazione dello stesso è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto e, dall’altro, richiamando i criteri generali di ripartizione dell’onere probatorio. Tale conclusione si pone perfettamente in linea con il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui la consulenza depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conseguenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. V, 27/12/ 2018, n. 33503; Cass., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551).
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 cpc. -Erronea valutazione dell’imposta riportata nell’avviso di accertamento Errata e/o omessa valutazione da parte della CTP in merito alla documentazione prodotta dalla ricorrente.’ , l a società ricorrente richiama l’omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della documentazione prodotta, e precisa di voler impugnare la sentenza nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello ritenendo inidonee le prove offerte dalla società. Afferma, infatti, la contribuente di aver dimostrato di smaltire i rifiuti in via autonoma, fatto che di per sé esclude l’applicabilità del tributo.
3.2. Il motivo, che pur evidenzia anch’esso profili di inammissibilità in ragione della mancata indicazione specifica dei documenti non oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito, è comunque infondato avendo il giudice del gravame ritenuto ampiamente condivisibile, se non addirittura dirimente nella sua decisorietà, il rilievo della Commissione tributaria provinciale in ordine alla omessa dichiarazione, ad opera della società contribuente, relativa alle variazioni necessarie ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507/93 ai fini della determinazione dell’imposta.
3.3. La decisione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti. È stato, infatti, affermato che spetta
al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato, oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, che integra un’eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 13/09/2017; Cass. n. 16235 del 31/07/2015; Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass. n. 3772 del 15/02/2013; Cass. n. 2623/2023). L’assolvimento dell’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 70 d. lgs. n. 507/1993, e degli obblighi informativi da parte del contribuente deve, pertanto, reputarsi sempre necessario. Né può ammettersi che tale dichiarazione possa essere sostituita da documentazione diversa o da altre comunicazioni, compiute a fini diversi, che possano considerarsi equipollenti alla dichiarazione fiscale (Cass. n. 24580/2025).
La società ricorrente contesta infine che la sentenza della Commissione tributaria regionale, nel rigettare il ricorso, abbia pronunziato la condanna al pagamento delle spese processuali in favore del l’ente resistente, sebbene non costituito in giudizio.
4.1. La censura è fondata.
4.2. Costituisce, invero, presupposto indefettibile della condanna alle spese processuali il fatto che la parte, a cui favore dette spese sono
attribuite, le abbia realmente sostenute per l’espletamento dell’attività di difesa correlata alla sua partecipazione in giudizio. Ne consegue che la parte vittoriosa non può ottenere l’attribuzione delle spese relativamente al giudizio nel quale è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione delle stesse (v. Cass. n. 25124/2025).
Nel caso di specie, è pacifico che il Comune di Casoria sia rimasto contumace nel giudizio d’appello, nonostante la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dia erroneamente atto della sua costituzione in giudizio.
La condanna alle spese processuali, secondo l’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., n. 7179/2024; n. 7361/2023).
Né può assumere rilevanza quanto affermato dalla controricorrente, ossia l’assenza di interesse su questo punto da parte della società ricorrente, per non aver chiesto l’annullamento della condanna alle spese a vantaggio del Comune di Casoria, in quanto la ricorrente ha espressamente censurato la sentenza in relazione al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
5. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito elidendo dal dispositivo della sentenza impugnata la parte relativa al riconoscimento all’appellato contumace delle spese del giudizio per €. 1.600,00, oltre accessori di legge.
Stante il tenore della pronuncia e considerata l’assoluta marginalità della questione dedotta con il terzo motivo di ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elide la liquidazione, per l’importo di €. 1.600 oltre accessori di legge, delle spese del giudizio d’appello, fermo il resto.
Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME