Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12101 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23534/2020 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Caserta, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Caserta, ove elettivamente domiciliata, e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Marcianise (CE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Trani, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
TARSU TARI
TIA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 22 novembre 2019, n. 9174/21/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente ed il controricorrente;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 22 novembre 2019, n. 9174/21/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per la TARI relativa a ll’anno 2017 , con riferimento ad uno stabilimento per la produzione di imballaggi flessibili in Marcianise (CE), ha accolto l’appello proposto dal Comune di Marcianise (CE) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 9 ottobre 2018, n. 4220/02/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul rilievo: a) che la contribuente non aveva mai presentato alcuna denuncia con riguardo all’esistenza ed alla delimitazione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, che erano smaltiti a proprie cure e spese con l’au silio di una ditta specializzata; b) che il regolamento comunale aveva disposto l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in base a criteri sia qualitativi che quantitativi, individuando le categorie di attività produttive di
rifiuti speciali assimilati (ivi compresa quella svolta dalla contribuente).
Il Comune di Marcianise (CE) ha resistito con controricorso.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo dopo che la ricorrente aveva chiesto la trattazione congiunta con altro procedimento per ragioni di connessione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denunciano, al contempo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329 cod. proc. civ., 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la formazione del giudicato interno per mancata impugnazione di autonome rationes decidendi della sentenza impugnata (in special modo, con riguardo: allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante l’ausilio di una ditta specializzata; all’inesistenza del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali; alla soggezione a TARI dell’intera superficie dello stabilimento industriale e non soltanto della superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali); in subordine, nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato accolto l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente ovvero per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di
pronunziarsi sulle eccezioni proposte dall’appellata (in special modo, con riguardo alla mancata istituzione o alla mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali).
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato accolto l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente ovvero per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulle eccezioni proposte dall’appellata con riguardo alla tot ale assenza del servizio di raccolta dei rifiuti speciali ed alla non assimilabilità dei rifiuti speciali.
1.3 Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 59 e 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’onere della prova sulla mancata attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali gravasse a carico della contribuente; in subordine, nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato accolto l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente ovvero per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulle eccezioni proposte dall’appellata con riguardo alla totale assenza del servizio di raccolta dei rifiuti speciali ed alla non assimilabilità dei rifiuti speciali.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ., 49 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado sulla scorta di eccezioni e questioni nuove prospettate per la prima volta dall’ente impositore (in special modo, con riguardo alla carenza di prova della produzione di rifi uti speciali in alcune superfici, all’auto -smaltimento degli imballaggi secondari o terziari, alla omessa dichiarazione in ordine all’individuazione ed alla delimitazione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali).
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente ovvero per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi in ordine agli effetti di una pronunzia resa tra le parti su lla TARI relativa all’anno 2015, che aveva accertato l’inesistenza del servizio di raccolta dei rifiuti speciali da parte dell’ente impositore.
Preliminarmente, si deve escludere l’opportunità della riunione al presente procedimento di quello vertente tra le medesime parti col n. 32148/2020 R.G., tenendo conto della solo parziale comunanza del thema decidendum .
Il primo motivo è infondato (in relazione ai distinti profili di doglianza).
3.1 La censura attinge -sotto vari aspetti -la sentenza impugnata per l’omesso rilievo della formazione del giudicato interno sulle rationes decidendi della decisione di prime cure,
che non sarebbero state investite dai motivi di appello dell’ente impositore (in special modo, con riguardo: allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante l’ausilio di una ditta specializzata; all’inesistenza del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali; alla soggezione a TARI dell’intera superficie dello stabilimento industriale e non soltanto della superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali).
3.2 Per costante orientamento di questa Corte, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes , dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11493; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 738; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24225; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2021, n. 28807; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2022, n. 23369; Cass., Sez. 6^-5, 25 novembre 2022, n. 34812; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2023, nn. 883 e 942; Cass., Sez. 3^, 12 aprile 2024, n. 9960).
3.3 Ad ogni buon conto, la sentenza impugnata evidenzia -nella sintetica elencazione (in premessa) dei motivi di appello -che l’ente impositore aveva proposto le seguenti censure: « a) Il Comune svolge il servizio di raccolta rifiuti come da
documentazione allegata; b) I rifiuti speciali prodotti dalla società contribuente sono speciali e non pericolosi e assimilabili a quelli solidi urbani: la società produce imballaggi flessibili; c) Non è stata fornita la prova che il servizio di smaltimento non sia stato garantito dal Comune, mentre la mancata utilizzazione non esonera dalla tassazione (art. 18 del regolamento comunale IUC); d) Dalla documentazione esibita emerge che la società produce una piccola parte di rifiuti pericolosi che deve smaltire in proprio ma la sentenza di primo grado non ha tenuto in conto che spetta alla società contribuente provare la tipologia dei rifiuti prodotti e le relative superfici. Il che non è avvenuto ».
3.4 Ora, alla luce di un sommario esame di tali doglianze, si può desumere che l’appello a veva investito ciascuna delle ragioni poste a fondamento della decisione di prime cure, su nessuna delle quali, pertanto, poteva essersi formato il giudicato interno (con la conseguente inammissibilità dell’appello stesso).
3.5 In subordine, la ricorrente censura, in via alternativa la carenza della motivazione ovvero l’omessa pronunzia della sentenza impugnata sulle eccezioni proposte dalla contribuente (in special modo, con riguardo alla mancata istituzione o alla mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali).
3.6 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez.
6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ” minimo costituzionale ” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
3.7 Per il resto, ad integrare gli estremi della omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto: il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2021, n. 28718).
In ogni caso, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per
riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ” fatto processuale “, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20438; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29665; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2023, n. 26778).
3.8 Nella specie, a ben vedere, la sentenza impugnata ha esaminato -sia pure in concomitanza ad altra doglianza -tale questione con la sintetica motivazione che « (…) il silenzio dell’amministrazione sulle istanze del 2015 in relazione dunque a quella annualità, tese a sollecitare il servizio di prelievo rifiuti, non possono comprovare l’assenza dello stesso servizio anche nel 2017, anno di imposta in esame ». Per cui, valutandosi la congruenza e l’a deguatezza di tale argomentazione, pur nella sinteticità della sua enunciazione, il decisum può ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito del minimum costituzionale (oltre che, a monte, ad escludere l’omessa pronuncia) .
Il secondo motivo è infondato.
4.1 Richiamate le considerazioni già espresse al punto 1 in ordine alla sufficienza motivazionale della sentenza impugnata circa la questione dell ‘assenza del servizio di raccolta dei rifiuti
speciali, va esaminato soltanto il profilo attinente alla contestazione dell’assimilabilità dei rifiuti speciali prodotti.
4.2 In proposito, si rileva che il giudice di appello ha scrutinato anche tale questione là dove ha argomentato che: « Ulteriore profilo censurato dall’appellante riguarda la circostanza affermata dalla Commissione provinciale -che il regolamento comunale sarebbe illegittimo quanto ad assimilazione. A ben vedere l’eccezione -funzionale alla disapplicazione del medesimo -non è fondata in quanto il regolamento comunale di Marcianise quanto alla tassa in questione, all’all. 2 art. 2 è stato modificato con delibera del Commissario Straordinario del Comune, che ha valutato, oltre al profilo qualitativo del rifiuto, anche il parametro quantitativo, ai fini dell’ammissibilità del rifiuto speciale ai rifiuti urbani: è necessario perché sussista la pretesa tributaria che per gli opifici industriali di superficie complessiva produttiva di rifiuti superiore a 2000 mq, il rapporto fra quantità globale in kg dei rifiuti prodotti e l’indicata superficie non superi il valore del corrispondente parametro Kd di cui alla deliberazione di approvazione delle tariffe relative alla Tassa dei rifiuti. La norma individua anche le categorie specifiche produttive oltre alla qualità del rifiuto. Dunque parametri di tipologia del produttore di rifiuti, quantità dei rifiuti e qualità degli stessi perché si possa avere l’assimilazione, in ossequio alla normativa primaria dell’art. 21 c. 2 d.lgvo 22/97. Dunque il regolamento non va disapplicato, ma applicato perché conforme alla norma primaria e l’appello accolto perché non è stata offerta la prova della non assimilabilità dei rifiuti ».
Pertanto, rendendo conto dell’ iter logico e giuridico seguito e posto a fondamento della decisione, si può dire che la sentenza impugnata contiene un’adeguata esposizione delle ragioni
sottese al rigetto dell’appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto).
Il terzo motivo è infondato.
5.1 La censura postula che l’onere di provare l’istituzione e l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali debba incombere a carico dell’ente impositore , trattandosi del presupposto primario per l’esercizio del potere impositivo . Per cui, essendo mancata tale prova, la contribuente sarebbe esentata dal pagamento della TARI.
5.2 A sostegno del proprio assunto, il ricorrente invoca un precedente di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2010, n. 3550), che, a ben vedere, atteneva ad una diversa fattispecie. Difatti, come si può leggere in motivazione: « La controversia ha ad oggetto l’iscrizione a ruolo della tassa sui rifiuti solidi urbani, relativa al periodo d’imposta 2001, in quanto la società contribuente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 597 del 1993, art. 62, comma 3, sul rilievo che il Comune avrebbe tassato una superficie adibita ad attività industriale, ove di regola si producono rifiuti speciali, per i quali la stessa società provvedeva in proprio allo smaltimento; lamenta, altresì, l’inesistenza del servizio di s maltimento dei propri rifiuti speciali, anche dopo l’assimilazione degli stessi a quelli urbani, sostenendo l’impossibilità di usufruire del servizio ».
Peraltro, il thema decidendum non involge la ripartizione dell’onere probatorio sull’istituzione e sull’attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali, affermandosi dal giudice di legittimità che: « (…) il dovere del contribuente di corrispondere la tassa anche se non utilizza il servizio, come specificato in tutte le precedenti decisioni sul tema (Cass., S.U., 8 maggio 1967 n. 902; id., 1, 29 marzo 1969 n. 1026; id., 1, 21 gennaio 1970 n. 132; id., 1, 17 maggio 1974
n. 1430; id., 1, 4 febbraio 1987 n. 995), suppone necessariamente che il contribuente “abbia la possibilità” di utilizzare il servizio: ciò si gnifica che per il sorgere dell’obbligo non è sufficiente la mera istituzione e attivazione del servizio medesimo, né la sola ubicazione dell ‘i mmobile nel perimetro in cui è stato istituito il servizio ma è altresì indispensabile che il “cittadino residente” abbia la possibilità, cioè sia posto in condizione, di utilizzare il servizio: tanto suppone, come specificato nella richiamata sentenza n. 995 del 1987, che il servizio venga effettivamente espletato (Cass. n. 6312/05; 10608/03). Sussiste, altresì, il lamentato vizio motivazionale, dato che la C.T.R., si è limitata ad affermare l’ avvenuta istituzione ed attivazione del servizio ma non ha motivato in ordine al tema controverso e rilevante della obiettiva sussistenza della possibilità di usufruire del servizio istituito ed appaltato dal Comune ».
5.3 Anche altro precedente di questa Corte (precisamente: Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31746), a cui il P.M. ha fatto riferimento nel suo parere, pur affrontando la questione controversa, non si è propriamente espresso nel senso prospettato dalla contribuente.
Nel caso esaminato, il giudice di legittimità aveva cassato con rinvio la sentenza impugnata per l’ infrazione alla regola di distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.), essendo stata erroneamente riformata la decisione di prime cure -nel senso dell’accoglimento de l ricorso originario del contribuente, dopo aver accertato che il servizio di raccolta dei rifiuti speciali non era stato istituito né attivato nel territorio comunale – sulla esclusiva base di una dichiarazione unilaterale dell’ente impositore , che era stata ritenuta inidonea a sovvertire il contrario accertamento in fatto. Per cui, il thema
decidendum era limitato alla corretta osservanza dell’ onus probandi da parte del giudice di appello rispetto all’accertamento presupposto dalla decisione di prime cure.
5.4 Altrettanto dicasi -nonostante il difforme tenore di taluni commenti in dottrina -per un arresto successivo (precisamente: Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29565), che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione sul presupposto dell’inco erenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la tassazione delle aree interessate in carenza di prova circa l’entità e la tipologia dei rifiuti speciali, non essendo stato censurato a monte l’accertamento negativo dell’is tituzione e dell’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali, da cui il giudice di appello aveva dedotto l’illegittimità della pretesa impositiva.
Anche in questo caso, infatti, il sindacato di legittimità si era concentrato sull’attinenza del motivo di impugnazione al decisum , prescindendo dalla questione inerente al presupposto del potere impositivo.
5.5 Ciò posto, si rammenta che l’art. 1, commi 656 e 657, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede una diversa percentuale di riduzione della TARI per le ipotesi di mancato svolgimento, illegittima effettuazione o temporanea interruzione, da un lato, e di mancata effettuazione, dall’altro, del servizio di gestione dei rifiuti.
In particolare, il comma 656 dispone che: « 656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente »; mentre il comma 657 stabilisce che: « Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita ».
5.6 Analogamente, l’art. 26, commi 1, 2 e 3, del regolamento comunale disciplina le medesime vicende in senso uniforme al dettato legislativo: « 1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 . 2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente. 3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell’anno per il qu ale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte »
5.7 A ben vedere, le fattispecie tipizzate dalle norme primarie e secondarie presuppongono, a monte, che il servizio di gestione dei rifiuti speciali sia stato istituito ed attivato dall’ente locale con la contestuale istituzione e regolamentazione della relativa tassa, trattandosi di eventi
caratterizzati da una transitoria disfunzione, anomalia o interruzione ovvero da una limitazione territoriale nell’esercizio del servizio stesso. Là dove le diverse ipotesi della mancata istituzione e della mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali non sono state oggetto di specifica disciplina in sede legislativa o regolamentare.
D’altra parte, neppure è ipotizzabile un’interpretazione analogica o estensiva delle succitate norme di fonte legislativa o regolamentare, la cui estraneità alle fattispecie in disamina è confermata da un confronto con il similare art. 59, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale, disciplinando in modo unitario le vicende ora tipizzate dall’art. 1, commi 656 e 657, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che: « Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2 » (cioè, «(…) in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita »).
Per cui, nonostante l’omessa esplicitazione nel testo normativo, se ne può concludere che anche l’art. 1, commi 656 e 657, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (a cui è ispirato l’art. 26, commi 1, 2 e 3, del regolamento comunale ), al pari dell’art. 59, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è
inapplicabile nelle ipotesi di mancata istituzione o mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali.
5.8 Ciò detto, si può adattare alla fattispecie il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di TARI, pur operando il principio secondo cui è l’ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2010, n. 19720; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14040; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2022, n. 21335; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2023, n. 5433).
Per cui, valendo come fatti costitutivi dell ‘ esenzione dalla TARI (o, al più, come fatti impeditivi della pretesa al pagamento della TARI), la mancata istituzione o mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali devono essere provate dal contribuente che pretende di avvalersene dinanzi al giudice tributario per l’annullamento dell’atto impositivo.
Né rileva in senso ostativo che si tratti di ‘ fatti negativi ‘. Difatti, è pacifico che l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione (come anche l’impedimento all’esercizio) del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto ” fatti negativi “, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se
negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 15 aprile 2002, n. 5427; Cass., Sez. 3^, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2020, nn. 2810 e 2811; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4743; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2023, n. 18765).
5.9 Ne discende che, sotto tale aspetto, la sentenza impugnata si è pienamente uniformata a tale principio, avendo ritenuto che l’onere della prova incombe va sulla contribuente, che, però, n on l’aveva assolto con la mera produzione delle istanze presentate nell’anno 2015 (senza alcuna risposta) per sollecitare l’ente impositore al servizio di prelievo dei rifiuti speciali.
Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
6.1 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza, non essendo stato trascritto, né riprodotto, né sintetizzato in ricorso il testo dell’atto di costituzione dell’ente impositore nel giudizio di prime cure, al fine di verificare la eccepita novità delle eccezioni e delle questioni dedotte (a dire della ricorrente) per la prima volta nel giudizio di appello.
6.2 Ad ogni modo, la doglianza deve essere disattesa. Difatti, si tratta di allegazioni comunque pertinenti al delineato thema decidendum , che attingono le statuizioni della sentenza gravata in appello nei limiti del devolutum .
Da ultimo, anche il quinto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
7.1 La contribuente ha invocato il giudicato formatosi sulla decisione resa dal giudice tributario di secondo grado con riguardo alla TARI relativa a ll’anno 2015 , che avrebbe annullato l’atto impositivo per mancanza di prova dell’esistenza del servizio di gestione dei rifiuti speciali.
7.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa, né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2^, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., Sez. 1^, 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41178; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8359; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2022, n. 15327; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2023,n. 9032; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2024, n. 2717).
7.3 Nella specie, il mezzo è carente di autosufficienza, non essendo stato trascritto né richiamato in modo specifico il contenuto integrale del giudicato esterno, per cui il collegio non è messo in grado di valutare la portata delle doglianze prospettate in sede di legittimità, anche in ragione dell’omessa produzione (in questa sede della sentenza richiamata.
7.4 In ogni caso, la censura deve essere disattesa.
La efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto
l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6264).
Il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6264).
Dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore ” condizionante ” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la
conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell’atto opposto non può precludere l’esame del merito delle controversie che attengono alla medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse. Ciò in quanto solo l’accertamento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (da ultime, in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34499; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6264).
7.5 Nella specie, la dedotta formazione del giudicato esterno in senso favorevole alla contribuente in relazione ad una precedente annualità di imposta non può sortire efficacia riflessa nel giudizio concernente una successiva annualità, attenendo l’accertamento irrevocabile del giudice di merito ad una circostanza di fatto (in particolare, la carente effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali da parte del l’ente locale) che non ha carattere permanente nel tempo, ben potendo essere raggiunta la prova che l’ente impositore abbia istituito ed attivato il servizio di gestione dei rifiuti speciali per i periodi posteriori.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, tenendo conto dell ‘ infondatezza e dell’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
10 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 aprile 2024.