Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32093 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32093 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
Avviso di accertamento – reddito di impresa
RAGIONE_SOCIALE a ristretta partecipazione -distribuzione tra i soci – onere della prova
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7651/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME, rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Roma al INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale del Lazio, nn. 576/2016 e 600/2016, depositate rispettivamente in date 1° febbraio 2016 e 3 febbraio 2016;
sul ricorso iscritto al n. 20055/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME, rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 600/2016, depositata in data 3 febbraio 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’ Agenzia delle Entrate di Latina notificava alla società RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento, con cui rideterminava i ricavi non dichiarati, per gli anni di imposta 2002 e 2003, ai fini IRPEG, IRES ed IVA.
L’Agenzia delle Entrate di Albano notificava, contestualmente, due avvisi di accertamento a COGNOME NOME (nella sua veste di socia al 25% delle quote della società) recuperando a tassazione, ai fini IRPEF per i medesimi anni, maggiori redditi, derivanti dalla presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio della società.
La società e la socia impugnavano gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale, rispettivamente, di Latina e di Roma.
Le CTP rigettavano, con quattro distinte sentenze, i ricorsi.
Interposti distinti gravami, la CTR di Latina, adita dalla società, accoglieva (con sent. nn. 223 e 224 pubblicate il 25 marzo 2009) gli appelli, ritenendo superata la presunzione – legata alla ristretta compagine sociale – di distribuzione degli utili tra i soci, alla
luce della documentazione bancaria depositata, con cui la società aveva provato che le somme contestate erano in realtà un ripianamento delle perdite societarie.
Anche la CTR di Roma, adita dalla socia, accoglieva (con sent. nn. 615 e 616 pubblicate il 25 novembre 2009) i gravami richiamando le motivazioni poste a base delle decisioni della CTR di Latina e ritenendo che la mera partecipazione ristretta ad una società non fosse sufficiente a giustificare l’attribuzione ai soci dei ricavi della società.
L’Agenzia delle Entrate propose, quindi, quattro ricorsi per cassazione, affidati a due motivi sostanzialmente uguali:
-n. 3287/2010 avverso la sentenza della CTR di Roma n. 616/2009;
-n. 3552/2010 avverso la sentenza della CTR di Roma n. 615/2009;
-n. 12264/2010 avverso la sentenza della CTR di Latina n. 223/2009;
-n. 13002/2010 avverso la sentenza della CTR di Latina n. 224/2009.
Questa Corte riunì, quindi, i ricorsi quoad annum (i nn. 12264 e 3287 del 2010 , per l’anno 2003, ed i nn. 12264 e 3552 del 2010, per l’anno 2002 ).
Con la sentenza n. 7853/2010:
-decidendo il ricorso n. 12264/2010 (relativo alla società), rigettò il primo motivo di ricorso (con cui l’Ufficio aveva dedotto la nullità della sentenza per carenze varie) ed accolse il secondo omessa motivazione su un punto decisivo, art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero le risultanze delle indagini bancarie effettuate nei confronti dei due soci – con la seguente motivazione: in ordine alle risultanze delle indagini bancarie effettuate sui conti correnti personali dei due soci della società, i giudici d’appello si sono limitati ad indicare genericamente la presenza di ‘disinvestimenti di titoli’ da parte dei soci stessi, utilizzati per ripianare le perdite della società ed idonei a
vincere la prova presuntiva di maggiori ricavi sociali, occultati e distribuiti ai soci, senza chiarire come, malgrado le rilevanti perdite della società e gli asseriti ‘disinvestimenti’ operati dai due soci, le somme riportate in conto corrente dagli stessi continuassero ad essere in aumento, in quello stesso anno d’imposta, ed il loro patrimonio personale si fosse addirittura incrementato con l’acquisto di titoli ;
-decidendo il ricorso n. 3287/2010 (relativo alla COGNOME), rigettò il primo motivo di ricorso (con cui l’Ufficio aveva dedotto la violazione di legge -art. 2909 c.c. -per essere la sentenza fondata sulla decisione della CTR relativa alla società, decisione non ancora passata in giudicato) ed accolse il secondo motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 295 c.p.c.: in caso di pendenza separata di procedimenti nei quali si controverte del maggior reddito nei confronti della società e del correlato reddito di partecipazione contestato dall’Ufficio ai singoli soci, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario affermato per le società di persone (Cass. S. U. 4 giugno 2008 n. 14815), il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa, trattandosi dell’indispensabile antecedente logico giuridico dello stesso, in forza dell’unico at to amministrativo dal quale entrambe le rettifiche promanano…cosicché ricorre un’ipotesi di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. . Nella specie la posizione della società era stata definita in separato giudizio (qualche mese prima) con sentenza non ancora passata in giudicato, ma la CTR aveva deciso la posizione della COGNOME senza sospendere il giudizio della socia.
Con la sentenza n. 7854/2015:
-decidendo il ricorso n. 13002/2010 (relativo alla società), rigettò il primo motivo di ricorso (con cui l’Ufficio aveva dedotto la nullità della sentenza per carenze varie) ed accolse il secondo omessa motivazione su un punto decisivo, art. 360 n. 5 c.p.c.,
ovvero le risultanze delle indagini bancarie effettuate nei confronti dei due soci – con la seguente motivazione: in ordine alle risultanze delle indagini bancarie effettuate sui conti correnti personali dei due soci della società, i giudici d’appello si sono limitati ad indicare genericamente la presenza di ‘disinvestimenti di titoli’ da parte dei soci stessi, utilizzati per ripianare le perdite della società ed idonei a vincere la prova presuntiva di maggiori ricavi sociali, occultati e distribuiti ai soci, senza chiarire come, malgrado le rilevanti perdite della società e gli asseriti ‘disinvestimenti’ operati dai due soci, le somme riportate in conto corrente dagli stessi continuassero ad essere in aumento, in quello stesso anno d’imposta, ed il loro pat rimonio personale si fosse addirittura incrementato con l’acquisto di titoli ;
-decidendo il ricorso n. 3552/2010 (relativo alla COGNOME), rigettò il primo motivo di ricorso (con cui l’Ufficio aveva dedotto la violazione di legge -art. 2909 c.c. -per essere la sentenza fondata sulla decisione della CTR relativa alla società, decisione non ancora passata in giudicato) ed accolse il secondo motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 295 c.p.c.: in caso di pendenza separata di procedimenti nei quali si controverte del maggior reddito nei confronti della società e del correlato reddito di partecipazione contestato dall’Ufficio ai singoli soci, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario affermato per le società di persone (Cass. S. U. 4 giugno 2008 n. 14815), il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa, trattandosi dell’indispensabile antecedente logico giuridico dello stesso, in forza dell’unico at to amministrativo dal quale entrambe le rettifiche promanano…cosicché ricorre un’ipotesi di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. .
La società e la COGNOME riassunsero, quindi, i giudizi innanzi alla CTR del Lazio.
Con la sentenza n. 600/2016 la CTR, decidendo a seguito del rinvio disposto con la sentenza n. 7853/2015 di questa Corte per l’anno 2003 (per la società e la COGNOME), accolse l’appello dell’ufficio condannando ‘la parte’ al pagamento delle spese di lite.
La CTR, sulla premessa che la sentenza di questa Corte n. 7853/2015 riguardasse l’accertamento societario, ritenne non superata la presunzione della distribuzione tra i soci degli utili occulti, in assenza di prova contraria.
Con la sentenza n. 576/2016 la CTR, decidendo a seguito del rinvio disposto con la sentenza n. 7854/2015 di questa Corte per l’anno 2002 (per la società e la COGNOME), accolse l’appello dell’ufficio condannando ‘la parte’ al pagamento delle spese di lite.
La CTR, sulla premessa che la ‘questione sottoposta all’esame di questo giudice è strettamente connessa alla controversia esaminata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (quasi come a voler fare intendere che dei due giudizi di rinvio, l’uno avesse riguardato solo la posizione della società, il secondo solo la socia) e che lo stesso organo giurisdizionale si era già espresso sulla posizione della società, riteneva formatosi il giudicato su quest’ultima e, perciò, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Con ricorso iscritto al n.r.g. 7651/2016 la società e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione avverso le sentenze nn. 576/2016 e 600/2016 della CTR capitolina, affidandosi a due motivi: a) violazione e falsa applicazione di legge. Violazione degli art. 112 cpc e 360 n. 3), 4) e 5) cpc; b) illogica ed incongrua motivazione delle sentenze. Violazione dell’art. 360, n. 3 e 4, cpc. Violazione degli artt. 36 e 62 d.lgs 546/92. L’Ufficio resisteva con controricorso.
Con ricorso iscritto al n.r.g. 20055/2016 la società e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 600/2016, affidandosi a due motivi: a) contraddittoria e illogica motivazione. Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione degli art. 112 e 360 n. 3, 4 e 5 cpc; b) illogica ed
incongrua motivazione della sentenza. Violazione dell’art. 360 n. 3 e 4 cpc. Violazione degli articoli 36 e 61 d.lgs 546/92. L’Ufficio rimaneva intimato.
Il procuratore delle ricorrenti avanzava, quindi, istanza di riunione dei due giudizi, avendo ad oggetto i medesimi fatti.
Fissata l’udienza camerale, la società depositava in data 1112/6/2024 , nell’ambito del giudizio rubricato al n.r.g. 7651/2016, istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more la società provveduto a ‘Rottamare il credito come da documento che si allega’.
Considerato che:
Deve procedersi alla riunione dei due giudizi. Sussiste, infatti, un’evidente connessione tra gli stessi che hanno ad oggetto, con riferimento a due anni di imposta, l’accertamento di maggiori redditi nei confronti di una società, ritenuta a ristretta base, e i conseguenziali accertamenti nei confronti di un socio.
La medesima sentenza della CTR (la n. 600/2016) è, poi, impugnata in entrambi i ricorsi, ciò che rende obbligatoria la riunione ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.
Deve, poi, darsi atto che (solo) nell’ambito del giudizio n. 7651/2016 (solo) la società ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stato totalmente pagato l’importo di cui ‘alla cartella impugnata’.
Ora, la Corte non può non rilevare che:
all’istanza sono allegati pagamenti relativi anche a NOME COGNOME (per euro 15.966,18);
oggetto dei giudizi non erano le cartelle di pagamento, bensì i quattro avvisi di accertamento (dai quali sono, presumibilmente, scaturite le cartelle di pagamento indicate nella documentazione allegata all’istanza);
dalla documentazione depositata sembra che sia la società sia il socio abbiano aderito alla definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016; la documentazione fa, però, riferimento esclusivo alle
cartelle di pagamento (non anche agli avvisi di accertamento); è, pertanto, impossibile verificare, in assenza di deduzioni al riguardo da parte dell’Agenzia delle Entrate, se i pagamenti effettuati dalle ricorrenti si riferiscano agli importi indicati nei quattro avvisi di accertamento oggetto dei presenti giudizi riuniti.
Si rende necessario, quindi, rinviare le cause riunite a nuovo ruolo onde consentire alle parti di chiarire quanto supra , mediante il deposito di documentazione atta a collegare le cartelle di pagamento (per le quali è stata chiesta la definizione agevolata) agli avvisi di accertamento oggetto di lite.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso n. 20055/2016 al ricorso n. 7651/2016. Rinvia la causa a nuovo ruolo per gli adempimenti di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre