Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3217 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3217 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8300/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 3730/2019 depositata il 18/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 27 febbraio 2014, la RAGIONE_SOCIALE presentava alla Direzione Provinciale di Cosenza dell’RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso dei
crediti risultanti dalla dichiarazione Modello NUMERO_DOCUMENTO 2008, riferita all’anno d’imposta 2007, con riguardo a IVA, IRES e IRAP.
La richiesta traeva origine da una cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata alla contribuente da RAGIONE_SOCIALE, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa al 2008, ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 -bis d.P.R. n. 633 del 1972. In esito al controllo, i crediti IRES e IVA afferenti al 2007 venivano disconosciuti, poiché la società, pur avendo omesso la dichiarazione per l’anno d’imposta 2007, aveva riportato crediti dell’anno precedente nella dichiarazione 2008.
Ricevuta la cartella, la contribuente presentava, il 9 novembre 2012, istanza di compensazione della cartella – esclusi sanzioni e interessi – con i crediti derivanti dalla dichiarazione omessa. La Direzione Provinciale, con nota del 26 febbraio 2013, chiariva che, per ottenere il riconoscimento di eccedenze maturate in annualità prive di dichiarazione, occorre previamente pagare le somme derivanti dal controllo automatizzato e, solo dopo, presentare istanza di rimborso entro il termine biennale di cui all’art. 21 D.lgs. n. 546 del 1992.
Conseguentemente a tali chiarimenti, la società provvedeva al pagamento dell’importo indicato in cartella e successivamente, il 27 febbraio 2014, la società presentava istanza di rimborso. Sull’istanza si formava il silenzio -rifiuto, impugnato dalla contribuente. Costituitasi l’RAGIONE_SOCIALE, la CTP di Cosenza, con sentenza n. 1120/5/2016, depositata il 7 marzo 2016, accoglieva il ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, deducendo che il pagamento era avvenuto mediante utilizzo di un credito relativo all’anno 2012, risultato inesistente, circostanza che aveva imposto l’emissione di atto di recupero e la segnalazione alla Procura ai sensi dell’art. 10 -quater D.lgs. n. 74/2000. Concludeva, pertanto, per la mancanza del presupposto di cui all’art. 21 D.lgs. n. 546 del 1992, ossia il pagamento effettivo RAGIONE_SOCIALE imposte.
La CTR della Calabria rigettava l’appello erariale. L’RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , si deduce la nullità della sentenza per inesistenza o mera apparenza della motivazione, ai sensi degli artt. 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, D.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo , si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 D.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendosi che la CTR abbia palesemente disatteso la disciplina in materia di rimborsi, omettendo di verificare la sussistenza effettiva dei crediti per i quali il rimborso è stato richiesto, benché tale verifica costituisse presupposto necessario.
I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, appaiono fondati e vanno accolti nei termini che seguono.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente, che assume un’asserita ‘ intervenuta conciliazione tra le parti ‘. L’eccezione, infatti, si limita a richiamare in modo del tutto generico un supposto accordo conciliativo mediante il quale le parti avrebbero ridefinito ‘ le situazioni giuridiche tra loro intercorrenti ‘, senza tuttavia precisarne il contenuto, la data, gli estremi, né la sua incidenza concreta sulla presente controversia. Tale impostazione impinge in un evidente difetto di specificità. L’eccezione non può essere formulata mediante un generico rinvio ad atti o circostanze non trascritte né illustrate, poiché il giudice deve essere messo in condizione di verificarne immediatamente la decisività e la rilevanza.
Viceversa, in ossequio al canone di specificità del ricorso per cassazione, l’RAGIONE_SOCIALE ha posto in rilievo come, già in sede di costituzione dinanzi alla
CTP di Cosenza, avesse sottolineato l’imprescindibilità della dimostrazione, a cura della contribuente, dell’effettiva sussistenza del credito in relazione al quale era stato invocato il rimborso, sollecitando la produzione di documentazione integrativa rispetto ai registri contabili. Ha altresì evidenziato che, nell’atto di appello, aveva contestato l’esistenza del credito relativo al 2012, mediante il quale il contribuente assumeva di aver pagato la cartella, credito ritenuto inesistente secondo la prospettazione erariale, tanto da aver determinato l’emissione dell’atto di recupero d’imposta n. NUMERO_DOCUMENTO e la trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica. Su tali basi, l’Ufficio aveva concluso che il mancato pagamento della cartella, scaturita dal controllo automatizzato ex art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 -bis d.P.R. n. 633 del 1972, costituisse circostanza ostativa al rimborso preteso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha inoltre riprodotto lo stralcio del provvedimento di sgravio evocato nella sentenza d’appello, chiarendone la non riferibilità alla cartella n. NUMERO_CARTA (anno d’imposta 2008), poiché inerente ad un atto di recupero riguardante il 2013. In definitiva, ha posto in risalto come il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, unitamente alla mancanza di uno sgravio correlato alla cartella per cui è causa, precludesse l’accesso al rimborso.
Orbene, la CTR si è limitata a rilevare, in forma lapidaria, che « il contribuente ha dimostrato di avere provveduto al pagamento della cartella attraverso un modello F24 inviato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate…, regolarmente poi presentando l’istanza di rimborso… Peraltro, in data successiva è stato operato lo sgravio della cartella », senza confrontarsi con le puntuali contestazioni dell’Ufficio circa l’inesistenza del credito e la non pertinenza dello sgravio. La motivazione risulta meramente apparente poiché omette qualsiasi valutazione RAGIONE_SOCIALE puntuali contestazioni dell’Ufficio.
Il giudice d’appello ha così omesso di considerare che, nelle liti di rimborso, sia in tema di imposte dirette che di IVA, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa (Cass., 14 dicembre 2023, n. 35042; Cass., 2 settembre 2022, n. 25999; Cass., 29 ottobre 2020, n. 23862; Cass., 27 giugno 2019, n. 17239; Cass., 3 luglio 2023, n. 18644). Il rimborso di imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale – con inversione dei ruoli rispetto allo schema paradigmatico del rapporto tributario – è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confronti dell’Erario la posizione di creditore di una determinata somma di denaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata (Cass., 3 marzo 2020, n. 5827).
Ne discende che l’onere della prova del credito spetta al contribuente e non si esaurisce nel documentare il pagamento mediante un modello F24, qualora l’RAGIONE_SOCIALE – come nel caso di specie – contesti l’insussistenza in concreto del credito attraverso il quale la contribuente assume di averlo effettuato. Né la prova del credito è integrata dal dato meramente formale della rituale presentazione dell’istanza di rimborso, men che meno da uno sgravio privo di correlazione oggettiva e cronologica con la cartella controversa; e dunque il giudice di seconde cure avrebbe dovuto accertare in modo puntuale e rigoroso la prova del credito, senza arrestarsi a profili meramente formali.
In ultima analisi, vanno accolti entrambi i motivi di ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria.
Accoglie entrambi i motivi di ricorso. Cassa la sentenza d’appello. Rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME