Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28517 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28517 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
Oggetto: rimborso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9010/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME
-intimato-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa, n. 8781/04/2021, pronunciata il 07 settembre 2021 e depositata il 06 ottobre 2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente, titolare di redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, adiva il giudice di prossimità impugnando il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso avente ad oggetto il 90 % RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di Irpef e Ilor per euro 13.131,90 oltre interessi relativamente agli anni d’imposta 1990/1991/1992 ed ai sensi del disposto di cui all’art. 9, co. 17, L. n. 289/2002. La CTP rigettava l’impugnazione per carenza probatoria in ordine alla prova degli avvenuti versamenti RAGIONE_SOCIALE somme richieste a rimborso, non ritenendo dirimente la mancata contestazione da parte dell’Ufficio.
Il contribuente proponeva appello lamentando che le prove di versamento risultavano dai dati risultanti dall’anagrafe tributaria. Eccepiva altresì che, a ter mini dell’art. 18 L. n. 241/1990, il contribuente era esentato dall’esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione finanziaria.
L’Ufficio, costituitosi in giudizio, richiamava le contestazioni già svolte in primo grado e, previa allegazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi corredate RAGIONE_SOCIALE sole deleghe di versamento, chiedeva il rigetto dell’appello stante l’assenza RAGIONE_SOCIALE prove dei versamenti. Eccepiva inoltre l’insussistenza del diritto al rimborso per i redditi da lavoro autonomo alla luce della decisione della Commissione europea (UE) n. 2016/195.
La CTR accoglieva l’appello riformando la decisione di primo grado. In particolare, riteneva che l’Ufficio fosse a conoscenza dei versamenti effettuati dal sostituto d’imposta nell’interesse del co ntribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre con tre motivi per la cassazione della indicata sentenza. Rimane intimato il contribuente, mentre il patrono erariale
deposita memoria in prossimità dell’adunanza, illustrando le proprie ragioni e chiedendo la discussione in pubblica udienza.
CONSIDERATO
In via preliminare di rito, dev’essere rigettata l’istanza di parte erariale per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, non offrendo argomenti nuovi per discostarsi dalla copiosa giurisprudenza (come citata infra ) che si è consolidata sull’argomento, fondando un orientamento ormai omogeneo.
Con il primo motivo il patrono erariale denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18,19,22 e 27 del d.lgs. 546/1992 ex art. 360 n. 3 c.p.c.. In particolare, critica la sentenza per non avere la CTR dichiarato d’ufficio l’inammissibilità de l ricorso introduttivo per totale assenza di prova dei versamenti RAGIONE_SOCIALE imposte chieste a rimborso, essendo il contribuente attore in senso non solo formale ma anche sostanziale.
Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza allegazione, all’istanza di rimborso, RAGIONE_SOCIALE prove dei versamenti eseguiti e, quindi, proposto in violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. Ciò per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell’istanza, che neppure ha allegato, cos ì impedendo di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (cfr. Cass., 10 marzo 2021, n. 6729; n. 28829 del 2021). Nella specie, quindi, la ricorrente nemmeno ha trascritto in ricorso il contenuto dell’istanza di rimborso per dimostrare l’indeterminatezza della pretesa restitutoria (Cfr. Cass., V, n. 21741/2023).
2.1 In ogni caso questa Corte ha già avuto modo di affermare che dalla lettera dell’art 16 -octies d.l. n. 91 del 2017, come modificato dalla legge di conversione n. 123 del 2017, che ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si deduce che «…la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso, e quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’ an ed il quantum del rimborso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita
piuttosto ad un confronto con l’ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti…» (Cfr. Cass., V, n. 13771/2019).
Col secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, co. 1, c.c. e 115 c.p.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sintesi, denunzia l’illegittimità della sentenza per aver la CTR riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente pur in assenza di prove, incombendo in capo al contribuente provare il proprio diritto al rimborso e non potendosi costui avvalere del principio di non contestazione e dunque della mancata eccezione di inadempimento dell’Ufficio .
Il motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21197 del 08/10/2014, Rv. 632495; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015, Rv. 636896, nonch é Cass., Sez. U, Sentenza n. 1518 del 27/01/2016, Rv. 638457). E tale onere probatorio incombente sul contribuente non pu ò – di certo – essere adempiuto, come è accaduto nel caso concreto, con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella istanza di rimborso. Invero, il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (Cass. n. 9732 del 12/05/2016).» (cfr. Cass., V, n. 14998/2023).
4.1 Nella fattispecie, peraltro, la CTP aveva accertato il difetto di prova sui versamenti effettuati e tale statuizione non è stata contrastata dalla CTR che ne ha preso atto, confermandola, ciò nonostante, ha accolto l’appello del contribuente, sostanzialmente invertendo l’onere pro batorio che ha fatto gravare sull’Ufficio, onerando quest’ultimo di verificare i dati (eventualmente) presenti all’anagrafe tributaria.
Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, 1, co. 665, della l. n. 190 del 2014 e s.m.i., 112 c.p.c., 107 e 108 TFUE, dei principi stabiliti dalla Commissione europea con decisione della Commissione Europea (UE) 2016/195 notificata con il n. C. NUMERO_DOCUMENTO final sotto il profilo dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..
5.1 Segnatamente censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al rimborso pur svolgendo il contribuente anche attività di lavoratore autonomo.
Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo, perché involgente accertamenti preliminari al merito e alla qualificazione dei redditi.
In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, mentre va dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo. La sentenza va cassata con rinvio alla competente Corte di Giustizia Tributaria di II grado, che provvederà a nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE questioni, nonché alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Sicilia, sez. distaccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.