Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12693 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
IRPEF RIMBORSO SILENZIO RIFIUTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8606/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, il quale elegge domicilio digitale alla pec EMAIL ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 9658/2021, depositata il 29/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza del 21 dicembre 2007 di rimborso di parte dell’Irpef e dell’Ilor corrisposte per gli anni 1990, 1991 e 1992 preteso in ragione di quanto previsto da ll’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289 a favore dei soggetti colpiti dal sima del 1990.
La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE rigettava la domanda assumendo che il contribuente non avesse provato il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte di cui chiedeva il rimborso.
La C.t.r. accoglieva l’appello. Affermava che l’Ufficio era in grado di verificare il versamento RAGIONE_SOCIALE imposta consultando l ‘anagrafe tributaria. Rigettava pure l’eccezione di decadenza sollevata dall’Ufficio in ragione del disposto di cui all’art. 37 d.P.R. n. 602 del 1973 .
Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22, 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 115 cod. proc. civ.; , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
Con una prima censura assume che la C.t.r., anche di ufficio, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo. Osserva che il contribuente non aveva allegato all’istanza documentazione comprovante il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte di cui chiedeva il rimborso, sicché non poteva nemmeno ritenersi che si fosse formato il silenzio
rifiuto mancando, pertanto, l’atto impugnato. Aggiunge che il vizio originario dell’istanza non poteva essere sanato , né in primo né in secondo grado, assolvendo all’onere della prova in sede giudiziale. Con una seconda censura, assume che la C.t.r. non aveva considerato che il contribuente, attore in senso sostanziale, era gravato dell’onere della prova RAGIONE_SOCIALE somme richieste; che, invece, non aveva dato prova RAGIONE_SOCIALE stesse ritenendo che i dati fossero già in possesso dell’Amministrazione; che la C.t.r. avev a ribaltato l’onere della prova sull’Ufficio, assumendo che quest’ultimo fosse in grado di verificare i versamenti a mezzo dell’anagrafe tributaria. Osserva che alla fattispecie non è applicabile il principio di non contestazione.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190; degli artt. 107, 108 T.F.U.E.; della Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015; del Reg CE n. 1407 del 2013; del Reg. CE n. 717 del 2014; dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il contribuente era titolare di redditi di lavoro autonomo, sicché in ragione dello ius supereveniens di cui all’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e della decisione della Commissione Europea aveva omesso di valutare l’eventuale superamento della c.d. soglia de minimis .
La delibazione del primo motivo di ricorso rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, stante il possibile contrasto registrato in alcuni precedenti della sezione sulla ripartizione dell’onere della prova dell’avvenuto pagamento di imposte di cui si chieda il rimborso.
3.1. In alcuni precedenti la Corte ha affermato che la richiesta, formulata dall’Ufficio , di documentare l’esistenza del preteso credito
può essere inquadrata nell’ambito della collaborazione che deve sussistere tra Amministrazione finanziaria e contribuente – come un invito rivolto alla contribuente a comprovare, come è suo onere, l’esistenza del credito , secondo il modello processualcivilistico dell’azione di ripetizione d’indebito . In tale prospettiva, si è precisato, non è configurabile alcuna violazione del divieto di chiedere al contribuente documenti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000, norma che peraltro presuppone che la documentazione sia già sicuramente in possesso dell’Ufficio o che, comunque, il contribuente ne dichiari e provi l’avvenuta trasmissione all’Amministrazione finanziaria. (tra le più recenti Cass. 05/09/2023, n. 25859).
3.2. In altri precedenti, invece, si è affermato che in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente a quest’ultimo non possono essere richiesti, anche ove l’onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell’Ufficio; sicché, qualora il contribuente, che agisca per il rimborso di tasse o diritti non dovuti, eccepisca che documenti comprovanti il pagamento, o la richiesta di rimborso, siano in possesso dell’amministrazione, questa è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto, perché, in difetto, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale comportamento (Cass.03/08/2023, n. 2366 Cass. 17/07/2023 n. 20648).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024.