Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30616 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente a Virle Piemonte, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 29/19, depositata il 9 gennaio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente chiedeva il rimborso di parte dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2009, in eccesso in attesa della decisione della Commissione UE relativamente all’ammissibilità delle deduzioni stabilite dall’art. 11 d.lgs. n. 446/1997.
A fronte del silenzio rifiuto, proponeva ricorso, che la CTP accoglieva. Adìta dall’Agenzia la CTR in sede d’appello, quest’ultima
respingeva il gravame ritenendo assolto l’onere della prova da parte della società. Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con tre motivi. La società contribuente resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 112 e 132, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
L’Agenzia deduce che – pur a fronte delle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado, avverso la quale la difesa erariale aveva osservato come l’istanza di rimborso non fosse provata, a fronte dell’onere incombente sul contribuente in simili ipotesi, con particolare riferimento alla mancata specificazione dell’ipotesi ricorrente tra le varie individuate dall’art.11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997, non essendo in particolare stato chiariti quanti e quali lavoratori avrebbero avuto diritto alle deduzioni del primo e del secondo tipo tra quelli individuati dalla disposizione in oggetto, né chiarendo perché e con quali calcoli si era aumentata la deduzione da € 121.523,00 ad € 2.044.334,00, avendosi a disposizione solo un elenco alfabetico dei dipendenti con le deduzioni riferite a ciascuno, documento peraltro autoreferenziale, privo poi dell’indicazione dell’indispensabile posizione di ciascun lavoratore -la CTR aveva genericamente ritenuto l’elenco dotato delle ‘informazioni necessarie per eventuali controlli’, e che ‘l’operato della società risulta corretto’ avendo essa ‘effettuato tutte le attività per dimostrare il suo comportamento, con documentazione puntuale e da cui si potevano cogliere tutti gli elementi necessari ad una approfondita valutazione’, valorizzando peraltro il fatto che l’ufficio di fatto non avesse contestato le risultanze non avendo ‘promosso alcuna attività istruttoria per verificare la documentazione’, non avendo poi rappresentato ‘se vi
sono motivazioni giuridiche che ostano al riconoscimento’, oppure ‘se i calcoli non siano corretti’.
1.2. Va premesso che, in caso di ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione fiscale a fronte di un’istanza di rimborso, l’onere della prova grava integralmente sul contribuente, sicché ad esempio, sempre in tema di IRAP, nell’analoga ipotesi della domanda di rimborso delle spese per il personale disabile, la prova del fatto costitutivo di tale credito d’imposta, non è raggiunta attraverso la produzione da parte del contribuente onerato di un mero elenco nominativo dei dipendenti, equivalendo questo ad un’autodichiarazione delle retribuzioni complessivamente corrisposte, e come tale priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass. 16/12/2019, n. 33052).
Orbene a fronte della deduzione proprio della genericità ed insufficienza della documentazione prodotta (in particolare dell’elenco nominativo di cui s’è detto in premessa), la CTR si è completamente sottratta all’esame delle censure, limitandosi come riportato a considerazioni vaghe sull’asserita completezza della documentazione, senza rendere minimamente conto delle proprie affermazioni peraltro generiche.
Va ricordato a questo punto che è apparente quella motivazione che, pur graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. ex plurimis Cass. 01/03/2022, n. 6758).
Ed è proprio quanto accade nel caso di specie, in cui non si comprende in cosa consista la ‘documentazione puntuale’, quali fossero secondo i secondi giudici gli ‘elementi necessari’ e in cosa sia consistita l’attività asseritamente effettuata dalla contribuente,
peraltro si ripete a fronte di un’istanza di rimborso e delle specifiche censure mosse dalla stessa ricorrente.
La fondatezza del motivo che precede determina allora la cassazione della sentenza, con conseguente assorbimento dei restanti motivi e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che procederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio, assorbiti gli ulteriori motivi.
P. Q. M.
La Corte, accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023