Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29503 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29503 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
-Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26858 del ruol o RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 15 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, PEC per procura speciale in calce al controricorso , nonché dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a memoria di nuovo difensore, PEC
Oggetto:
rimborso – silenzio rifiuto –
elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, PEC ;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 3585/16/2015, depositata in data 25 agosto 2015, notificata il 15 settembre 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: NOME COGNOME aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto del l’RAGIONE_SOCIALE alla domanda di rimborso del 18 dicembre 2007 del novanta per cento RAGIONE_SOCIALE imposte Irpef e Ilor da questi corrisposte per gli 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge. N. 289/2002; la Commissione tributaria provinciale di Siracusa aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che fosse legittima la richiesta di rimborso presentata dal contribuente e che la stessa era stata tempestivamente presentata;
l’RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso;
considerato che:
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 9 , comma 17 , legge n. 289/2002, nonché dell’art. 1, comma
665, l. n. 190/2014 e degli artt. 12 e 14, preleggi, per avere erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso, attesa la non applicabilità della norma agevolativa al caso di specie, stante la qualifica di lavoratore dipendente del contribuente e, quindi, di sostituito d’imposta;
il motivo è infondato;
questa Corte (Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5498) ha precisato che la domanda di rimborso presentata ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d’imposta, come avallato dal legislatore con l. n. 123 del 2017, trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi;
con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2697, cod. civ., per non avere verificato l’assolvimento da parte del contribuente dell’onere di prova re la sussistenza del proprio diritto al rimborso;
il motivo è fondato;
questa Corte ha più volte precisato (Cass. civ., 29 maggio 2023, n. 14998) che quando si controverte su una domanda di rimborso del contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale, come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo, e ciò comporta che l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente;
peraltro, nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria aveva espressamente contestato, dinanzi al giudice del gravame, il mancato assolvimento da parte del contribuente dell’onere di provare che le ritenute erano state effettivamente subite, che il datore di lavoro non aveva usufruito dell’agevolazione e che i versamenti erano stati effettuati;
pertanto, tenuto conto della natura del giudizio, trattandosi di giudizio di rimborso, in conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, gravava sul contribue nte l’onere di provare l’onere del versamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui domanda la restituzione, sicché il giudice del gravame avrebbe dovuto procedere alla suddetta verifica; in conclusione, è fondato il secondo motivo, infondato il primo, con conseguente accoglimento del ricorso per il motivo accolto e rinvio alla comptente Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M. La Corte:
accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio.
Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2023.