Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24837 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24837 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
Oggetto:
rimborso
credito iva della prova
–
onere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15811/2022 proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAIL
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO
presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME (PEC EMAIL) -resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 204/12/22 depositata in data 10/01/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
–NOME impugnava il diniego espresso di rimborso del credito iva riferito al periodo d’imposta 2006;
-il giudice di primo grado accoglieva il ricorso;
-appellava l’Ufficio e con la sentenza gravata di fronte a questa Corte il giudice dell’appello ha rigettato l’impugnazione confermando integralmente la sentenza di primo grado;
-ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con un unico motivo di doglianza;
-la contribuente ha unicamente depositato atto di costituzione in vista della fissazione della pubblica udienza;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; esso ritiene la sentenza impugnata censurabile sotto due ordini di profili che vengono trattati congiuntamente poiché ritenuti strettamente connessi;
-in primo luogo, si lamenta il mancato esame da parte del giudice del merito del profilo relativo alla sussistenza dei presupposti fondanti il credito chiesto a rimborso: secondo parte ricorrente il giudice ha mancato di verificare se al momento di presentazione dell’istanza di rimborso risultasse provata – da parte del contribuente in capo al quale tale onere gravava – la spettanza del credito iva;
-il motivo di ricorso, quanto al ridetto profilo, è fondato;
-invero, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince con chiarezza che il giudice dell’appello ha ritenuto ‘… che i motivi di diniego espressi dall’amministrazione finanziaria sul diritto al rimborso sono stati sempre incentrati sulla natura ‘atipica’ dell’istanza, con la conseguente applicazione del termine biennale di decadenza ex art. 21 del D. lgs. 546/1992, negata dal primo giudice. Dunque, sul punto in esame, nessun inadempimento dell’onere della prova può esser riversato sulla parte contribuente’;
-sia dalla motivazione della pronuncia gravata sia dal ricorso per cassazione si evince con chiarezza che la difesa dell’Ufficio era basata, nelle controdeduzioni in primo grado come nell’atto di appello, solo sulla mancata presentazione da parte del contribuente del modello VR;
-ciò chiarito, ritiene il Collegio allo stato di dover dare continuità all’orientamento di questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020) secondo il quale nel giudizio tributario promosso per conseguire il rimborso dell’Iva versata in eccesso, il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale, e non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall’ art. 57, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, che grava anche sull’Amministrazione finanziaria, le argomentazioni con le quali, essendo risultata soccombente in primo grado, la stessa nega la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto addotti dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, costituendo esse mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale;
-costituisce invece eccezione, in senso tecnico, lo strumento processuale con il quale l’Amministrazione finanziaria faccia
valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente;
-ancora di recente tale orientamento è stato ribadito (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 11284 del 28/04/2023), osservandosi che l’art.57, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni “in senso tecnico” dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del “thema decidendum”; conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria può difendersi dall’impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio – rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta eccependo, anche in appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, poiché il rilievo integra una mera difesa o un’eccezione “in senso improprio”, ammissibile in quanto mera contestazione delle censure avanzate col ricorso, non introduttiva di nuovi elementi d’indagine;
-in questo caso l’A mministrazione, aveva precisato (come qui ribadisce a pag. 4 del ricorso e come si evince dagli atti di merito ) che l’onere della prova dell’esistenza del credito gravava sul contribuente; e in diritto si è infatti chiarito da tempo che il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda;
-ne discende che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese come tali non soggette
ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (Cass., 2 luglio 2014, n. 15026; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29613, citate in motivazione da Cass. 13 dicembre 2023, n. 34903);
-la pronuncia di merito risulta quindi disallineata rispetto ai principi sopra illustrati; pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.