Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 936 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 936 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 13134 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore,
domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna n. 1473/14/2020, depositata in data 15 dicembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
– a seguito di controllo automatizzato ex art. 54b1s del d.P.R. n. 600/73 relativo all’anno di imposta 2002, l’Ufficio notificava a RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. 020/2006/00844039/80 riportante l’Iva a debito per il 2002 pari a euro 8.283,00, nonché il recupero del credito Iva residuo pari a euro 41.438,00 derivante dall’anno 2001- per il quale era stata omessa la dichiarazione-oltre sanzioni e interessi;
-la società otteneva la rateizzazione del debito prestando una garanzia fideiussoria; il provvedimento di rateizzazione veniva revocato per inadempimento della contribuente e, quindi, l’Amministrazione escuteva, nel 2012, la polizza fideiussoria per il residuo impagato di euro 59.053,34;
-in data 30.1.2013 la società presentava istanza di rimborso chiedendo la restituzione di euro 49.721,37 (ovvero l’importo di cui alla cartella richiamata sopra) in quanto il credito Iva per il 2001 era effettivamente
esistente e l’omessa dichiarazione per quell’anno non aveva effetto estintivo;
-sull’istanza si formava il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, impugnato dall contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che, con sentenza n. 957/04/2019, accoglieva il ricorso ritenendo che 1) il semplice aspetto formale del mancato inoltro della dichiarazione Iva non poteva essere considerato elemento sufficiente per disconoscere l’eventuale credito di imposta;2) l’Ufficio non aveva effettuato una precisa analisi tesa a dimostrare che il contribuente non potesse vantare la sussistenza del detto credito;
– avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’Ufficio deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c. atteso che nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnativa del diniego del rimborso la prova della sussistenza del credito incombeva sul contribuente; controdeduceva la società eccependo l’inammissibilità dell’appello, trattandosi di questione non proposta in primo grado ove non era mai stata posta in contestazione la spettanza del credito e insistendo nel merito per la sussistenza del credito Iva chiesto a rimborso;
con la sentenza n. 1473/14/2020, depositata in data 15 dicembre 2020, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, rigettava il gravame dell’Ufficio;
-per quanto di interesse, la CTR ha affermato che la decisione della CTP non era censurabile nell’avere dato rilievo alla natura sostanziale del rapporto, verificata la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ragioni del contribuente sul diritto al rimborso; in particolare, ad avviso del giudice di appello, la sussistenza del credito Iva non era stata posta in dubbio dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di primo grado sicché l’introduzione del tema
dell’onere della prova in sede di gravame era tardivo e, dunque, inammissibile;
avverso la sentenza di appello l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-la società contribuente resiste con controricorso;
-sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.lgs. n. 546/92 e 30 del d.P.R. n. 633/72, 2697 c.c. per avere la CTR confermato l’illegittimità del silenzio-rifiuto dell’istanza rimborso in questione ritenendo inammissibile per novità in appello la censura sollevata dall’Ufficio relativa all’onere della prova incombente sul contribuente circa la sussistenza effettiva del credito Iva chiesto a rimborso ancorché nei giudizi di impugnativa di diniego di rimborso di credito Iva – in cui, ad accezione dei casi in cui l’Ufficio ammette espressamente l’esistenza del credito, l’onere probatorio circa l’esistenza del credito Iva chiesto a rimborso grava sul contribuentela contestazione da parte dell’Ufficio di tale esistenza costituisca non già un’eccezione in senso stretto ma una mera difesa sollevabile in ogni fase del giudizio di merito.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. p avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla doglianza mossa dall’Ufficio circa l’erroneità del quantum del credito Iva chiesto a rimborso in considerazione di una serie di compensazioni effettuate dalla società tra quel credito e i debiti di imposta maturati sino al 2004.
3. Il primo motivo è fondato.
4.Nel processo tributario il divieto di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio) posto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cui l’Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2413 del 03/02/2021).
4.1. Questa Corte ha precisato che «in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricolle il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad es attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso, derivante dall’adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21197 del 08/10/2014, Rv. 632495; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015, Rv. 636896, nonchè Cass., Sez. U, Sentenza n. 1518 del 27/01/2016, Rv. 638457)» (Cass. n. 1906 del 2020; v. da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 21360 del 2022).
5.Nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio nel ritenere inammissibile per novità in appello la doglianza dell’Ufficio con la quale – a fronte della sentenza di prime cure che, nell’accogliere il ricorso della contribuente, aveva addossato sull’Amministrazione l’onere probatorio circa la insussistenza del credito Iva chiesto a rimborso – era stata dedotta la violazione del criterio distributivo dell’onere della prova in ordine alla sussistenza del credito incombente, nei giudizi di impugnazione del diniego di rimborso, sul contribuente (“Nel caso di specie, la sussistenza del credito Iva non era stata posta in dubbio dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di primo grado sicché l’introduzione dello specifico tema dell’onere della prova appare tardivo e inammissibile nel presente grado di giudizio” pag.2 della sentenza impugnata).
6.In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022
Il Presidente