Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33269 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33269 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23576/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA n. 2578/01/22 depositata il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2578/01/22 del 24/03/2022, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 700/11/21 della Commissione tributaria provinciale di Palermo (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da NOME
COGNOME nei confronti di un diniego di rimborso IVA relativa all’anno d’imposta 2016.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il diniego di rimborso era conseguente all’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge, in quanto «i costi sostenuti relativi alla realizzazione di un impianto boschivo e, pertanto, non finalizzati alla produzione di ricavi», con conseguente esclusione dell’esercizio dell’attività d’impresa.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) il sig. COGNOME aveva dedotto di avere realizzato «l’intervento boschivo oggetto dell’investimento del PRS in argomento, nella prospettiva di un ritorno economico, costituito dal conseguimento di ricavi e l’ottenimento di un profitto commisurato all’esercizio dell’attività economica agricola di silvicoltura ed altre attività forestali, sebbene non ancora avviata, come previsto dal bando che disciplina l’intervento di sostegno e dell’investimento»; b) tuttavia, il ricorrente non aveva fornito la prova di avere effettuato tali interventi, non essendo all’uopo sufficiente la prodotta relazione dell’agronomo, non risultando agli atti né le scritture contabili, né le fatture dalle quali si sarebbe dovuto evincere il credito; c) in definitiva, il contribuente non aveva fornito la prova del suo diritto al rimborso.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 56, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ricorrente deve provare
l’esistenza del credito chiesto a rimborso sebbene l’Amministrazione finanziaria, in sede di diniego, non abbia contestato detta esistenza.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale » (Cass. n. 1906 del 28/01/2020; Cass. n. 21197 del 08/10/2014).
1.2.1. Del resto, con il provvedimento di diniego -diversamente da quanto avviene con l’avviso di accertamento o di liquidazione, ovvero con l’irrogazione di una sanzione -l’Ufficio non esplicita una vera e propria pretesa, impugnata dal contribuente (Cass. n. 25999 del 02/09/2022; Cass. n. 10797 del 05/05/2010), sicché non può attribuirsi alla motivazione del provvedimento di diniego il carattere dell’esaustività (Cass. n. 25999 del 02/09/2022).
1.3. Ciò premesso, il ricorrente dimostra di essere a conoscenza del menzionato orientamento giurisprudenziale, ma lo ritiene inapplicabile alla fattispecie, dolendosi del fatto che l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato l’esistenza del proprio credito; con la conseguenza che egli non sarebbe tenuto a fornire la prova in giudizio dei fatti costitutivi della pretesa.
1.4. Tale affermazione, peraltro, si scontra con l’accertamento in fatto della CTR, la quale ha chiaramente ritenuto la sussistenza della menzionata contestazione del credito; contestazione che, del resto, si
evince dallo stesso diniego del provvedimento di rimborso, non potendo ritenersi esaustiva la sua motivazione (così come più sopra evidenziato).
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 29.000,00.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME