Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31578 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31578 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
COGNOME NOME;
COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Siracusa n. 5083/2020, depositata il 28 settembre 2020;
DINIEGO RIMBORSO IRPEF 1990/1991/1992
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24053/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
In data 30 novembre 2004 COGNOME NOME e COGNOME NOME presentavano all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Ufficio di Lentini istanza di rimborso di € 7.980,35, oltre interessi, ossia del 90% di quanto versato, negli anni di imposta 1990, 1991 e 1992, a titolo di IRPEF e di ILOR, in forza di quanto previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con riferimento alle agevolazioni previste per i residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
Proposto dai contribuenti ricorso avverso il silenzio -rifiuto dell’Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n. 1738/2015, depositata il 19 maggio 2015, lo rigettava, non ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuto versamento RAGIONE_SOCIALE somme chieste a rimborso.
Interposto gravame dai contribuenti, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sez. staccata di Siracusa, con sentenza n. 5083/2020, pronunciata il 14 settembre 2020 e depositata in segreteria il 28 settembre 2020, accoglieva l’appello ed ordinava il rimborso richiesto, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 7 luglio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che il giudice di seconde cure avrebbe riconosciuto il diritto al rimborso ad entrambi i ricorrenti, nonostante avesse presentato, in sede di controdeduzioni di appello, i seguenti elementi ostativi: i ) COGNOME NOME non avrebbe presentato alcuna istanza di rimborso per le imposte versate rispetto ai propri redditi, non sussistendo così neppure un atto di diniego dell’Amministrazione da impugnare; ii ) l’istanza di rimborso di COGNOME NOME sarebbe generica e non documentata; iii ) la contribuente non avrebbe provato il versamento RAGIONE_SOCIALE imposte chieste a rimborso, esibendo in giudizio solo le imposte dichiarate e non anche quelle versate; iv ) entrambi i ricorrenti sarebbero titolari di reddito di impresa e non avrebbero dimostrato né di aver subito danni legati al c.d. Sisma Sicilia, né di non aver superato il limite degli aiuti de minimis in ciascun triennio mobile.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 21, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, dello stesso codice, nonché v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione, rispettivamente, all’art. 360, primo comma, num. 1) e num. 4), dello stesso codice; v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Ritiene, in primo luogo, che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo a causa dell’assoluta genericità della domanda di rimborso presentata da COGNOME NOME, rispetto alla quale sarebbe stata allegata in giudizio solo la ricevuta di presentazione dell’istanza , da cui non risulterebbe neanche l’annualità cui si riferirebbe il rimborso. L’invalidità della domanda , inoltre, avrebbe impedito la formazione del silenzio -rifiuto, con la conseguente inesistenza dell ‘ atto impugnabile stesso.
In secondo luogo, il giudice a quo avrebbe ritenuto dimostrati in giudizio fatti (i.e. il versamento RAGIONE_SOCIALE imposte chieste a rimborso) di cui non sarebbe stata data prova né in sede amministrativa né contenziosa, operando un’illegittima inversione dell’onere della prova sull’erroneo assunto che ‘la prova dei versamenti effettuati si trovava materialmente nell’altrui disponibilità’, cioè nella disponibilità dell’Amministrazione.
In terzo luogo, la C.T.R. avrebbe erroneamente pronunciato un giudizio ‘secondo equità’ , non rientrando tale tipo di decisione tra i poteri del giudice tributario, secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 e in virtù della natura dispositiva del processo tributario.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (così come modificato dall’art. 16octies del d.l. 20 giugno 2017, n 91, conv, dalla legge 3 agost0 2017, n. 123), nonché RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi generali fissati dal Regolamento UE de minimis n. 1407/2013.
Deduce, in particolare, che il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere sussistenti i presupposti ex art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, essendo COGNOME NOME e COGNOME NOME titolari di redditi di impresa e non avendo gli stessi dimostrato né il mancato superamento, in ciascun triennio mobile, del limite fissato per gli aiuti c.d. de minimis , né l’entità dei danni subiti e il nesso di causalità tra gli stessi e il sisma del 1990.
Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte che appare necessario acquisire i fascicoli dei gradi di merito, al fine di verificare la documentazione ivi depositata dai ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Siracusa.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023.