Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27551 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
Istanza di rimborso – art. 9, comma 17, l. 289/2002 – onere della prova – omessa pronuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24239/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 4086/15/2023, depositata in data 8 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME presentava, il 27 febbraio 2009, istanza di rimborso del 90% (Euro 7.158,56) RAGIONE_SOCIALE imposte versate a titolo di IRPEF, ILOR e Contributo SSN, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. 289/2002.
Impugnava, quindi, il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni, deducendo la violazione dell’art. 10 dello statuto del contribuente e la tempestività della richiesta di rimborso. Pendente iudicio l’Ufficio erogava la minor somma di Euro 290,82, accettata dalla ricorrente quale ‘acconto’. La CTP di Catania accoglieva il ricorso ritenendo dovuto il rimborso richiesto.
Interposto gravame dal l’Ufficio , affidato a sei motivi, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimento parziale dell’appello, dichiarava sussistente il diritto della COGNOME al rimborso della somma pari ad Euro 7.158,56, al netto di quanto già pagato dall’RAGIONE_SOCIALE .
Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024.
Considerato che:
Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., in quanto il gravame soddisfa il requisito dell’autosufficienza ivi previsto, contenendo l’esposizione dei fatti e la menzione dei documenti su cui si fonda.
Con il primo strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289 e dell’articolo 2697 del Codice civile, in combinato disposto con l’articolo 112 del Codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ».
Lamenta, in particolare, l’omessa pronuncia, da parte della CGT di secondo grado, sul motivo di appello relativo alla mancata prova, da parte della contribuente, RAGIONE_SOCIALE condizioni del diritto al rimborso, non avendo la COGNOME allegato e dimostrato il quantum richiesto.
Il motivo è infondato.
Invero, ricorre la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte: «i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esc lusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di motivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al contrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » (Cass. 04/08/2021, n. 22204).
Nella specie, la CGT di secondo grado dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento ‘de minimis’ e sull’onere della prova incombente sul richiedente, ha espressamente affermato che la RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la « prova della sussistenza dei predetti presupposti per l’applicazione della disciplina sugli aiuti ‘de minimis’ », in tal modo implicitamente rigettando le avverse eccezioni sollevate al riguardo dall’Ufficio.
Con il secondo strumento di impugnazione l’Ufficio lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 18 e 19, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3», atteso che dal primo motivo discenderebbe l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto non provato .
Il motivo è assorbito nel rigetto del primo, presupponendo, all’evidenza, l’accoglimento della prima doglianza.
In base alle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo , con attribuzione all’AVV_NOTAIO, dichiaratasi antistataria. Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. DATA_NASCITA).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e c ondanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese processuali che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all’AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024.