Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 318 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 318 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24455/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliato in Catania INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale all’indirizzo PEC EMAIL
-controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa n. 5079/2020 depositata il 28/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Siracusa accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso da questi proposto avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al
90% RAGIONE_SOCIALE imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, residente in una RAGIONE_SOCIALE province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.
2 . Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, sorretto da tre motivi e resiste, con controricorso, il contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del combinato disposto degli artt. 18, 19, 22 e 27, d.lgs. 546/1992.
Deduce l’Amministrazione ricorrente che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente in conseguenza della assoluta genericità della domanda di rimborso, e ciò in quanto la parte contribuente non ha mai prodotto in giudizio l’istanza di rimborso asseritamente presentata in data 30.11.2004, e l ‘allegato 1) al ricorso di primo grado, denominato ‘copia istanza di rimborso presentata all’ufficio locale di Lentini in data 30 novembre 2004 ‘ consiste nella ricevuta di presentazione e di protocollazione di una non meglio specificata ‘ istanza di rimborso ‘ .
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 108 del Trattato UE, dell’art. 1, comma 665, legge 190/2014, nonché della normativa comunitaria in materia di aiuti ‘ de minimis ‘.
Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione/falsa applicazione dell’art. 2967, c.c., e degli artt. 1, comma 2, e 7, d.lgs. 546/1992.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto entrambi afferiscono alla questione, pregiudiziale, della corretta
imputazione dell’onere della prova in materia di rimborso, sono fondati, nei termini che seguono.
4.1. Va rammentato che il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (Cass. n. 15026 del 2014, di recente richiamata da Cass. n. 26314/2023).
4.2. Si è inoltre rilevato che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore – contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’ an debeatur , poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (Cass. n. 34707 del 2022).
4.3. Con riferimento alla eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, per novità RAGIONE_SOCIALE censure attinenti della prova dell’effettività dei versamenti , questione che risulta peraltro già esaminata, con esiti opposti, in primo e secondo grado, (v. sentenza impugnata, p.1 e p. 3 ss.), questa Corte si è, quindi, ormai costantemente orientata nel ritenere che nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui deve dimostrare che,
in punto di fatto, non sussiste alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi «a tutto campo», non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali «falle» del ricorso introduttivo possono essere eccepite, anche in appello, dall’Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato (Cass. 06/12/2018, n. 31626, da ultimo richiamata da Cass. n. 18869/2023).
4.4. Né le censure sollevate dall’Amministrazione rivestono, inammissibilmente, natura meritale, non sollecitando una rivisitazione del sindacato di merito operato dai giudici dell’appello, bensì criticando la errata applicazione dei principi in tema di onere della prova.
4.5. Tali principi, dichiaratamente, la CTR ha omesso di applicare, non conformandosi ai criteri indicati da questa Corte, e superiormente richiamati.
I giudici di appello hanno affermato che «la rigida adesione allo schema prefigurato del legislatore non è per nulla soddisfacente laddove si avverta la necessità di rendere verità e giustizia con la sentenza», che «Con l’applicazione del principio sancito dall’art. 2697 c.c., per un verso, il giudice inevitabilmente distrugge il processo di avvicinamento alla verità fino al momento compiuto, per l’altro opta indirettamente per la conservazione della situazione preesistente, nonostante sussistano buone ragioni per dichiararne l’avvenuto cambiamento», che siccome «In concreto, non sempre la parte dispone, né ha modo di procurarsi, la prova di quanto dedotto in giudizio», il «principio generale di cui all’art. 2697 c.c. non sempre rappresenta la soluzione idonea a garantire il risultato più giusto, per rispondere al meglio agli interessi sostanziali RAGIONE_SOCIALE
parti e la dottrina» e «la giurisprudenza di legittimità prevalente concordano nell’adottare interventi di manipolazione del regime dell’ onus probandi ad opera del giudice che consistono nell ‘ addossare alla parte che non fornisce la prova di cui dispone il rischio circa la mancata dimostrazione del fatto allegato da parte avversa».
In conclusione, assorbito il terzo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Siracusa, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Siracusa affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024.