Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28233 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28233 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32140/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO nel domicilio pec: , nonché presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente-
NOME, NOME e NOME, in qualità di eredi di NOME;
-intimati-
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa, n. 6394/04/2020, pronunciata il 2 novembre 2020 e depositata il 16 novembre 2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La sig.a COGNOME NOME e il sig. NOME COGNOME impugnavano il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio avverso l’istanza di rimborso presentata dalla prima ed avente ad oggetto il 90 % RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di Irpef, Ilor e contributo al SSN per euro 14.951, 12 relativamente agli anni d’imposta 1990/1991/1992 ed ai sensi del disposto di cui all’art. 9, co. 17, L. n. 289/2002. Al ricorso i contribuenti allegavano l’istanza presentata dalla sig.a COGNOME NOME, unitamente ad alcuni articoli di stampa e a copie di sentenze di questa Corte. Costituitosi l’Ufficio, la CTP rigettava l’impugnazione per carenza probatoria in ordine alla prova degli avvenuti versamenti RAGIONE_SOCIALE somme chieste a rimborso.
I contribuenti proponevano appello avverso la decisione di primo grado, lamentando che le prove di versamento risultavano dai dati risultanti dall’anagrafe tributaria. Costituitosi l’Ufficio, la CTR riformava parzialmente la decisione di primo grado. Previa declaratoria di inammissibilità del ricorso dal sig. NOME COGNOME per non aver quest’ultimo presentato alcuna istanza, riteneva adempiuto l’onere probatorio da parte della sig.a COGNOME alla luce di quanto prodotto nel corso del primo grado di giudizio e per nulla aver eccepito a contrariis l’Ufficio. Nel merito, riteneva poi fondata la domanda disattendendo l’eccezione dell’Amministrazione
finanziaria che ne rilevava l’incompatibilità con il diritto unionale alla luce della decisione n. 195/2016 n. C. (2015) 5549 del 18.02.2016. Affermava infatti l’inapplicabilità dei principi di cui alla citata pronuncia, promanando da una normativa successiva ai fatti di giudizio, sì da costituire ius superveniens, con l’onere a carico della CTR di verificare la ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento de minimis (Reg. CE n. 1407/2013 e Reg. CE n. 717/2014).
Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE che si affida a tre motivi di doglianza, cui replicano i contribuenti con controricorso.
CONSIDERATO
Con il primo motivo il patrono erariale denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1 In sintesi, deduce l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al rimborso della contribuente pur in assenza di produzione documentale, allegata all’originaria istanza, attestante il versamento RAGIONE_SOCIALE imposte e per aver omesso di dichia rare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
Con il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui ha violato i principi applicabili in materia di onere della prova giacché, in assenza di produzione documentale attestante il versamento RAGIONE_SOCIALE imposte, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto in ragione della mera mancata contestazione da parte dell’Ufficio.
Con il terzo motivo propone violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 17, legge 289/2002, dell’art. 1, co. 665 della legge 190/ e s.m.i., degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C NUMERO_DOCUMENTO e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Con l’ultimo motivo di gravame la parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 17, legge 289/2002, dell’art. 1, co. 665 della legge 190/ e s.m.i., degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C NUMERO_DOCUMENTO e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Critica la sentenza per aver fatto mal governo dei suestesi principi che avrebbero vietato il riconoscimento del richiesto rimborso in favore dei soggetti svolgenti attività d’impresa.
4. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza allegazione, all’istanza di rimborso, RAGIONE_SOCIALE prove dei versamenti eseguiti e, quindi, proposto in violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Ciò sia perch é motivo nuovo, non risultando che la questione – non rilevabile d’ufficio – sia stata posta nei gradi di merito, sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell’istanza, che neppure ha allegato, cos ì impedendo di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (cfr. Cass., 10 marzo 2021, n. 6729; n. 28829 del 2021). Nella specie, quindi, oltre a non aver dedotto la formulazione della censura nei giudizi di merito, la ricorrente nemmeno ha trascritto in ricorso il contenuto dell’istanza di rimborso per dimostrare l’indeterminatezza della pretesa restitutoria (Cfr. Cass., V, n. 21741/2023).
4.1 In ogni caso il motivo è anche infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che dalla lettera dell’art 16 -octies d.l. n. 91 del 2017, come modificato dalla legge di conversione n. 123 del 2017, che ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si deduce che «…la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso, e quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’an ed il quantum del rimborso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo
di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l’ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti…» (Cfr. Cass., V, n. 13771/2019).
Il motivo va dunque disatteso.
5. Il secondo motivo è invece fondato e va accolto.
In materia «questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 29613 del 29/12/2011; Cass. n. 6550 del 27/04/2012; Cass. n. 15026 del 02/07/2014) che quando si controverta su una domanda di rimborso del contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale. Ciò significa, in primo luogo, che l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente; secondariamente, che le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono “mere difese”, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l’ipotesi del formarsi di un giudicato interno o, ricorrendone i presupposti, l’applicazione del principio di non contestazione. Con riferimento a tale ultimo principio, certamente applicabile anche nel processo tributario (Cass. n. 1540 del 24/01/2007; Cass. n. 7827 del 31/03/2010), è stato chiarito, proprio in relazione ad una fattispecie similare, che esso non può operare nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria neghi in radice l’esistenza del credito, sicché il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa del contribuente può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’ an debeatur . Invero, il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi
contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (Cass. n. 9732 del 12/05/2016).» (cfr. Cass., V, n. 14998/2023). Né a tal fine può valere il richiamo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, parimenti, non può assurgere a fonte di prova (Cfr. Cass., V, n. 31588/2021).
Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi all’indicato principio di diritto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia -Sezione staccata di Siracusa, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20/09/2023.