Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32302 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32302 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29566/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Milano con studio in INDIRIZZO ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO con studio in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di II grado della Lombardia n. 1865/2022 depositata il 10/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE notificava all’odierno ricorrente l’accertamento, per l’anno fiscale 2014, di maggior reddito imponibile per l’importo di € 4 .545,00 oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente proponeva ricorso avverso il predetto avviso dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La predetta C.t.p., con sentenza n. 2065/2021, rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. di II grado della Lombardia che, con la sentenza n. 1865/02/23, rigettava l’impugnazione.
Avverso quest’ultima sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Sul ricorso veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti e il contribuente presentava istanza di decidere la causa.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21/10/2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo viene dedotta la ‘ Violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione all’eccezione di genericità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione dell’art. 7 l. 212/2000 ‘.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza d’appello che ha ritenuto nuova la contestazione in parola dichiarandola inammissibile, mentre era stata fatta valere già in primo grado. L’avviso di accertamento rinvia infatti al processo verbale di constatazione senza contenere una motivazione esaustiva degli elementi considerati dall’Amministrazione
finanziaria per assumere le proprie decisioni anche relativamente ai criteri seguiti per la determinazione della somma dovuta.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la ‘ Violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione all’errata valutazione della documentazione allegata da parte ricorrente e relativa all’attività lavorativa del Sig. NOME COGNOME.
Il ricorrente deduce che l’impugnato avviso di accertamento riguarda somme percepite a titolo di rimborso spese per l’attività lavorativa espletata in trasferta quale dipendente operativo della RAGIONE_SOCIALE. Evidenzia che tanto i giudici di primo grado, quanto quelli d’appello avrebbero valutato erroneamente le prove offerte, comprovanti la natura ed il titolo RAGIONE_SOCIALE somme elargitegli dalla predetta società.
Al fine di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sottolinea anche l’intervento, nelle more della pendenza del presente giudizio, della sentenza n. 1044/24 della C.t.r. della Lombardia definitoria di analoga controversia pendente tra le stesse parti avente ad oggetto un avviso di accertamento per IPEF non versata relativamente all’anno d’imposta 2016. In detta pronuncia, i giudici tributari hanno infatti affermato che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento RAGIONE_SOCIALE attività di lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, non integrano il reddito da lavoro dipendente. Il ricorrente chiede, pertanto, l’accoglimento del ricorso e l’applicabilità del giudicato esterno formatosi nella causa predetta.
2.1. Con riguardo al primo motivo, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, come disciplinato dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto mediante rinvio per relationem al processo verbale di accertamento (Cass. 06/03/2025 n.
5930 (Rv. NUMERO_DOCUMENTO) ed ancora ‘ In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio ‘ (Cass. 12/02/2025 n. 3610 (Rv. 674088 – 01).
2.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo avere rilevato l’inammissibilità della contestazione volta a lamentare la mancata allegazione all’avviso di accertamento del verbale elevato nei confronti della società datrice di lavoro, in quanto nuova e mai prospettata in precedenza, ha comunque ritenuto, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, che l’atto impositivo ha riproposto i punti salienti degli atti presupposti e consentito al contribuente di pienamente comprendere il tenore degli addebiti.
Quanto al secondo motivo, appare opportuno chiarire preliminarmente che in merito all’efficacia del giudicato esterno nel giudizio tributario, questa Corte ha affermato che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta, fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità
(Cass. 07/12/2021 n. 38950 (Rv. 663418 -01; Cass. 29/03/2025 n. 8291 (Rv. 674420 -01; Cass. 11/09/2024 n. 24416 (Rv. 672209 – 01).
3.1. Nel caso di specie, la citata sentenza n. 1044/24 ha sì riguardato la natura degli emolumenti integrativi percepiti dal ricorrente e li ha qualificati come rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per le trasferte effettuate nell’anno d’imposta considerato, ma il giudizio ha avuto ad oggetto un diverso anno d’imposta, il 2016, e conseguentemente l’accertamento di un diverso ‘fatto’ ossia le mansioni svolte in quell’anno dal sig. COGNOME e le trasferte di lavoro effettuate nello stesso arco temporale. In detto giudizio, il collegio ha peraltro dato atto che era stata prodotta in appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del d.lgs. 546/1992, documentazione atta a dimostrare che le mansioni svolte quale dipendente della menzionata società avevano effettivamente comportato il suo spostamento nel territorio del nord Italia. Nel caso che ci occupa, invece, l’impugnata sentenza ha chiarito che ‘… l’appellante afferma che non è in possesso RAGIONE_SOCIALE ricevute per spese anticipate che sono state consegnate al datore di lavoro al fine di ottenerne il rimborso. Non essendoci alcuna prova RAGIONE_SOCIALE suddette spese non è possibile il loro riconoscimento in quanto la forfettizzazione attiene alla prova del quantum e non alla loro esistenza. Ne consegue che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, deve disconoscersi la loro natura di rimborso e qualificare la somma indicata come parte della retribuzione ‘.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente l’assoluta inconferenza del richiamo alle conclusioni rassegnate nella sentenza n. 1044/24 e la loro inapplicabilità al caso d’interesse.
3.2. Venendo ora più specificamente alla censura relativa alla presunta errata valutazione della documentazione allegata da parte ricorrente e relativa all’attività lavorativa svolta, essa attinge all’evidenza alla valutazione di merito operata dal giudice a quo, dovendo quindi essere
conforme considerata inammissibile in questa sede, tanto più ove all’accertamento in fatto operato anche nel grado di merito precedente.
E’ , infatti, consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale quando la censura è intesa a dimostrare (al di là degli schermi espressivi impiegati) il vizio di violazione di legge attraverso la mediazione di un fatto che si assuma non correttamente apprezzato, oltre ad essere estranea al paradigma logico sotteso dal n. 3 dell’art. 360 c.p.c. ‘ trasmoda in una critica di puro merito, come tale eccedente i limiti che l’ordinamento fissa per il giudizio di cassazione ‘ (Cass. 06/02/2025 n. 2961 (Rv. 673975 – 01).
In sostanza è inammissibile il motivo che miri a realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758), ciò che accade quando si voglia demandare a questa Corte non l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315) e sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).
3.3. Con il presente ricorso il sig. COGNOME ambisce ad ottenere da questa Corte una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove agli atti del giudizio di secondo grado, lamentando la loro errata considerazione da parte di detti giudici, laddove
avrebbe dovuto piuttosto farsi carico, nei competenti gradi di merito, di provare adeguatamente i fatti dimostrativi del suo diritto.
I giudici d’appello hanno, infatti, accertato che il ricorrente ‘ ha avuto con la società datrice di lavoro un rapporto che si è protratto almeno dal 2009 al 2017, quindi svariati anni, nel corso dei quali le prestazioni sono anche mutate nel loro concreto declinarsi. La parte ha prodotto un buon numero di documenti del tutto inconferenti dal punto di vista cronologico ai fini del decidere; nulla infatti dicono di come la prestazione lavorativa venisse resa nel 2014 RAGIONE_SOCIALE e-mail del 2012 o dei report commerciali del 2018, quali quelli depositati in giudizio. Gli stessi atti depositati innanzi al giudice del lavoro (i quali, per altro, come osservato dalla difesa dell’amministrazione, non rappresentano prove documentali di alcunchè ma la mera esternazione in altra sede RAGIONE_SOCIALE tesi dell’appellante) abbracciano l’intero arco di tempo lavorativo sopra riportato e deducono capitoli di prova di dubbia ammissibilità per evidente genericità, nessuno dei quali in ogni caso individua circostanze puntualmente riferibili al 2014 e quindi nessuno dei quali, ove anche ammesso nella forma dedotta, potrebbe essere di ausilio per la prova necessaria ai fini del presente giudizio. E’ pacifico che il ricorrente abbia percepito, nell’anno in contestazione, forfettariamente un rimborso spese di trasferta, il che presupporrebbe lo svolgimento, proprio in quell’anno, di attività lavorative che comportavano in modo costante RAGIONE_SOCIALE trasferte. La prova di una siffatta concreta modalità lavorativa per l’anno in contestazione, tuttavia, manca del tutto nel presente giudizio. Vero è infatti che, come deduce il contribuente, per l’anno in contestazione le sue specifiche mansioni erano quelle di responsabile commerciale, vero è tuttavia anche che, come osservato dalla difesa dell’amministrazione, proprio nel ricorso presentato innanzi al giudice del lavoro lo stesso ricorrente sostiene che, nell’anno 2014, egli fu nominato responsabile della filiale di Milano, città che coincide con la sede lavorativa contrattualmente indicata. Resta poi vero
che, come già evidenziato, la parte non ha prodotto un solo documento da cui si possa evincere una continuità di trasferte proprio nel 2014. Ne consegue che, fermo restando che nel corso di un rapporto lavorativo così lungo le mansioni possono anche essersi evolute e diversamente atteggiate nel tempo, con specifico riferimento all’anno 2014 oggetto di contestazione, parte appellante non ha prodotto nessun documento da cui si evinca una abitualità di trasferte tale da giustificare un rimborso spese forfetario dell’entità di 10.000,00 € l’anno; addirittura la parte ha presentato documenti nei quali essa stessa prospetta la propria attività per l’anno in contestazione come localizzata in Milano, cioè esattamente nella propria sede di lavoro ‘.
Dal tenore della motivazione sopra riportata emerge con chiarezza la sua esaustività e l’approfondita valutazione del materiale probatorio in atti, sicché, come anticipato, appare evidente che è stato il constatato inadempimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente a determinare il rigetto della doglianza proposta stante l’assenza dei requisiti necessari al suo accoglimento e che l’odierno ricorso è esclusivamente finalizzato a sollecitare una nuova inammissibile valutazione RAGIONE_SOCIALE prove in atti da parte di questa Corte, in assenza di qualsivoglia violazione di legge e della conseguente piena legittimità della sentenza impugnata.
In conclusione, i giudici d’appello hanno fatto buon governo dei sopra indicati principi, avendo dato atto che il contribuente non ha fornito alcuna prova dei presupposti legittimanti la propria pretesa, nonostante spettasse a lui, in quanto intenzionato a beneficiare di un’eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (Cass., n. 18160/2018).
Il constatato inadempimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente ha pertanto correttamente determinato il rigetto della
doglianza proposta in appello, stante l’assenza dei requisiti necessari al suo accoglimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme, anch’esse liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.150,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME