Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3106/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis»
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA, n. 1618/2023 depositata il 16 febbraio 2023
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente «ratione temporis» , rideterminava con metodo sintetico, in applicazione degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. ‘vecchio redditometro’), il reddito complessivo netto dichiarato dal predetto contribuente in relazione all’anno 2003, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF e irrogando le sanzioni amministrative di legge.
Il COGNOME impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale, accogliendo solo in parte il suo ricorso, annullava l’atto impositivo limitatamente ai rilievi concernenti le spese per incrementi patrimoniali costituiti dall’acquisto di beni immobili.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 1618/2023 del 16 febbraio 2023 rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziaria.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c..
1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo.
1.2 Il motivo è infondato.
1.3 Dalla lettura complessiva della pronuncia gravata si ricava con sufficiente chiarezza, di là da alcune imprecisioni terminologiche, che la CGT-2 siciliana ha integralmente confermato la decisione di primo grado, respingendo l’appello dell’Amministrazione Finanziaria ( «rigetta l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, D.P. di RAGIONE_SOCIALE, e accoglie il ricorso introduttivo del contribuente, confermando la sentenza dei giudici di prime cure» ).
1.4 Pertanto, laddove nella motivazione sta scritto che «l’avviso di accertamento dell’ufficio… è infondato e va annullato» , deve escludersi che il collegio di secondo grado abbia inteso ampliare, così esprimendosi, la portata RAGIONE_SOCIALE statuizioni rese dai giudici provinciali, i quali avevano disposto l’annullamento dell’atto impositivo determinato dall’acquisto di immobili, costituente solo uno degli elementi indicativi di capacità contributiva valorizzati dalla disciplina del redditometro.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.
2.1 Si rimprovera alla CGT-2 di aver erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio posto a carico del contribuente, sebbene egli non avesse prodotto idonea documentazione attestante l’entità e la durata del possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta asseritamente utilizzati per il sostenimento RAGIONE_SOCIALE spese per incrementi patrimoniali contestate dall’Ufficio.
2.2 Il motivo è fondato.
2.3 Va anzitutto osservato che all’accertamento per cui è causa, inerente a un periodo d’imposta anteriore al 2009, è applicabile «ratione temporis» l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle sostituzioni apportate dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, come si ricava dal chiaro tenore
letterale di tale ultima norma, in cui viene precisato che le modifiche da essa introdotte operano «con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» (cfr., sull’argomento, Cass. n. 28445/2024: «In tema di accertamento sintetico del reddito previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, la disciplina del ‘nuovo redditometro’ introdotta dai D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, si applica unicamente agli accertamenti relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009. Pertanto, tale normativa non trova applicazione con riferimento agli anni d’imposta precedenti, come il 2008» ; nello stesso senso Cass. n. 18799/2924, Cass. n. 19286/2024, 22285/2024).
2.4 Orbene, il menzionato art. 38, nella versione che qui viene in rilievo, così recita ai commi 4, 5 e 6:
«4. L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione».
2.5 Secondo un indirizzo interpretativo di legittimità ormai consolidato, conforme al dato letterale della norma, la prova di cui al comma 6 sopra trascritto riguarda non soltanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche la loro entità e la durata del relativo possesso.
2.6 Sul tema è stato chiarito che, pur non risultando necessario dimostrare che tali ulteriori redditi siano stati specificamente utilizzati a copertura della spesa per incrementi patrimoniali, è però espressamente richiesta una prova documentale da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (cfr. Cass. n. 8995/2014, Cass. n. 25283/2015, Cass. n. 14853/2016, Cass. n. 26321/2017, Cass. n. 29067/2018, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 18633/2020, Cass. n. 24444/2021, Cass. n. 31901/2022, Cass. n. 31579/2023).
2.7 La finalità della norma è dunque quella di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità dei redditi in questione, onde consentire di ricollegare proprio ad essi la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico e di escluderne l’avvenuto impiego per l’effettuazione di altre spese non considerate dall’Ufficio (cfr. Cass. n. 13707/2016, Cass. n. 25996/2017, Cass. n. 25630/2018, Cass. n. 11800/2019).
2.8 È stato, inoltre, ripetutamente affermato che la disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale «iuris tantum» di capacità contributiva connessa alla disponibilità di alcuni beni, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettiva ricorrenza degli specifici elementi
indicatori di tale capacità esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo loro assegnato dal legislatore, ma deve limitarsi a valutare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale -e quindi alla non imponibilità- RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso dei detti beni (cfr. Cass. n. 17487/2016, Cass. n. 20369/2017, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10378/2022).
2.9 Ribadito anche in questa sede il surriferito insegnamento nomofilattico, deve rilevarsi che, secondo i giudici d’appello, « il contribuente e (ra) stato in grado di fornire la prova della propria disponibilità finanziaria che giustificava l’incremento patrimoniale determinato dall’acquisto di immobili» , in quanto « (avev) a dimostrato di aver ricevuto risorse finanziarie da soggetti a lui legati da vincoli di parentela, quali la zia NOME e il proprio padre» , oltre ad aver documentato l’avvenuta «accensione di un mutuo a suo nome» .
2.10 Essi, tuttavia, hanno completamente omesso di accertare:
(a)se l’ammontare RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie derivanti dai contributi economici offerti da parenti e dalla concessione di un mutuo bancario fosse sufficiente ad assicurare la copertura RAGIONE_SOCIALE spese per incrementi patrimoniali contestate dall’Ufficio;
(b)se il possesso di tali redditi fosse stato mantenuto dal contribuente per un tempo tale da farne apparire verosimile l’utilizzo per il sostenimento RAGIONE_SOCIALE spese in discorso.
2.11 Risultando, quindi, falsamente applicata la normativa regolante l’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del contribuente in caso di accertamento redditometrico, come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, deve ritenersi sussistente il denunciato «error in iudicando» .
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d. lgs. n. 546 del
1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla CGT-2 della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d. lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME