Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
Avv. Acc. IRPEF 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14700/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA -SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 10962/05/2016, depositata in data 6 dicembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. In data 29 ottobre 2012 NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO,
relativo all’anno d’imposta 2007. L’RAGIONE_SOCIALE rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 49.392,00 per l’anno d’imposta 2007; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, abitazione secondaria, due autovetture, moto di grossa cilindrata e spese per incrementi patrimoniali.
Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di mediazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, il quale (tra l’altro) confermava la rideterminazione del reddito operata in sede di mediazione, pari a € 33.122,00.
La C.t.p., con sentenza n. 2039/01/2014, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 10962/05/2016, depositata in data 6 dicembre 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale decisione, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Per la precedente udienza del 18 aprile 2018, il contribuente depositava memoria.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, quarto comma e ss., del d.P.R. n. 600/1973 nella versione applicabile ratione temporis (prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 22 D.L. 31 maggio 2010, n. 78), nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto sufficiente la prova, fornita dal contribuente, di una generica disponibilità di redditi esenti costituiti da disinvestimenti azionari, senza che risultasse, altresì, la prova che detti redditi fossero stati effettivamente utilizzati per coprire le spese contestate, anzi, nonostante la circostanza fosse stata espressamente smentita dall’ufficio con argomenti concreti.
2. Il motivo è infondato.
La questione agitata afferisce la prova a carico del contribuente in ordine all’impiego RAGIONE_SOCIALE somme dimostrate dal contribuente.
L’onere di provare l’inesistenza della capacità reddituale determinata sulla base degli indici di spesa grava sul contribuente, ai sensi del comma 6 dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973; costui può dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o disinvestimenti patrimoniali, realizzazione plusvalenze non tassabili, rendite fiscali derivanti da regimi forfettari, mutui, che le spese sono state sostenute da altri (coniuge genitori o terzi) etc. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso deve risultare da idonea documentazione ed il contribuente ha il diritto processuale -e deve avere l’effettiva possibilità – di provare la propria personale situazione reddituale dell’anno accertato; l’onere probatorio gravante sul soggetto passivo non può essere tale da rendere eccessivamente difficoltoso tale prova, sì da renderla quasi impossibile ovvero sproporzionata rispetto agli obblighi strumentali che la legge fiscale impone allo
stesso contribuente, ed in contrasto con i principi costituzionali, per la rilevanza del principio comunitario di proporzionalità. Non può essere in tal senso ritenuto l’obbligo di una prova diretta tenuto conto che la stessa giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 26639 del 18/12/2009) prevede la possibilità di fornire prova contraria anche mediante presunzione semplice.
2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha valutato come la differenza della capacità contributiva era di circa 17.500,00 euro e che il contribuente aveva dimostrato nel corso dell’anno 2007 di aver disinvestito titoli per € 99.974,82 così operando in conformità dei principi giurisprudenziali illustrati sub 2. essendo la somma residua ampiamente adeguata a coprire il maggioro reddito contestato.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE con un percorso argomentativo logicogiuridico corretto e facendo buon governo dei principi giurisprudenziali, ha motivato che la capacità reddituale era riconducibile a redditi esenti ed a possidenze finanziarie legittimamente detenute e non sottratte all’imposizione fiscale; in particolare, ha dato atto che il contribuente, nel corso dell’anno 2007, aveva disinvestito titoli per € 99.974,82, dandone prova documentale attraverso l’estratto conto dell’istituto di credito BCC Di RAGIONE_SOCIALE, dove risulta accreditata la somma dichiarata, e tale somma è stata ritenuta idonea a giustificare la capacità reddituale come sopra determinata ed a renderla congrua per l’anno in contestazione.
In conclusione, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 3.200,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.