Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14846/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME ed NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 4500/2019 depositata il 13 novembre 2019;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE I RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora in
avanti RAGIONE_SOCIALE) un avviso di accertamento parziale ex art 41bis del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante il quale rideterminava il reddito d’impresa dichiarato dalla prefata società in relazione all’anno 2005, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
La ripresa fiscale si fondava sul disconoscimento RAGIONE_SOCIALE maggiori perdite pregresse risultanti da una dichiarazione integrativa per l’anno 2001 presentata dalla contribuente oltre il termine di cui all’art. 2, comma 8 -bis , del D.P.R. n. 322 del 1998.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dalla ricorrente, annullava l’atto impositivo.
La decisione era poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, che, in accoglimento del gravame erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata.
La pronuncia d’appello veniva, però, successivamente cassata da questa Corte, che con ordinanza n. 21857/2018 del 7 settembre 2018 accoglieva il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente, dichiarando assorbito il secondo e inammissibile il terzo, e rinviava la causa alla stessa CTR, in diversa composizione.
Il susseguente giudizio di rinvio esitava, infine, nella sentenza n. 4500/2019 del 13 novembre 2019 con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, la Commissione di secondo grado RAGIONE_SOCIALE confermava la piena legittimità dell’avviso di accertamento oggetto di causa.
Contro quest’ultima sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha spiegato nuovo ricorso per cassazione, al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione in esame consta di quattro motivi, tutti formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c..
1.1 Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 384 c.p.c..
1.2 Si sostiene che i giudici del rinvio non si sarebbero correttamente uniformati al principio di diritto enunciato da questa Corte con l’ordinanza rescindente, esigendo la prova, da parte della contribuente, dell’effettiva verificazione RAGIONE_SOCIALE maggiori perdite esposte nella dichiarazione integrativa presentata per l’anno 2001.
1.3 La RAGIONE_SOCIALE avrebbe, infatti, gravato la RAGIONE_SOCIALE di un onere ulteriore rispetto a quello posto a suo carico dalla citata ordinanza, nella quale era stato attribuito rilievo alla mera dell’errore commesso dalla prefata società nella redazione dell’originaria dichiarazione inerente al suindicato periodo d’imposta.
Con il secondo motivo è lamentata la violazione degli artt. 18 e 23 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché del principio di non contestazione.
2.1 Si deduce che nessuna carenza deduttiva era dato ravvisare nel ricorso introduttivo del giudizio, in cui la RAGIONE_SOCIALE aveva chiaramente evidenziato che la pretesa erariale si basava su dati desunti da una dichiarazione dei redditi inficiata da errore materiale.
2.2 Viene soggiunto che in ordine alle maggiori perdite indicate , che tuttavia nulla aveva
obiettato in proposito con l’avviso di accertamento, né tantomeno negli atti processuali depositati.
Con il terzo mezzo è prospettata la violazione degli artt. 53 e 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.1 Si rimprovera alla CTR di aver illegittimamente accolto in sede di rinvio un motivo di appello giammai proposto dall’Amministrazione Finanziaria, la quale con l’originario atto di gravame si era limitata a impugnare la sentenza di primo grado nella sola parte in cui aveva affermato la tempestività della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente, senza censurarla per aver implicitamente riconosciuto la correttezza RAGIONE_SOCIALE rettifiche apportate con tale dichiarazione.
Con il quarto motivo viene fatta valere la violazione dell’art. 112 c.p.c..
4.1 Si addebita ai giudici «a quibus» di aver omesso di pronunciare sulla subordinata domanda di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, rimasta assorbita dalle statuizioni rese dalla CTP e riproposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei successivi gradi di giudizio.
Il primo motivo è infondato.
5.1 Con ordinanza n. 21857/2018 del 7 settembre 2018 questa Corte aveva rinviato la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, «affinchè esamin (asse) il merito della vicenda» alla luce del seguente principio di diritto, enunciato in sede di scrutinio del motivo di ricorso accolto: «Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 32 dpr n. 600 del 1973 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 dpr n. 602 del 1973, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria» .
5.2 Attenendosi al còmpito affidatole, la Commissione regionale ha accertato in fatto che la RAGIONE_SOCIALE non aveva svolto «alcuna
deduzione (neppure istruttoria)… sul merito RAGIONE_SOCIALE… maggiori perdite» esposte nella dichiarazione integrativa per l’anno 2001 presentata il 12 giugno 2006: da ciò ha tratto la conclusione che « la sussistenza RAGIONE_SOCIALE stesse non p (oteva) ritenersi provata» .
5.3 Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., essendo stato espressamente richiesto ai giudici del rinvio -tenuti a «uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte»- di esaminare «il merito della vicenda» , e quindi anche di verificare l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE maggiori perdite pregresse che la contribuente aveva fatto valere in sede contenziosa per contrastare la pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti con l’atto impositivo impugnato.
5.4 Né può fondatamente sostenersi che, in virtù del richiamo alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 13378/2016 contenuto nell’ordinanza cassatoria, la RAGIONE_SOCIALE potesse limitarsi ad l’errore materiale in cui era incorsa, senza essere tenuta a darne dimostrazione.
5.5 È pur vero che nel menzionato arresto del massimo organo nomofilattico si afferma che il contribuente, «in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria» .
5.6 Sennonchè, riconoscere la possibilità di far valere simili errori nel giudizio tributario, mediante una corrispondente attività di «allegazione» (intesa come prospettazione della loro esistenza), non equivale a dire che tanto sia sufficiente ad assicurare l’accoglimento della sollevata eccezione, dovendo pur sempre essere fornita la prova dei fatti sui quali essa si fonda.
Anche il secondo motivo è privo di pregio.
6.1 La CTR ha affermato che la contribuente non aveva svolto «alcuna deduzione (neppure istruttoria) … sul merito RAGIONE_SOCIALE…
maggiori perdite» asseritamente riportate nell’anno 2001.
6.2 Lungi dall’incentrare la propria valutazione sul solo contenuto del ricorso introduttivo della lite, i giudici regionali hanno rilevato che nel corso dell’intero processo -compresa la fase di rinvio, nella quale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, sarebbe stata possibile l’acquisizione di nuove prove giustificate dalle esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento (cfr. Cass. n. 28976/2023, Cass. n. 32306/2024, Cass. n. 19126/2025)- la RAGIONE_SOCIALE nulla aveva dedotto né dimostrato in ordine alle maggiori perdite in questione.
6.3 Il giudizio espresso dalla Commissione si basa, quindi, sulla valutazione del complessivo contegno processuale tenuto dalla parte privata, sicchè priva di consistenza si appalesa la denunciata violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
6.4 Per quanto attiene, poi, alla lamentata inosservanza del principio di non contestazione, si rileva che con l’avviso di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE aveva negato in radice la possibilità della contribuente di avvalersi RAGIONE_SOCIALE maggiori perdite dell’esercizio 2001, sul rilievo della tardività della dichiarazione integrativa nella quale queste erano state indicate.
6.5 La posizione assunta dall’RAGIONE_SOCIALE si sostanziava in un esplicito disconoscimento dell’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dette perdite; né è lecito ritenere che l’assorbente ragione da essa addotta a sostegno dell’atto impositivo -id est l’asserita tardività della dichiarazione integrativaimplicasse l’assenza di contestazioni nel merito.
6.6 Del resto, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla CTR, la parte pubblica non è tenuta ad assolvere in corso di causa un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contestato con l’avviso di accertamento (cfr., in terminis , Cass. n. 14643/2025, Cass. n. 10016/2022, Cass. n. 19806/2019).
6.7 Questa Corte ha anche precisato che, qualora l’Amministrazione abbia chiesto il rigetto integrale della domanda del contribuente, la mancata presa di posizione sulle questioni dallo stesso introdotte non vale a restringere il «thema decidendum» ai soli motivi contestati (cfr. Cass. n. 6180/2025, Cass. n. 22616/2024).
6.8 Alla stregua del surriferito insegnamento, deve escludersi che la Commissione regionale abbia violato l’art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992 e l’art. 115, comma 1, c.p.c..
Il terzo motivo è ugualmente infondato.
7.1 Con l’originario atto di appello l’RAGIONE_SOCIALE aveva ribadito la piena legittimità dell’avviso di accertamento oggetto di causa, mediante il quale era stato disconosciuto il computo in diminuzione RAGIONE_SOCIALE maggiori perdite pregresse risultanti dalla dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente.
7.2 Poiché la pronuncia di primo grado era fondata esclusivamente sull’asserita tempestività dell’anzidetta dichiarazione, la parte pubblica non aveva motivo di formulare una specifica censura diretta a contestare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE perdite in discorso.
7.3 D’altronde, non avendo l’impugnata sentenza espressamente riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE la possibilità di far valere in sede contenziosa, a prescindere dalla tempestività o meno della dichiarazione integrativa, eventuali errori commessi nella redazione della denuncia dei redditi relativa all’anno 2001, l’Amministrazione Finanziaria non era tenuta ad occuparsi, all’atto della proposizione dell’appello, di un tema che in quel momento risultava privo di attinenza con il «decisum» .
7.4 Solamente a sèguito dell’ordinanza rescindente, con la quale la causa era stata rinviata alla CTR RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, affinchè procedesse all’esame del «merito della
vicenda» , aveva acquisito rilevanza la questione inerente all’effettiva verificazione RAGIONE_SOCIALE dette perdite.
7.5 Trattavasi, quindi, di questione che, ai sensi dell’art. 63, comma 4, ultimo inciso, del D. Lgs. n. 546 del 1992, traeva scaturigine dagli adeguamenti imposti dalla pronuncia di cassazione, onde non appare configurabile il prospettato «error in procedendo» .
Il quarto motivo è fondato.
8.1 Dalla lettura della più volte citata ordinanza n. 21857/2018 emerge che con il precedente ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE aveva articolato un motivo di impugnazione (il secondo) volto a censurare la sentenza d’appello per aver erroneamente escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull’applicazione dell’art. 2, comma 8 -bis , del D.P.R. n. 322 del 1998.
8.2 Tale motivo era stato dichiarato assorbito dalla Corte e la contribuente lo aveva espressamente riproposto con il ricorso in riassunzione ex art. 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992 (pagg. 8-9), come si evince dall’esame diretto degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio fatto valere.
8.3 Ciononostante, i giudici regionali hanno completamente omesso di esaminarlo, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c..
In conclusione, soltanto il quarto motivo risulta fondato.
9.1 Va, pertanto, disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti della censura accolta, con nuovo rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà all’esame della richiesta di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni avanzata dalla contribuente.
9.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i restanti; cassa l’impugnata sentenza, nei limiti della censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME