Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5989 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5989  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18607/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore, domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA -SEZ. DIST. PALERMO, n. 74/2016 depositata il 16/01/2017.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 18617/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore, domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO  INDIRIZZO
presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA -SEZ. DIST. PALERMO, n. 73/2016 depositata il 16/01/2017.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 18980/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore, domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA -SEZ. DIST. PALERMO, n.4956/2017 depositata il 14/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con  avviso  di  accertamento,  formato  su  pvc  del  2010,  la contribuente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME
RAGIONE_SOCIALE, ora in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE di NOME) era attinta da avviso di accertamento con ripresa a  tassazione  a  fini  IRES  ed  IRAP  sull’anno  di  imposta  2007  per operazioni inesistenti. La ripresa a tassazione si  ribaltava sui soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, con avvisi di accertamento individuali che seguivano strade distinte, con diverse -ancorché contestuali nell’udienza di decisione – sentenze di primo e secondo grado.
Nello specifico, l’Ufficio contestava l’inesistenza di operazioni di noleggio a freddo di semirimorchi dalla RAGIONE_SOCIALE, rilevando che solo tre su dieci mezzi fossero nella disponibilità della predetta cooperativa; che il pagamento era stato fatto per la maggior parte in contanti ed in minima parte con strumenti tracciabili; che -infine- contraddittorie erano le dichiarazioni dei legali rappresentati della cooperativa, rispetto alle risultanze documentali ed alle risultanze RAGIONE_SOCIALE verifiche svolte presso la RAGIONE_SOCIALE.
Ancora l ‘Ufficio rilevava che i rifornimenti degli automezzi avvenivano presso il più costoso distributore in centro città a Palermo piuttosto che presso il più economico impianto interno alla sede della società contribuente; altresì l’esposizione debitoria preso la proprietaria del distributore in centro a Palermo, società RAGIONE_SOCIALE era anormalmente consistente, mentre i pagamenti arrivavano tardi, tramite contanti o tramite assegni di forte importo. Infine, la contabilità risultava alquanto irregolare poiché a fronte di rifornimenti attestati in una certa data, per la medesima data gli automezzi risultavano imbarcati su traghetti o impegnati a fare rifornimento in stazioni di servizio del Nord Italia, con orari e luoghi incompatibili con quanto attestato dalla società RAGIONE_SOCIALE
Il  giudice  di  prossimità  apprezzava  le  ragioni  della  parte contribuente,  mentre  l’appello  vedeva  l’accoglimento  RAGIONE_SOCIALE  ragioni dell’Ufficio, limitatamente alla ripresa a tassazione sul noleggio dei
semirimorchi, confermando l’annullamento della ripresa a tassazione circa il profilo del rifornimento di carburante.
Ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi, mentre resta intimata la parte contribuente.
Quanto al ricorso rgn. 18617, nei confronti del socio NOME COGNOME COGNOME fatti ed i motivi di ricorso sono analoghi.
Quanto  al  ricorso  rgn.  18980/2017,  nei  confronti  del  socio NOME COGNOME, analoghi i fatti, il motivo di ricorso è unico.
CONSIDERATO
 In  via  preliminare  di  rito  occorre  disporre  la  riunione  al ricorso  r.g.n.  18607/2017  dei  ricorsi  r.g.n.  18617/2017  e  r.g.n. 18980/2018, per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva.
Ancora in via preliminare va esaminato il primo motivo, comune ai ricorsi rgn. 18607/2017 e rgn. 18617/2017.
Si propone censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 14 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nella sostanza si lamenta che sia stato violato il litisconsorzio fra società di persone e soci che sussiste in ragione del l’unicità di accertamento  nei  confronti  della  società  e,  per trasparenza, verso i suoi soci.
2.1. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
2.2.  Nello  specifico,  il  Patrono  erariale  evidenzia  che,  pur essendo state  trattate  il  medesimo  giorno,  le  tre  controversie  fra società ed i due soci, non di meno, la sentenza nei confronti del socio COGNOME NOME non è stata depositata, sicché il contraddittorio è stato infranto e non può più essere ricostituito.
Tuttavia, anche  la predetta sentenza,  relativa al socio COGNOME NOME, trattata come le altre all’udienza del 21 novembre  2016,  è  poi  stata  depositata  il  14  dicembre  2017, regolarmente impugnata dall’Avvocatura generale dello Stato, allibrata al n. 18980/2018 e chiamata all’odierna adunanza.
In  ossequio  quindi  al  precitato  insegnamento  RAGIONE_SOCIALE  Sezioni Unite di questa Corte, il litisconsorzio può essere ricostituito, con la trattazione congiunta e contestuale dei tre giudizi, donde si impone la riunione al rgn. 18607/2018 (relativo alla società), dei successivi ricorsi  rgn.  18617/2017  (socio  COGNOME)  e  rgn.  18980/2018  (socio COGNOME).
Il  primo  motivo  di  ricorso  diviene  pertanto  inammissibile  e dev’essere disatteso.
Può ora essere esaminato il secondo motivo dei ricorsi rgn. 1806/2017 e rgn.  18617/2017,  nonché  l’unico  motivo  del  ricorso rgn. 18980/2018, sostanzialmente analoghi tra di loro.
Si  propone censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice  di  procedura  per  violazione  degli  articoli  n.  2  e  4  del  DPR numero 444 del 1997 in combinato disposto con l’articolo 75 (ora 109) DPR n. 917 del 1986, nonché de ll’art. 2697 del codice civile.
In  estrema  sintesi  si  lamenta  che  a  fronte  RAGIONE_SOCIALE  precise contestazioni  dell’Ufficio,  capaci  di  generare  inversione dell’onere della  prova,  il  giudice  d’appello  abbia  per  ritenuto  sufficienti  le giustificazioni della parte contribuente.
Un tanto precisato, il motivo non è fondato e non può essere accolto.
3.1. In materia di operazioni inesistenti, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, «l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della
completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. tra le molte Cass. V, n. 20060/2014).
Egualmente, in materia di IVA, si è statuito che «l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) , del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni» (Cass. V, n. 26036/2015; Cass. V, n. 25217/2018; Cass. V n. 27552/2018).
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura, infatti, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 17313 del 2020).
Incombendo, invece, sul contribuente la prova contraria, la sentenza impugnata resta del tutto immune alle censure riguardanti la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sopra indicate.
3.3. Va ricordato che la sentenza è un unicum , in cui parte narrativa  e  parte  motiva  si  intrecciano  fra  di  loro,  innervandosi reciprocamente, per cui non deve guardarsi solo alle conclusioni RAGIONE_SOCIALE motivazioni,  ma  fare  riferimento  all’articolata  ricostruzione  della vicenda operata dal collegio giudicante d’appello.
Ed infatti, con ragionamento esente da censure, il collegio di secondo grado avendo verificato la convenienza economica di fare rifornimento presso il distributore in centro città piuttosto che presso il distributore interno all’azienda, per il quale sarebbe stato necessario dedicare del personale, pagare puntualmente il fornitore ed avere RAGIONE_SOCIALE condizioni che, tutto compreso, le risultavano meno convenienti che non andare a rifornire gli automezzi in centro città. Altresì, la modalità di rifornimento presso la ditta RAGIONE_SOCIALE aveva l’indubbio vantaggio di consentire una dilazione di pagamento che si concretizzava in un’anticipazione del credito, senza fare ricorso alle banche, mentre, con le commesse consistenti ordinate dalla società RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE riusciva ad ottenere degli sconti per economie di scala dalla sua fornitrice TARGA_VEICOLO, ottenendo degli indubbi vantaggi nelle condizioni di fornitura. Infine, il collegio di merito ha rilevato come le irregolarità nella fatturazione -per incompatibile compresenza degli automezzi in due luoghi distantiriguardasse solo 16 fatture (pag. 7 gravata sentenza). Trattasi di apprezzamenti di fatto, compendiati criticamente e valutati nel loro complesso con motivazione consequenziale, profili che esulano dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità.
3.4. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda
processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione  degli  altri  elementi  probatori  non  accolti,  anche  se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
In  definitiva,  i  ricorsi  così  riuniti  sono  infondati  e  devono  essere rigettati. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione  pubblica  difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,  non  si  applica  l’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La  Corte  riunisce  al  ricorso  r.g.n.  18607/2017  i  ricorsi  r.g.n. 18617/2017  e  18980/2018;  rigetta  i  ricorsi  nei  termini  di  cui  in motivazione.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025. Il Presidente