Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34074 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3717/2025 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO dell’ EMILIA ROMAGNA n. 624/2024 depositata il 02/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente ha contestato la procedura mobiliare presso terzi intrapresa da RAGIONE_SOCIALE per il recupero del credito di € 15.861,67 e ha inizialmente proposto opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione davanti al giudice civile.
Al termine della fase cautelare davanti al G.E. del Tribunale di Bologna, con ricorso notificato a RAGIONE_SOCIALE il 14/07/2009, ha riassunto il giudizio di opposizione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna relativamente a tre cartelle di pagamento per un credito complessivo di € 3.836,00.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con sentenza n. 143/02/2010 depositata il 20 ottobre 2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso, sia per difetto di giurisdizione, sia per irrituale riassunzione.
Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto appello e la Commissione di secondo grado lo ha rigettato, con la sentenza n. 1448/19/2015, confermando la decisione di primo grado.
Il contribuente poi ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi. La Suprema Corte, con la decisione n. 26681/2023, ha ritenuto fondato il primo motivo, riconoscendo la giurisdizione tributaria sull’opposizione, e ha accolto anche il secondo motivo, considerato che la CTR, negando la propria giurisdizione, non avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito.
Il contribuente ha dunque riassunto il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, chiedendo di dichiarare insussistenti le pretese tributarie relative alle tre cartelle per decadenza o prescrizione, nonché la non esigibilità del credito di € 3.836,00, con condanna alle spese.
La Corte di gravame si è pronunciata con sentenza di rigetto, recante n. 624/2024. Nel merito, ha esaminato la questione della regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE tre cartelle di pagamento per un credito
complessivo di € 3.836,00. Il contribuente sosteneva che le cartelle non gli fossero state notificate e che, quindi, il debito fosse inesistente. La Corte, invece, ha ritenuto che il diritto di riscossione dell’RAGIONE_SOCIALE si fondasse sul ruolo, che costituiva titolo esecutivo, e che gli estratti di ruolo fossero stati regolarmente depositati e notificati. Sono state infatti indicate le date RAGIONE_SOCIALE notifiche del 1999 relative alle tre cartelle. Di conseguenza, l’appello è stato rigettato e ogni ulteriore questio ne sollevata dal ricorrente è stata ritenuta assorbita.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente parte contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
1.1. Il contribuente contesta che la Corte regionale, pur avendo riconosciuto di dover affrontare il merito in seguito al rinvio disposto dalla Cassazione, abbia poi confermato la sentenza di primo grado che si era limitata a dichiarare l’inammissibilità per di fetto di giurisdizione. In tal modo, la Corte avrebbe disatteso il giudicato di rinvio, riproponendo un vizio già censurato dalla Suprema Corte e violando l’art. 384, comma 2, c.p.c. Inoltre, non avrebbe correttamente applicato l’art. 394 c.p.c., poic hé il giudizio di rinvio deve configurarsi come una fase nuova e autonoma, volta a decidere direttamente sul merito nei limiti della pronuncia rescindente.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. La Suprema Corte, con la decisione n. 26681/2023, ha accolto il primo motivo, riconoscendo la giurisdizione del giudice tributario, e ha accolto anche il secondo, precisando che la CTR, dopo
aver escluso la propria giurisdizione, non avrebbe potuto pronunciarsi sul merito.
1.4. La pronuncia oggi impugnata, per contro, nonostante la formula utilizzata in dispositivo (in quale va comunque letto alla luce della motivazione, al fine della corretta interpretazione), non ha affatto declinato la giurisdizione, né tantomeno ha omesso di pronunciarsi sul merito.
Ad avviso de collegio, si tratta, invero, di un semplice errore materiale perché il giudice del gravame, nel pronunciarsi e nel rigettare le doglianze, ha certamente ritenuto, quale presupposto, la propria giurisdizione, pur impropriamente affermando – nel solo dispositivo di confermare (evidentemente in toto ) la decisione di prime cure.
1.5. Il motivo va quindi rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione, o falsa applicazione, dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario, dell’art. 115, comma 1, c.p.c., dell’art. 111, comma 6, della Costituzione e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1. Secondo il ricorrente, la Corte dell’Emilia -Romagna ha erroneamente ritenuto sufficienti gli estratti di ruolo a provare la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, senza la necessaria produzione RAGIONE_SOCIALE relative matrici o degli avvisi di ricevimento. Ciò avrebbe determinato una violazione dell’onere della prova e dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico, poiché le notifiche non furono eseguite dal funzionario redattore degli estratti. La motivazione viene inoltre definita illogica, contraddittoria e fondata su documenti inidonei, mancando del minimo costituzionale richiesto. Infine, viene rilevato un errore di fatto sull’indirizzo del contribuente, in quanto le presunte notifiche sarebbero state eseguite a un domicilio diverso da quello effettivamente riferibile al periodo in cui sarebbero avvenute.
2.2. La censura è fondata.
2.3. Il ruolo costituisce titolo per l’intervento nella procedura, ma ciò non sollevava, in presenza di contestazioni, l’onere di COGNOME al deposito della ‘relativa documentazione a supporto della pretesa oggetto di contestazione’ (v., tra le tante sia pure in te ma di fallimento, Cass. 10047/2024; 25704/25), e quindi tramite la specifica prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle (v. tra le tante Cass. n. 17841/23).
2.4. Il motivo va conseguentemente accolto.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 28 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 20, comma 3, del d.Lgs. n. 472 del 1997 e 2946 c.c. Vi sarebbe, in sostanza, una omessa pronuncia in tema di prescrizione e decadenza.
3.1. La censura è da ritenersi assorbita dall’accoglimento dei precedenti motivi.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati -essendo fondato il secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo – e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente COGNOME