Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12557 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
SCARINCI NOME
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 2248/2022, depositata in data 7 luglio 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria emetteva nei confronti di NOME COGNOME esercente l’attività di demolizioni di edifici e sistemazione del terreno, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto IRPEF, IRAP ED IVA, relativamente all’anno di imposta 2006.
IRPEF -IRAP -IVA 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1207/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente – contro
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Reggio Calabria; si costituiva l’Agenzia delle Entrate rilevando la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Reggio Calabria con sentenza n. 1846/2019, depositata in data 25 marzo 2019, rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Calabria; l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 2248/2022, depositata in data 7 luglio 2022, la C.t.r. accoglieva l’appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di fatto decisivo oggetto di contestazione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.)» l’Agenzia delle Entrate lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’Ufficio non avrebbe prodotto in atti la prova della notifica della C.A.D., mentre tale prova era stata versata in atti già dalle prime cure di giudizio (come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, che infatti aveva rigettato il motivo di doglianza).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in una con l’art. 36 cod. proc. trib. e l’art. 111 Cost., viste le SS.UU. n. 8053/2014 (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Agenzia delle Entrate lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha pronunciato in carenza di
motivazione ovvero avvalendosi di una motivazione meramente apparente.
Il primo motivo di ricorso proposto è fondato.
2.1. Invero, il Giudice di appello ha basato la sua decisione di parziale accoglimento dell’appello (riconosciuta la legittimità dell’avviso di accertamento ai soli fini Irpef) evidenziando che l’Ufficio non avrebbe provato la notifica della C.A.D. riferita alla notifica dell’invito ad esibire la documentazione (presupposto per la valida adozione dell’accertamento per cui è causa), e ciò in quanto, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, l’Ufficio si sarebbe limitato ad esibire in giudizio la sola prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. C.A.D.) e non anche, ciò che è rilevante, quella dell’avviso di ricevimento della raccomandata medesima.
In realtà, emerge ex actis la prova, allegata dall’Ufficio nel corso del giudizio di merito e riprodotta dallo stesso quale odierno ricorrente nel suo ricorso in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso, dell’avviso di ricevimento della C.A.D. spedita con raccomandata n. 764287550762 e relativa all’atto giudiziario spedito, a sua volta, con raccomandata n. 764563244050.
2.2. La mancata considerazione di tale fatto riveste chiaramente carattere ‘decisivo’ ai fini di una decisione in senso opposto, e favorevole all’Ufficio, rispetto a quella cui è giunta la C.t.r., fatto che deve poi anche dirsi ‘controverso’ atteso che nel giudizio di merito si è discusso sul corretto assolvimento, da parte dell’Ufficio, dell’onere probatorio circa l’avvenuta notifica della C.A.D. riferita alla notifica (a sua volta) dell’invito a esibire la documentazione; decisività e controvertibilità all’uopo richiesti per proporsi censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso proposto determina l’assorbimento del secondo.
In conclusione, va accolto il primo motivo di il ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025.