Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28177 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
Avv. Acc. IRES 2006 e 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10856/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1159/05/2016, depositata in data 28 ottobre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con distinti avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, notificati alla società RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE accertava maggiori redditi pari a € 546.839,00 per l’anno 2006 ed a € 549.007,00 per l’anno 2007, relativi a contati di Stock Landing Agreement stipulati, secondo la ricostruzione operata, al solo scopo di ottenere risparmi di imposta altrimenti non dovuti. Va chiarito preliminarmente che trattasi della medesima società con identica compagine sociale, essendo stato approvato nel 2006 un cambio di denominazione dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, il cui unico socio era la RAGIONE_SOCIALE
Avverso gli avvisi proponeva distinti ricorsi la società contribuente dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 823/02/2014, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Veneto; si costituiva in giudizio anche la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’inammissibilità dell’appello.
Con sentenza n. 1159/05/2016, depositata in data 28 ottobre 2016, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e la società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 2697 cod. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello senza considerare che l’appellato non aveva affatto contestato il contenuto del plico spedito, e che, in ogni caso, il principio di riparto dell’onere della prova nel caso di specie imponeva al contribuente e non all’RAGIONE_SOCIALE di fornire la prova di quanto era stato oggetto di spedizione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 D.Lgs. n. 546/1992» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che i termini per il deposito in segreteria dell’appello si applicassero anche alla rinotifica di atto di appello originario, rinotifica intervenuta su autorizzazione della C.t.r. stessa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALEt.rRAGIONE_SOCIALE ha ritenuto non valida la notifica, alla società cessata, dell’atto di appello effettuata in data 2 aprile 2015, nonostante la cancellazione fosse stata richiesta solo successivamente all’entrata in vigore della normativa in rubrica e quest’ultima non avesse efficacia retroattiva.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, l’onere di provare che il plico non conteneva l’atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale. Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto “principio di vicinanza della prova” poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione,
esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso). In altri termini, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione (Cass. 22/06/2018, n. 16528; Cass. 28/12/2018, n. 33563) «la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 22/6/2018) Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 30/09/2011, n. 20027) quello secondo cui «la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno (come nella specie, gli avvisi di accertamento per più annualità) ed il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico e ciò in quanto, secondo l’ id quod plerumque accidit , ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione».
2.1. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE ha fatto malgoverno dei principi illustrati, laddove ha ritenuto che -essendosi l’RAGIONE_SOCIALE, ai fini della notifica, avvalsa del servizio postale, con raccomandata in busta chiusa piuttosto che come prescritto
dall’art. 20 del d.lgs n. 546/1992 con plico raccomandato senza busta e che in ordine al contenuto della busta il liquidatore ha esposto di avere con quella raccomandata ricevuto non un atto di appello ma copia dell’ordinanza di rimessione in termini era mancante la prova che l’appello fosse stato notificato perché la prospettazione del liquidatore non veniva smentita da alcuna documentazione in senso contrario.
Vieppiù che la motivazione si profila apparente perché, pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020).
3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Con esso si censura la C.t.r. laddove afferma che, anche a voler ammettere che l’atto di appello fosse stato correttamente notificato, si sarebbe dovuto, in ogni caso, pronunciare l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, avendo l’RAGIONE_SOCIALE depositato in cancelleria l’atto di appello spedito oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità.
T ale disposizione è prevista per il deposito dell’atto di appello originario ossia dell’atto di appello che dà avvio al procedimento di impugnazione ma non degli eventuali ulteriori atti di appello rinotificati su provvedimento del giudice, come nel caso di specie. Invero, tale disposizione ha la funzione di portare a conoscenza del giudice la scelta della parte di impugnare la sentenza così determinando la pendenza del giudizio di impugnazione; sotto questo profilo, non risponde a criteri di logicità estendere tale obbligo a tutti gli atti di appello rinotificati sì da pervenire all’iniqua conseguenza dell’inammissibilità dell’atto di appello rinotificato per
mancato deposito. Del resto, l’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a rispettare il termine previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, depositando l’atto di appello rinotificato venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione.
Dall’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso discende l’assorbimento del terzo.
In conclusione vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.