Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28920 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
Oggetto: pagamento
cartella
di
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13432/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME (domicilio digitale PEC: EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale d ello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 6820/05/2023 depositata il 28/11/2023;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME chiedeva l’annullamento della cartella esattoriale 09720090121794814 notificata da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 24.07.2009 ed emessa in relazione ai seguenti atti di accertamento: N. NUMERO_DOCUMENTO relativa all’IRPEF, all’IVA e all’I.R.A.P. per l’anno di imposta 2002 per un importo complessivo di € 122.116,63 e N. 881010400782/2008 relativa all’IRPEF, all’IVA e all’IRAP per l’anno di imposta 2003 per un importo complessivo di € 127.192,66;
-la Commissione Tributaria provinciale rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile;
-la CTR del Lazio accoglieva l’appello;
-l’RAGIONE_SOCIALE ricorreva a questa Corte, la quale ordinanza n. 237 del 23 settembre 2020, pubblicata in data 12 gennaio 2021, accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviava alla Commissione Tributaria Regionale di Roma in diversa composizione cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
-il contribuente riassumeva il giudizio e la CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza ora gravata, rigettava l’appello del COGNOME ritenendo provato che la notifica riguardasse la cartella di pagamento di cui trattasi, non avendo il contribuente provato in alcun modo la sua pretesa se non rinviando ad accertamenti da compiersi da parte dell’Ufficio;
-ricorre a questa Corte COGNOME NOME con atto affidato a un solo motivo di doglianza;
-l’Amministrazione Finanziaria è rimasta intimata;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;
Considerato che:
-l’ unico motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. ne c.p.c. e dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente, dalla lettura della sentenza non si comprenderebbe quale sarebbe il percorso logico e giuridico adottato dalla Corte di Giustizia Tributaria per arrivare a ritenere che il contribuente non abbia assolto all’onere probatorio di dimostrare di aver ricevuto nella data e nel luogo indicati nella relata e per il tramite del messo notificatore altri atti differenti dagli avvisi di accertamento prodotti in giudizio dall’Ufficio;
-il solo motivo proposto è manifestamente infondato;
-invero la CGT di secondo grado, scrivendo che ‘tale prova che manchi la corrispondenza tra quanto notificato e il contenuto del plico non è stata raggiunta dal contribuente che ha effettuato contestazioni generali e rinviato all’Ufficio l’adempimento scriminante’ e ancora che ‘nel caso di specie non vi è ragione di ritenere che la notifica non riguardasse la cartella di pagamento di cui trattasi e il contribuente non ha provato in alcun modo la sua pretesa se non rinviando ad accertamenti da compiersi da parte dell’Ufficio’ ha esplicitato le ragioni , attesa l’inidoneità della documentazione prodotta, che l’hanno condotta a decisione;
-così operando, la stessa ha espresso una motivazione il cui contenuto si colloca di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);
-in diritto, va ricordato che quanto all’onere di dar prova del contenuto della busta che veicola l’atto notificato, questa Corte costantemente afferma che (per tutte, tra molte si vedano Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6251 del 09/03/2025, ma anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018 oltre alla risalente ma conforme Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013) in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione;
-nell’onera quindi il contribuente di dar prova di quanto sopra, la sentenza impugnata si è chiaramente allineata, dandone idonea motivazione, ai superiori principi;
-in conclusione, il ricorso va rigettato;
-le spese processuali seguono la soccombenza;
-poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre
2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
-debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.200,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.100,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 4.400,00, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.100,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME