Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8256 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26338 -20 21 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso , dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL) presso il cui studio legale sito in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , ed RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– controricorrenti –
Oggetto:
TRIBUTI –
cartelle di pagamento
–
notifica
– varie questioni
avverso la sentenza n. 1490/16/2021 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 15/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento di diverse cartelle di pagamento emesse nei confronti di NOME COGNOME il quale aveva lamentato l’ irregolare notifica delle stesse, con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio, riuniti gli appelli separatamente proposti dall’amministrazione finanziaria e dal contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del COGNOME, riformava la sentenza di primo grado accogliendo l’appello dell’Ufficio e rigettando quello del contribuente, in tal modo statuendo la regolarità della notifica di tutte le cartelle sottese all’a tto di intimazione.
In particolare, la CTR, per quanto ancora qui di interesse, sosteneva che le cartelle n. 097.2004.0273818262, n. 097.2005.0151901616, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA «erano state tutte ritualmente notificate nelle date indicate, mediante la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. e per ciascuna di esse era stata inviata la raccomandata semplice dell’avvenuto deposito presso la Casa Comunale, il tutto giusta precisa documentazione allegata all’atto di appello; respingeva, in ordine alle predette cartelle, l’eccezione di prescrizione delle stesse atteso che successivamente alla loro notifica, «l’Agente della Riscossione aveva altresì notificato intimazioni di pagamento, già precedenti quella in oggetto, interruttive di ogni prescrizione»; respingeva l’appello proposto dal contribuente «non ravvisandosi fondata la censura di non corretta notifica delle ‘altre’ cartelle sottese
all’intimazione di pagamento in oggetto dal momento che le stesse sarebbero state notificate a mani di persone diverse dal destinatario, senza comunicazione dell’avvenuta notifica ex art. 60 Dpr 600/73», in quanto «diversamente da come lamentato, la notifica di tali cartelle è stata eseguita correttamente ai sensi dell’art. 26, 2 co., del Dpr 602/73» in cui «non è contemplata la comunicazione dell’avvenuta notifica, se la consegna è avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario».
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui replicano le intimate con unico controricorso.
La ricorrente deposita memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, la violazione o falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 140 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.
1.1. Sostiene che la CTR aveva erroneamente ritenuto regolare la notifica delle cartelle n. 097.2004.0273818262, n. 097.2005.0151901616, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA effettuate con il rito di cui all’art 140 c.p.c. risultando inviata la raccomandata semplice, informativa dell’avvenuto deposito presso la Casa Comunale, mentre invece «sulla scorta della documentazione processuale depositata dall’Agenzia della Riscossione, la Commissione di II grado avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento indicate per mancata produzione dell’avviso di deposito presso la Casa Comunale (asseritamente inviato a mezzo lettera raccomandata, ma senza prova che la cartolina depositata si riferisca proprio all’avviso di deposito) e dell’elenco, anche per estratto, degli
atti depositati, ove sia indicata specificamente la cartella che si pretende notificata».
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
2.1. Premesso che la cartella di pagamento non costituisce atto del processo tributario, assolvendo alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento (Cass. n. 5637/2024), sicché la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza dell’invalidità della notificazione della stessa, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito (cfr. Cass. n. 35014/2022; Cass. n. 18472/2016; Cass. n. 21353/2004), era onere della ricorrente, al fine di consentire a questa Corte la verifica della fondatezza della tesi sostenuta, riprodurre nel ricorso la documentazione relativa alla notificazione delle suindicate cartelle, che neppure ha localizzato negli atti contenuti nei fascicoli di merito (arg. da Cass. n. 22680/2022 e Cass. n. 26007/2022).
Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., un «omesso o erroneo esame della documentazione prodotta dall’appellante ossia delle asserite notifiche, quale fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti».
Il motivo, oltre ad incorrere nella medesima inammissibilità rilevata in relazione al primo mezzo, si pone in contrasto con il principio giurisprudenziale in base al quale «L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a
dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 17005 del 20/06/2024, Rv. 671706 -01; Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01).
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Commissione tributaria regionale del Lazio, con riferimento alle altre cartelle, diverse da quelle indicate nel primo motivo, ritenuto applicabile nel caso di specie la predetta disposizione «in luogo di quella dell’art. 60 D.P.R. 600/73, invocata dal contribuente» e di aver erroneamente ritenuto che la loro notifica a mani di soggetto diverso dal destinatario comunque non richiedeva la comunicazione dell’avvenuta notifica.
Il motivo è manifestamente inammissibile per le medesime ragioni rilevate con riferimento al primo motivo.
6.1. Osserva peraltro il Collegio che appare improprio il riferimento fatto sia dalla CTR che dal ricorrente al comma 2 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che nella versione vigente fino al 2010 si limitava ad escludere la necessità di sottoscrizione, da parte del consegnatario, dell’originale della cartella notificata mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, mentre nella versione vigente al momento della pronuncia della sentenza d’appello disciplinava la modalità di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata.
6.2. Invece, anche alla stregua del fatto, affermato dalle controricorrenti, che nel caso di specie la notifica di tali ‘altre’ cartelle era stata effettuata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata postale, deve ritenersi rilevante la seconda parte del comma 1 del citato art. 26 che prevede che nei casi di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento «la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda», e non vi è necessità di invio al destinatario di alcuna ulteriore comunicazione.
6.3. Si è, infatti, affermato che, «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982» (Cass. n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 -01; in termini, Cass. n. 28872 del 2018 e Cass. n. 9866 del 2024). Tale orientamento giurisprudenziale ha peraltro trovato autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione dell’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte costituzionale ha affermato che, per colmare lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell’atto, colui che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva per causa a lui non imputabile, possa chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi
presuntivi, la sussistenza di detta situazione (istanza che nella specie non risulta essere stata formulata, né la contribuente ha dedotto alcunché al riguardo).
6.4. L’improprio riferimento normativo di cui si è detto, rende ancor più evidente la necessità della riproduzione nel ricorso o del l’allegazione allo stesso della documentazione relativa alla notifica di tali cartelle, la cui omissione, come detto, rende il motivo inammissibile.
Con il quarto motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di «omesso e/o erroneo esame della documentazione prodotta dall’appellante ossia delle asserite notifiche, quale fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti».
7.1. Nel motivo il ricorrente sostiene che «l’impugnata sentenza è del tutto carente di motivazione e, comunque, illegittima anche per aver omesso di pronunciarsi su punti rilevanti» della controversia. «Nel caso di specie, nonostante la copiosa e confusionaria produzione documentale versata in atti dall’Agente della Riscossione in grado di appello e nonostante la puntuale e precisa contestazione di ciascuna asserita prova documentale da parte del contribuente appellato, il Giudice del secondo grado si è limitato ad affermare l’infondatezza della censura “di non corretta notifica” sollevata dal contribuente con riferimento alle “altre” cartelle di pagamento», «senza valutare ciascuna notifica, ossia violando il dovere di esaminare un fatto decisivo». È evidente che il giudice del merito abbia omesso di esaminare tutta la documentazione offerta dal concessionario, poiché tali documenti che hanno determinato il convincimento del Commissione Tributaria, se effettivamente esaminati avrebbero condotto con certezza (e non mera probabilità) a negare le avvenute notifiche e dunque la circostanza determinante della decisione».
7.2. Afferma, al riguardo, che per le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA mancava la prova dell’affissione presso l’albo della Casa Comunale e di spedizione dell’avviso di deposito, m entre per ‘altre’ cartelle mancava la prova dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. “CAN”).
Il motivo è inammissibile per la medesima ragione espressa al precedente par. 4 con riferimento alle pronunce di questa Corte n. 17005 del 20/06/2024 e Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, ma anche per difetto di specificità, per come dedotto con riferimento al primo e terzo motivo di ricorso.
8.1. In effetti, il ricorrente non riproduce né allega i documenti attestanti la notifica delle cartelle di pagamento, così impedendo a questa Corte di rilevare la fondatezza della censura in merito alla sussistenza delle condizioni necessitanti la spedizione della CAD o della CAN.
8.2. Infondata deve, invece, ritenersi la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata. I giudici di appello hanno infatti affermato, con riferimento alle sopra elencate cartelle di pagamento che «erano state tutte ritualmente notificate nelle date indicate, mediante la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. e per ciascuna di esse era stata inviata la raccomandata semplice dell’avvenuto deposito presso la Casa Comunale, il tutto giusta precisa documentazione allegata all’atto di appello», men tre con riferimento alle ‘altre’ cartelle, che per le stesse, ancorché il plico fosse stato consegnato a persona diversa dal destinatario, non era necessario l’invio della raccomandata informativa essendo stata utilizzata la procedura di notifica diretta ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
8.3. La motivazione della sentenza impugnata si pone, quindi, ben al di sopra del ‘minimo costituzionale’ di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014, nonché, tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021), avendo la CTR reso una chiara ed esaustiva esposizione delle ragioni che l’avevano indotta ad accogliere l’appello dell’Ufficio esprimendo argomentazioni pienamente intellegibili e logicamente correlate all’oggetto del gravame devoluto.
Con il quinto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione delle cartelle impugnate.
Il motivo è infondato in quanto la CTR si è pronunciata sull’eccezione di intervenuta prescrizione respingendola affermando che successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, «l’Agente della Riscossione aveva altresì notificato intimazioni di pagamento, già precedenti quella in oggetto, interruttive di ogni prescrizione».
Con il sesto motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di «omesso e/o erroneo esame della documentazione prodotta dall’appellante ossia delle asserite notifiche di atti interruttivi, quale fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti».
Il motivo è inammissibile perché, a fronte dell’affermazione dei giudici di appello che «l’Agente della Riscossione aveva altresì notificato intimazioni di pagamento, già precedenti quella in oggetto, interruttive di ogni prescrizione», che, peraltro, neppure «erano mai state impugnate dal contribuente», il ricorrente avrebbe dovuto dedurre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la CTR fondato la decisione sul punto su documentazione che non era stata prodotta in giudizio.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti che liquida in complessivi euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025