Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9279 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28113/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- e contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4122/2016 depositata il 03/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva ricorreva avanti alla CTP di Napoli avverso l’intimazione di pagamento n.
07120129014483452000, notificatagli l’1.8.2012, relativa alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per addizionali comunali e regionali e sanzioni IRPEF, nonché interessi e sanzioni IRAP per l’anno 2005, deducendo la nullità dell’intimazione di pagamento per mancata notifica della presupposta cartella di pagamento, nonché per omessa notifica dell’accertamento e per prescrizione. Si costituivano RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione provinciale, con sentenza n. 19542/15/14, depositata il 22.7.2014, accoglieva il ricorso per non essere stata fornita prova della notifica della cartella di pagamento.
Proponeva appello l’Agente RAGIONE_SOCIALE, producendo in giudizio la documentazione attinente alla notifica.
La Commissione regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, rilevando che l’Amministrazione non aveva provato che nel plico notificato al contribuente fosse contenuta la cartella esattoriale impugnata.
Avverso la predetta sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale, sorretto da due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/ 1973, nonché dell’art. 2697 c.c. oltre che dell’art. 2700 c.c.».
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la ‘Violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., oltre che dell’art 2700 c.c., sotto un ulteriore profilo».
Con il terzo strumento di impugnazione, deduce, con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art 57 del D.Lgs n. 546/1992».
Con il primo motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE deduce, con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973, nonché dell’art. 2697 e 2700 c.c.».
Con il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta, con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la ‘Violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., oltre che dell’art 2700 c.c., sotto un ulteriore profilo».
I primi due motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, del tutto sovrapponibili e da esaminarsi congiuntamente per la evidente connessione, sono fondati.
Questa Corte ha costantemente affermato ( ex multis v. Cass. n. 16528 del 2018, richiamata da Cass. 27004 del 2023) che «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova».
7.1. Nel caso di specie, la CTR, pur avendo accertato la regolarità della notifica a mani del destinatario NOME COGNOME, come da relata che, in ossequio al principio di autosufficienza, è stata integralmente trascritta da RAGIONE_SOCIALE nel ricorso per cassazione, non ha fatto applicazione di tale principio, all’opposto onerando l’Amministrazione della prova del contenuto del plico notificato.
In conclusione, assorbito il terzo motivo del ricorso principale, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso
incidentale, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando esclusa, in ragione della validità della notifica della cartella di pagamento in oggetto, la asserita decadenza dell’Amministrazione, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna l’intimato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida, in favore di RAGIONE_SOCIALE in € 510,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, anticipazioni per € 200,00, accessori per IVA e CPA, se dovuti e, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in € 510,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 07/03/2024.