Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19306 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19547/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nella persona del legale rappresentante pro tempor e, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta mandato in calce al ricorso per cassazione.
Pec:
Pec:
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale a margine della comparsa di
costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Roma, INDIRIZZO.
-resistente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
– resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del VENETO n. 308/16, depositata in data 29 febbraio 2016, notificata in data 18 maggio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 707/09/2014, della Commissione tributaria provinciale di Treviso, avente ad oggetto l’iscrizione ipotecaria su beni immobili di COGNOME NOME, in relazione a tre cartelle di pagamento, le prime due per IVA, sanzioni ed interessi per gli anni 1986 e 1987 e la terza per contributi INPS degli anni dal 1977 al 1985, che aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che, seppure i ruoli erano stati notificati nell’anno 2000, l’iscrizione ipotecaria era stata notificata il 16 dicembre 2013, oltre i dieci anni previsti per la prescrizione.
I giudici di secondo grado, in particolare, dopo avere rilevato che la sentenza veniva emessa sia nei confronti dell’Ente impositore, che nei
confronti dell’Ente di riscossione (oltre che della contribuente), hanno affermato che:
-) a seguito della sentenza depositata il giorno 4 novembre 1994, con la quale erano stati respinti i ricorsi proposti da COGNOME NOME avverso avvisi di accertamento che riguardavano la società di fatto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME, i ruoli formati nel procedimento per giungere alla riscossione di quanto costituiva oggetto del debito tributario della stessa COGNOME NOME, avrebbero dovuto essere notificati a tale COGNOME NOME, nominato curatore del fallimento che nel frattempo era intervenuto, mentre erano stati notificati in data 29 novembre 2000 direttamente a COGNOME NOME, anche se, a quella stessa data, era ancora in corso il fallimento, che, apertosi il 30 novembre 1987, si era chiuso in data 6 novembre 2002;
-) anche a volere dare per utilmente eseguita la notifica dei ruoli a NOME (in quel momento fallita) il provvedimento di iscrizione dell’ipoteca risultava essere stato notificato dopo oltre 13 anni, il 16 dicembre 2013, oltre il termine di prescrizione, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, che non poteva essere notificata direttamente dall’Ente di riscossione, tramite una raccomandata, ma doveva affidarsi ad un soggetto abilitato alla notifica;
-) la prova della notifica della cartella a NOME non era stata data, né poteva ritenersi sufficiente l’esibizione dell’estratto dei ruoli, che era un documento formato dalla parte e non aveva, quindi, alcun valore probatorio di carattere oggettivo;
-) non poteva dunque, essere sufficiente la esibizione di una ricevuta (attestante la mera spedizione e non anche la ricezione) di una raccomandata, soprattutto, da parte di un Ente non legittimato a notificare direttamente l’atto;
-) tale notificazione doveva avvenire in un tempo compreso entro i dieci anni dal giorno in cui i ruoli erano stati resi esecutivi e doveva avvenire essenzialmente nelle mani del curatore fallimentare nello spazio di tempo compreso tra il 30 novembre 1987 ed il 6 novembre 2002, durante il tempo in cui è durato il fallimento di COGNOME NOME;
l’unica notifica riconosciuta da tutti era avvenuta in data 29 novembre 2000 e la notifica dell’atto che aveva costituito l’oggetto dell’originario ricorso, era avvenuta il 16 dicembre 2013, oltre il termine di prescrizione non era stato prodotto alcun atto interruttivo.
La società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.
NOME e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE si sono costituite entrambe al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2714 e 2718 cod. civ., nonché dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 5 D.M. 3 settembre 1999, n. 321. La sentenza impugnata era errata laddove aveva ritenuto che l’estratto di ruolo era un documento meramente interno dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE, privo di qualsiasi valenza probatoria e che, ai fini della prova della notifica l’Ente di riscossione avrebbe dovuto produrre in giudizio copia RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento. Nel caso di specie erano stati prodotti gli estratti di ruolo RAGIONE_SOCIALE relative cartelle e le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle n. 11320000064657261001 e n. 11320000065105883001 notificate in data 29 novembre 2000 mediante raccomanda a.r. ricevuta personalmente da COGNOME NOME. Con la produzione in giudizio
dell’estratto di ruolo e dell’avviso di ricevimento della cartella, la società ricorrente aveva assolto ogni onere probatorio a suo carico.
2. Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza impugnata era errata, laddove aveva affermato che l’Ente della riscossione non poteva notificare un tale atto direttamente, tramite una raccomandata, ma doveva affidarsi ad un soggetto abilitato alla notifica, né poteva essere sufficiente l’esibizione di una ricevuta, attestante la mera spedizione e non anche la ricezione, di una raccomandata, soprattutto da parte di un Ente non legittimato a notificare direttamente l’atto. La notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento era valida anche se effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale.
3. Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 31, 43 e 48 della legge fallimentare. Ed invero, l’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 stabiliva che il concessionario notificava la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procedeva e gli artt. 31 e 43 L.F., anche se prevedevano la legittimazione processuale del curatore, non escludevano tuttavia la legittimazione straordinaria del fallito, il quale in caso di inerzia della curatela, era legittimato ad esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso in esame, si trattava di crediti tributari relativi agli anni di imposta 1986 e 1987, i cui presupposti erano sorti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento del 30 novembre 1987, ovvero nel periodo di imposta in cui la stessa era intervenuta. Peraltro, la contribuente aveva impugnato, in costanza di fallimento, da quanto si evince dagli atti di causa, gli atti di accertamento avanti il Giudice Tributario, esercitando personalmente il diritto di difesa e non attraverso la curatela del fallimento.
Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, laddove la Commissione aveva accertato il decorso del termine di prescrizione decennale tra la data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e la data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendo che l’Agente della RAGIONE_SOCIALE non avesse posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione. La società ricorrente aveva prodotto nel giudizio di appello un atto di pignoramento presso terzi, avente alla base la riscossione RAGIONE_SOCIALE due cartelle di pagamento in contestazione, ossia la n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, che era stato notificato a COGNOME NOME in data 8 luglio 2005, che aveva sottoscritto personalmente la relazione di notifica.
Il quinto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 cod. civ.. La sentenza impugnata era errata, laddove aveva ritenuto i crediti prescritti per decorso del termine decennale, non considerando che la società ricorrente aveva notificato un atto di pignoramento presso terzi, avente alla base la riscossione RAGIONE_SOCIALE due cartelle di pagamento in contestazione, ossia la n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA in data 8 luglio 2005 e la contribuente aveva sottoscritto personalmente la relazione di notifica.
Il primo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
6.1 E’ in primo luogo inammissibile per difetto di autosufficienza.
6.2 Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., 30 novembre 2018, n. 31038).
6.3 Più in particolare, in mancanza di trascrizione dell’impugnata cartella nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del «contenuto» dell’atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente; ciò che comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., 9 aprile 2013, n. 8569).
6.4 Il motivo è pure inammissibile, perché doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313), avendo il giudice di appello affermato, con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la prova della notifica della cartella a NOME non era stata data, non potendo ritenersi sufficiente l’esibizione dell’estratto dei ruoli, che era un documento formato dalla parte e non aveva, quindi, alcun valore probatorio di carattere oggettivo, né l’ esibizione di una ricevuta attestante la mera spedizione e non anche la ricezione di una raccomandata.
I restanti motivi devono ritenersi assorbiti in ragione della dichiarata inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato.
8.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo le parti intimate svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2024.