Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2140 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20752/2023 R.G. proposto da:
COGNOME con l’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2659/23, depositata in data 05/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal relatore Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. La ricorrente propone due motivi di ricorso, supportati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, quale giudice del rinvio, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate in riforma della sentenza di primo grado della Commissione tributaria
provinciale di Pavia, che aveva accolto il ricorso della stessa contribuente contro gli avvisi di accertamento sintetici relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, fondati sul disallineamento tra i redditi dichiarati e la capacità contributiva emergente dalla disponibilità di alcuni beni-indice.
L’Agenzia si difende con controricorso.
Il ricorso è stato oggetto della proposta di cui all’art. 380-bis, c.p.c., a seguito della quale la ricorrente ha richiesto la decisione e depositato memoria.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‘Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 38 dpr 600/73, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nella misura in cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia riconosce la fondatezza della pretesa tributaria dell’Amministrazione senza tuttavia che questa ne abbia dimostrato gli elementi costitutivi e nella misura in cui non considera dimostrata la natura non reddituale delle risorse di cui ha disposto la contribuente’.
Il motivo è inammissibile, in quanto pretende, in realtà, di sindacare la valutazione nel merito delle prove effettuate dal giudice a quo, il quale ha fatto comunque corretta applicazione dei principi di cui al costante orientamento di questa Corte, secondo cui la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (ex plurimis Cass. 28/12/2022, n. 37985; Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass.11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Questa Corte, con orientamento altrettanto consolidato, ha poi chiarito che la prova contraria del possesso di redditi non imponibili che il contribuente deve fornire, per superare la ricostruzione presuntiva e sintetica del reddito operata dall’Amministrazione, non può limitarsi alla dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica nella sfera
patrimoniale dello stesso contribuente. Infatti, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese necessarie, il contribuente è comunque «onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››, poiché è la norma stessa a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di tali redditi, per consentirne la riferibilità alla maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente (Cass. 28/12/2022, n. 37985; Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014 n. 8995). Non vi è stata pertanto alcuna violazione della distribuzione legale dell’onere di prova, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).
2. Con il secondo motivo si deduce ‘ Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 91 c.p.c. nella misura in cui pone a carico della contribuente, pur vittoriosa, le spese relative al giudizio di legittimità già celebratosi’. Si lamenta che l’impugnata sentenza, nel decidere sulle spese dell’intero giudizio, non abbia posto comunque a carico dell’Agenzia quelle relative al precedente giudizio di cassazione, introdotto da ricorso proposto dalla contribuente e concluso con sentenza che ha cassato con rinvio la precedente decisione d’appello, demandando al giudice d’appello anche la liquidazione delle spese di legittimità. Il motivo è infondato. Infatti, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un
provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., Sez. U , n. 32906 del 08/11/2022), come accaduto nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 380bis a pagare:
, comma 3, cod. proc. civ., la parte soccombente va condannata la somma di euro 580,00, equitativamente determinata, a favore della controparte, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. ;
la somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento:
a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito nonché di euro 580,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;
di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.