Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28804 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28804 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14614/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , giusta procura speciale allegata al ricorso (PEC: EMAIL);
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 535/29/2023, depositata il 27.02.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal presidente NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Taranto accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la comunicazione preventiva di iscrizione dell’ipoteca e la sottesa cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, riguardanti un debito tributario
Oggetto:
Tributi
relativo al l’anno d’imposta 2009 , rilevando la mancata prova della notificazione di detta prodromica cartella;
con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Puglia, in accoglimento dell ‘appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE , dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo presentato in data 9.12.2014, non avendo la contribuente -sulla quale gravava l’onere della tempestiva introduzione del giudizio – indicato la data di ricezione dell’atto impugnato che risultava emesso in data 16.09.2014;
la RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria;
-l ‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE – riscossione resistevano con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che la rilevabilità d’ufficio della inammissibilità del ricorso introduttivo è prevista solo nelle ipotesi contemplate dall’ art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre gli altri casi di invalidità del ricorso sono inquadrabili nella nullità e sono suscettibili di sanatoria, dovendosi interpretare in senso restrittivo le previsioni di inammissibilità; deduce che l’inammissibilità non rilevata dal primo giudice costituisce ‘ la logica conseguenza della regolarità degli atti prodotti dalla Società appellata fin dal primo momento, tanto che non vi furono motivi di doglianza al riguardo da parte degli Enti convenuti, proprio a seguito di quanto regolarmente predisposto dalla Società ricorrente. Né tanto meno è stato rilevato durante i due Gradi del procedimento da parte dei Giudici l’obbligo verso la Società ricorrente di depositare altri
documenti a sostegno della cancellazione di un vizio procedurale che è evidente non è mai esistito ‘;
con il secondo motivo, deduce l ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CGT2 considerato che ‘ tutta la documentazione utile alla determinazione del rispetto dei termini della ricorrente per l’instaurazione del contenzioso sia stata depositata e messa a disposizione dei Giudici, i quali hanno solo ‘dedotto’ con un astruso calcolo temporale che l’atto contestato, datato a noi si ricorda 16.09.2014, non sia stato possibile depositarlo nei termini perché esso ha dato inizio al procedimento in data 9.12.2014, come se -eventualità impossibile la data di ricezione dell’atto da cui sono scaturiti i sessanta giorni previsti dalla Legge coincidesse inverosimilmente con la data di emissione del documento contestato, portando quindi a concludere erroneamente che il ricorso sia stato avviato fuori dai termini di Legge ‘.
-entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario per non avere la contribuente mai indicato la data di ricevimento dell ‘atto impugnato (l a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), che risultava emessa il 16.09.2014, essendo onere del ricorrente fornire la prova della tempestiva introduzione del giudizio;
al riguardo va osservato che la questione della tempestività del ricorso introduttivo, proposto nel rispetto dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essendo onere del ricorrente dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell’atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva
impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni (cfr. Cass. n. 15224/2024); il rispetto del suddetto termine, invero, costituisce condizione dell’azione d’impugnazione e, pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del ricorso e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell’atto impugnato (cfr. Cass. n. 24518 del 2024);
-è stato altresì condivisibilmente precisato che, poiché detta rilevabilità d’ufficio svolge una funzione di interesse pubblico, il giudice ha il potere -dovere di rilevare ex actis la tempestività o meno del ricorso, anche in mancanza di specifica denuncia del relativo vizio nell’atto di costituzione della parte resistente (Cass. n. 20627 del 2025);
i giudici di appello hanno seguito i suindicati principi evidenziando che, a fronte della mancata indicazione e dimostrazione, da parte della ricorrente, della data di ricevimento dell’atto impugnato (che risultava emesso in data 16.09.2014), il ricorso introduttivo doveva ritenersi intempestivo, essendo stato proposto solo il 9.12.2014;
con riferimento al secondo motivo, poi, si deve considerare che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’11.09.2012), ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
– il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
– nella specie, invece, la parte ricorrente non solo non ha trascritto nel ricorso, neppure in modo indiretto, nelle loro parti essenziali, ai fini della percezione della doglianza, gli atti dai quali risulterebbe l’allegazione dei fatti ritenuti non esaminati e la loro discussione, ma non ha neppure indicato i fatti che si assumono non esaminati, avendo denunciato, nella sostanza, un omesso esame di documenti; – in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME