Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 24577/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE liquidazione , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 980/30/2016, depositata il 15.03.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 1° marzo 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Palermo rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette ed IVA, in
Oggetto:
Tributi
relazione all’anno d’imposta 2007, con il quale era stato rettificato il reddito di impresa della società contribuente;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando che:
-la ripresa riguardava alcuni pagamenti effettuati nell’anno 2007 dalla società RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, contabilizzati da quest’ultima come finanziamenti;
nella contabilità della RAGIONE_SOCIALE, invece, detti pagamenti risultavano annotati nel conto ‘cliente RAGIONE_SOCIALE‘, a decurtazione di un credito avente natura commerciale;
per la natura commerciale deponevano la mancanza di univocità nella rappresentazione contabile RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate , l’assenza di collegamento o rapporti di controllo tra le due società, l’utilizzazione, nella regolamentazione dei rapporti commerciali mediante compensazione, del conto ‘Crediti vs RAGIONE_SOCIALE per finanziamenti’ e la mancata produzione di documentazione che attestasse la natura finanziaria RAGIONE_SOCIALE operazioni, nonché l’approvazione preventiva degli asseriti finanziamenti da parte degli organi sociali, a nulla rilevando le successive ratifiche, intervenute nel 2010, dopo l’accertamento e la presentazione dell’istanza con adesione da parte della ricorrente;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva all’impugnazione con controricorso .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la contribuente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine alla doglianza riguardante l’illegittima
inversione dell’onere della prova, pur in presenza di una contabilità aziendale non considerata inattendibile nel suo complesso; la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che le presunzioni semplici indicate dall’RAGIONE_SOCIALE per dimostrare la natura commerciale, anziché finanziaria RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, sebbene prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, fossero idonee ad invertire l’onere della prova e a contrastare le risultanze che emergevano della contabilità, regolarmente tenuta dalla contribuente, e che erano state confermate da fatti provati in giudizio dalla contribuente e non contestati dall’Ufficio; l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. , non avendo la CTR esaminato i fatti allegati e la documentazione prodotta dalla contribuente, tra cui il fatto che la RAGIONE_SOCIALE, potendo accedere più facilmente al credito bancario, aveva concesso un finanziamento alla RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di società riconducibili al medesimo nucleo familiare;
– il motivo è innanzitutto inammissibile per quanto riguarda il dedotto vizio di cui all’ art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per il quale opera il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 20.02.2013, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro
diverse ( ex multis , Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018);
la censura è anche per la restante parte inammissibile, in quanto la ricorrente deduce solo apparentemente una omessa pronuncia e una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non un omessa pronuncia o una violazione nell’analisi e nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito ( ex multis , Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017);
con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 2709 cod. civ. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo di appello, con il quale la contribuente aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di considerare che l’Ufficio non aveva disconosciuto la complessiva attendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della contribuente, ma si era limitato a contestare solo i versamenti annotati in ‘Avere’ nel conto ‘Debiti v s. RAGIONE_SOCIALE‘, qualificandoli indebitamente come ricavi, senza però scomputare come costi i correlati pagamenti annotati in ‘Dare’; in subordine, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 cod. civ. e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura;
il motivo è nel complesso inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente dimostrato di avere proposto anche nel
ricorso introduttivo la doglianza relativa al mancato riconoscimento dei costi;
in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in complessivi € 5.800,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° marzo 2024.