Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31309/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 1627/2021 depositata il 13/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
rilevato che
A seguito di verifica fiscale nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), culminata in PVC che, per il periodo d’imposta 2010, aveva accertato l’emissione da parte de lla società
RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) in favore della società spagnola RAGIONE_SOCIALE di n. 38 fatture relative alla vendita di pelli bovine per un imponibile complessivo di euro 66.400,00, sulle quali non era stata applicata l’IVA, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha spiccato avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, recante recupero d ell’ imposta non essendo stati provati i presupposti richiesti per le operazioni intracomunitarie in relazione alle fatture in questione (che nel riquadro ‘Trasporto a cura del..’ riportavano la dicitura manoscritta ‘Destinatario’) .
La contribuente ha proposto ricorso, precisando di aver acquistato capi bovini in Spagna ove gli stessi erano stati macellati dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla quale erano state vendute le pelli, cosicché si era trattata di operazione avvenuta interamente in quel Paese, perché quei beni non erano mai usciti dalla Spagna mentre le carni ottenute dalla macellazione erano state trasferite in Italia.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cosenza ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Ufficio non avesse contestato l’assunto fattuale dedotto dalla contribuente – e cioè che le pelli cedute si trovavano nel territorio dello Stato comunitario dell’acquirente – sicché la relativa compravendita non costituiva operazione imponibile ai fini dell’IVA.
Con la sentenza in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria, invece, ha accolto il gravame erariale, osservando che le contestazioni dell’Ufficio erano contenute nell’avviso di accertamento ed era onere dell’appellata provare il contrario, aggiungendo che in questo caso l’Ufficio aveva rilevato l’assenza di qualsivoglia documentazione relativa alla cessione di cui alle fatture emesse dall’appellata, la quale non aveva dimostrato di aver acquistato il bestiame in Spagna né di aver fatto macellare le bestie in Spagna e di aver trasferito in Italia solo le carni.
Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente che si affida a tre motivi e deposita memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
considerato che
Con il primo motivo si deduce « violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2,c.p.t. (d.lgs n.546/1992) e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.. violazione e falsa applicazione dell’art. 41 d.l. n.331/1993 conv. in l. n.427/1993 e degli artt. 1 e 7 d.p.r. n.633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.. illogicità», perché erroneamente la CTR aveva ritenuto che spettasse alla società provare le circostanze fattuali da essa allegate in occasione del verbale di verifica della Guardia RAGIONE_SOCIALE finanza, sebbene nessuna contestazione fosse stata mossa in proposito sia nel processo verbale sia nell’impugnato avviso di accertamento.
Con il secondo motivo si deduce «omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.. violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3,c.p.c.. violazione e falsa applicazione dell’art. 41 d.l. n.331/1993 conv. in l. n.427/1993 e degli artt. 1 e 7 d.p.r. n.633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c..» , perché la sentenza gravata non aveva comunque considerato circostanze decisive relative al fatto che le pelli cedute si trovavano in Spagna e non in Italia.
Con il terzo motivo si deduce « manifesta contraddittorietà. omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c..» nonché « violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, c.p.t. (d.lgs. n.546/1992), nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.. violazione e falsa applicazione dell’art. 41 d.l.
n.331/1993 conv. in l. n.427/1993 e degli artt. 1 e 7 d.p.r. n.633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.», evidenziandosi la contraddittorietà della sentenza laddove aveva posto sulla società l’onere probatorio ma aveva anche affermato che sull’Ufficio incombe l’onere di provare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate.
Il primo motivo è infondato.
4.1. Il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti RAGIONE_SOCIALE censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio (Cass. n. 19806 del 2019; Cass. n. 12287 del 2018; Cass. n. 2196 del 2015). In questo caso, secondo PVC e l’avviso di accertamento per il 2010 (erroneamente la sentenza della CTR indica il ‘2011’), trascritti per autosufficienza in ricorso mediante riproduzione fotostatica degli stessi, l’Ufficio ha ricondotto le contestate operazioni di cessione di pelli alla « cessione a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti in altro stato membro, dal cedente o dall’acquirente » in ragione dell’art. 41 d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993, rilevando che la parte cedente -su cui incombe il relativo onere (Cass. 3603 del 2009; Cass. 15871 del 2016; Cass n. 10355 del 2022) – non aveva esibito documentazione idonea a dimostrare che le merci erano state « effettivamente inviate nello Stato UE di destinazione» e ha proceduto a « riqualificare la cessione in argomento come operazione interna con conseguente assoggettamento ad IVA »; ciò comprende anche la contestazione di ogni avversa e incompatibile deduzione della contribuente (tra cui quella secondo cui le pelli non provenivano dall’Italia, non essendo mai uscite dalla Spagna), senza necessità di una esplicita e formale allegazione in tal senso. Era onere della contribuente, invece, dimostrare la non imponibilità
RAGIONE_SOCIALE operazioni -che, secondo l’allegazione, derivava dal difetto del requisito di territorialità come disciplinato dagli artt. 1, 7, comma 1, lettera a) e 7 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633/72 -, anche considerato che l’ordinario regime in tema di IVA è quello dell ‘ imponibilità (Cass. n. 10355 del 2022).
Il secondo motivo è inammissibile.
5.1. E’ noto che la censura ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 , introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017), senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. .10525 del 2022).
5.2. A dimostrazione dell’assunto secondo cui le pelli vendute non provenivano dall’Italia ma si riferivano al bestiame vivo acquistato in Spagna ed ivi macellato per conto della contribuente, la ricorrente segnala la coincidenza temporale tra la fattura d ell’impresa spagnola RAGIONE_SOCIALE n.311042955 del 29.12.2011 emessa in favore della RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto ‘ Serv. maquila ternera a Italia ‘, ossia ‘ servizio di macellazione di capi bovini per l’Italia ‘ e la successiva fattura della RAGIONE_SOCIALE n.15230 del 31.12.2011 emessa in favore della RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto ‘ Pelli Bovine -Rif. macellazione del 29/12/2011’ ,
evidenziando altresì i documenti di trasporto aventi ad oggetto « t erneros .. …despojos frescas de bovino », ( carne fresca di bovino e frattaglie di bovino ), attestanti la successiva ricezione in data 02.01.2012 RAGIONE_SOCIALE carni macellate in Italia, a conferma del fatto che le pelli ottenute dalla macellazione erano rimaste in Spagna.
5.3. Orbene, la doglianza resta nell’ambito della valutazione di elementi documentali, evidenziando circostanze che non possono comunque avere carattere decisivo, tenuto conto del principio di autonomia dei periodi di imposta, perché l’avviso di accertamento impugnato riguarda le operazioni effettuate nel 2010 e non quelle concluse nel 2011 cui si riferiscono i documenti indicati.
Inammissibile e comunque infondato è anche il terzo motivo.
6.1. In proposito, è bene riportare il passaggio censurato della sentenza impugnata: « l’appellata non ha provato le proprie asserzioni di avere acquistato il bestiame in Spagna, di averlo fatto macellare sempre in Spagna e di avere poi fatto trasferire le sole carni in Italia; al riguardo occorre rilevare che ‘in tema di contenzioso tributario, l’Amministrazione finanziaria, ove contesti l’inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l ‘onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili’ (Cass., n. 25775/14 e Cass. 10006/2018) e che, nel caso in esame l’Ufficio, sul presupposto dell’assenza di qualsivoglia documentazione relativa alla cessione di cui alle fatture emesse dall’appellata, ha provato, seppure per presunzioni, l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE relative operazioni, mentre l’appellata non ha provato la fonte legittima della detrazione».
6.2. Va rilevata l’inammissibilità della censura di contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito perché, a seguito alla
riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022).
6.3. La CTR ha riportato un principio inconferente rispetto al l’oggetto della controversia, in quanto era stata contestata non l’indetraibilità dell’IVA ma l’imponibilità dell’operazione « sul presupposto dell’assenza di qualsivoglia documentazione relativa alla cessione di cui alle fatture emesse dall’appellata » che giustificasse la non imponibilità; peraltro, la decisione, rispetto a quanto accertato (« l’appellata non ha provato le proprie asserzioni di avere acquistato il bestiame in Spagna, di averlo fatto macellare sempre in Spagna e di avere poi fatto trasferire le sole carni in Italia »), è conforme al diritto, cosicché è sufficiente la correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 , comma 4, c.p.c., secondo quanto già osservato in relazione al primo motivo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24/04/2024.