Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5829 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5896-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nonché NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), tutti rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il cui
studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3678/11/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO;
Considerato che l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nonché a NOME COGNOME, nella qualità di socio accomandatario ed a NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, un avviso di accertamento cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre sanzioni ed interessi, relativamente all’anno di imposta 2013, conseguenti alla contestata partecipazione della società contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti;
che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 6320/2019 rigettò i ricorsi; che i contribuenti proposero separati appelli innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, previa riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., con sentenza n. 3678/2021, depositata il 21/07/2021 accolse i gravami osservando – per quanto in questa sede ancora rileva -come (a) non solo fosse fondato l’eccepito difetto di legittimazione passiva dei soci accomandanti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, trattandosi di riprese per I.V.A. ‘ che rimane interamente a carico della società ‘, senza ‘ riflessi sull’imposizione personale del socio ‘ (cfr. p. 8, cpv., della motivazione della sentenza impugnata), ma (b) la società e l’accomandatario avessero ottemperato all’onere della prova sugli stessi gravante, circa la inconsapevolezza di partecipare ad
operazioni soggettivamente inesistenti (cfr. la p. 9 della sentenza impugnata, §§ 1.4-1.7 della motivazione);
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si sono costituiti con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., nonché NOME COGNOME e, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia ‘ (cfr. ricorso, p. 10), per non avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. considerato che la circostanza che la società cedente (tale RAGIONE_SOCIALE) fosse una cartiera era da ritenersi non contestata, originandosi, in conseguenza, una presunzione di consapevolezza, in capo alla cessionaria (e, cioè, la società contribuente odierna controricorrente) di partecipazione alla frode, con onere della prova contraria a carico della stessa;
che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria ‘ (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che i contribuenti abbiano ottemperato all’onere della prova su di essi gravante sulla base di ‘ un esame dei singoli elementi addotti dall’Ufficio effettua la necessaria valutazione congiunta ‘ (cfr. ivi);
che con il terzo motivo, infine, la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria ‘ (cfr. ricorso, p. 13), per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, onde escludere la consapevolezza, in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti, elementi quali l’avvenuta consegna della merce, la regolarità della contabilità e la tracciabilità dei pagamenti;
che i motivi -suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese -sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondati;
che è noto che, in tema di detrazione dell’I.V.A. connessa ad operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente, incombendo sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02);
che, tanto premesso in linea generale ed osservato che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., siccome fondato sulla esistenza di una presunta non contestazione, da parte della società contribuente, circa la consapevolezza di contrarre con una società cartiera senza che, però, la difesa erariale abbia indicato come e quando tale atteggiamento processuale sia emerso nei gradi di merito né, tampoco, abbia trascritto le difese dei contribuenti donde dovrebbe trarsi siffatta conclusione (cfr. anche Cass., Sez. 6-3, 4.4.2022, n. 10761, Rv. 664645-01), non può non osservarsi che -contrariamente a quanto assunto con le residue censure -non solo la C.T.R. non ha impropriamente invertito l’onere della prova tra le parti, ma ha, piuttosto, ritenuto assolto quello gravante sulla contribuente, esaminando globalmente (e non singolarmente, come pure lamentato dall’ RAGIONE_SOCIALE) il materiale istruttorio a propria disposizione, non limitato affatto al rilievo ( ex se certamente inidoneo all’uopo. Cfr. Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02) della avvenuta consegna della merce, della regolarità della contabilità ed alla tracciabilità dei pagamenti (così il terzo motivo di ricorso), circostanze che costituiscono, piuttosto, solo alcuni degli elementi (cfr. il § 1.4 della motivazione della gravata decisione) valorizzati dai giudici di appello per escludere la consapevolezza, da parte della TRIOBNFALE RAGIONE_SOCIALE, di partecipare ad una frode fiscale, unitamente ad altri (cfr. i §§ 1.5-1.7 della motivazione) non censurati dalla parte ricorrente;
che le censure in esame tendono, in ultima analisi, ad un’inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) (ri)valutazione degli elementi innanzi esposti e che hanno indotto la C.T.R. a ritenere assolta, ad opera della parte
contribuente, la prova della mancanza di consapevolezza di partecipare alle operazioni soggettivamente inesistenti sottese alle riprese per cui è causa;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., nonché di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., nonché di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione