Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 892/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
NOME
-intimato- avverso SENTENZA della C.T.R. della Campania n. 4888/2016 depositata il 23/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della C.T.R. della Campania, che, in parziale accoglimento dell’appello formulato dall’Ufficio, ha compensato le spese di lite del primo grado di giudizio, confermando per il resto la sentenza della C.T.P. di Napoli di accoglimento del ricorso formulato NOME COGNOME avverso il silenzio rifiuto sul rimborso-compensazione delle somme versate indebitamente a titolo di IRAP, per gli anni di imposta 2005-2009.
La C.T.R., decidendo nella contumacia del contribuente, ha ritenuto che l’onere della prova in ordine alla sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo NOME COGNOME, medico convenzionato con il RAGIONE_SOCIALE, incombesse sull’amministrazione fiscale, non potendosi chiedere al contribuente di fornire una prova negativa. Ciò posto, la sentenza, ha nondimeno accolto il motivo di gravame inerente alla condanna dell’Ufficio alle spese di lite, per non avere il ricorrente formulato, in prima cura specifica domanda al riguardo.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate formula tre motivi di ricorso.
Con il primo si duole, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. della nullità della sentenza impugnata -o del procedimento- per violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 4 d.lgs. 546
del 1992 del 1992. Osserva che il contribuente non ha allegato, all’atto di costituzione in giudizio, copia dell’istanza di compensazione o rimborso delle somme che asserisce essere state indebitamente pagate. Né vi ha provveduto successivamente. Trattandosi di un documento indispensabile alla decisione della questione controversa, la sua mancata produzione importa la nullità dell’intero procedimento, sin dal giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.lgs. 546 del 1992 del 1992 e 38 del d.P.R. 600 del 1973. Rammenta che sin dal primo grado di giudizio l’Ufficio ha contestato l’ammissibilità del ricorso per difetto di atto impugnabile, non avendo il contribuente formulato istanza di rimborso, ma di compensazione dei crediti IRAP. Osserva che, in ordine ad un’istanza di compensazione nessun obbligo di pronunciarsi ricade sull’amministrazione fiscale, posto che il contribuente può ben provvedere autonomamente alla compensazione in sede di dichiarazione, sicché il silenzio dell’Ufficio non assume alcun valore significativo e non autorizza la sua impugnazione. La C.T.R., invece, si è pronunciata nel merito della questione, ignorando che, in assenza di istanza di rimborso, il ricorso doveva dichiararsi inammissibile, non essendo consentita dall’ordinamento la decisione sul rimborso in assenza di deliberazione dell’Ufficio ex art. 38 d.P.R. 600/1973
Con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2 l. 446 del 1997. Assume che la sentenza impugnata erra laddove considera onere dell’Ufficio dimostrare la sussistenza di autonoma organizzazione, posto che, nelle ipotesi di richieste di rimborso è al ricorrente, secondo la giurisprudenza
di legittimità, che compete la prova del fatto storico su cui egli fonda la domanda, cioè il difetto del presupposto impositivo.
Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, sono inammissibili. Le doglianze, infatti, da un lato, non colgono il senso della motivazione, dall’altro difettano di autosufficienza. Invero, la sentenza impugnata, diversamente da quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, fa riferimento ad un’istanza di rimborso subordinata all’istanza di compensazione, che appare, dunque, essere stata prodotta. Ora, se è dubbio che impugnare autonomamente l’istanza di compensazione sia consentito ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546 del 1992, anche nella sua interpretazione più estensiva, avuto riguardo al fatto che la compensazione delle imposte corrisposte in eccedenza va indicata nella dichiarazione reddituale relativa al periodo di imposta successivo, nondimeno, qualora l’istanza contenga la richiesta subordinata di rimborso vale il disposto dell’art. 38 d.P.R. 602/1973. Sicché il formarsi del silenzio-rifiuto su detta istanza di rimborso deve ritenersi atto autonomamente impugnabile. A fronte di ciò, sarebbe toccato all’amministrazione ricorrente, per smentire la sentenza in ordine alla sussistenza di una domanda subordinata di rimborso, provvedere alla produzione o alla riproduzione nel corpo dell’atto – di quella che afferma essere solo un’istanza di compensazione , contrariamente a quanto rilevato dal giudice di merito. D’altro canto, la ricorrente non sostiene che alcun atto sia stato prodotto, ma afferma che l’istanza di rimborso è stata formulata solo nel corso del giudizio, oltre il termine di cui all’art. 38 d.P.R. 600/1973, senza tuttavia dimostrare la sequenza delle richieste. La doglianza è, dunque, priva di autosufficienza.
Il terzo motivo è fondato.
Premesso che ‘In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il
contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive’ (Sez. 5 – , Ordinanza n. 24516 del 04/11/2020; cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016; di recente: Sez. 5, Ordinanza n. 11107 del 24/04/2024), è chiaro che l’onere della prova, in caso di richiesta di rimborso, incomba sul contribuente, attore in senso processuale e sostanziale, in applicazione del disposto dell’art. 2697 c.c., il quale deve dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26183 del 06/09/2022; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9325 del 11/04/2017).
L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025