Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13606 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1849/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME e domiciliato presso l’indirizzo pec EMAIL
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO -SEZIONE STACCATA DI PESCARA n. 504/2019, depositata in data 28 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
A seguito di verifica fiscale nei confronti del RAGIONE_SOCIALE relativamente ai periodi di imposta dal 2010 al
Avv. Acc. IRPEF –
Lav. Dip. 2013
2013, l’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Pescara rinveniva nel conto di mastro “Salari e stipendi” la presunta corresponsione a propri dipendenti di somme a titolo di indennità di trasferta. L’Ufficio, nell’ambito di tale controllo, riscontrava che NOME COGNOME (in qualità di lavoratore dipendente del RAGIONE_SOCIALE aveva percepito per l’anno d’imposta 2013 somme qualificate dal sostituto d’imposta come indennità di trasferta, ai sensi dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/86, non imponibili, per € 7.872,62; l”Ufficio disconosceva la natura di tale importo, non riscontrando elementi attestanti l’effettività delle trasferte; considerava, pertanto, la predetta somma imponibile e notificava il relativo avviso di accertamento al fine di recuperare a tassazione tale somma.
Il contribuente impugnava il detto avviso dinanzi la C.t.p. di Pescara; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Pescara, con sentenza n. 1048/01/2017, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva anche il contribuente, chiedendo conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 504/06/2019, depositata in data 5 giugno 2019, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha deciso con tipica motivazione per relationem orizzontale, richiamando precedenti decisioni della medesima Commissione (non definitive) rese tra altri soggetti ed aventi ad oggetto differenti atti impositivi.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 5, d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -trattamento delle indennità di trasferta» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato la spettanza della tassazione prevista dalla normativa in oggetto, nonostante gli elementi di fatto e diritto addotti dall’Ufficio e la mancata prova di controparte circa l’effettività delle trasferte.
Conviene muovere dall’esame del secondo motivo di ricorso.
La ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di esaminare gli elementi di fatto e di diritto che l’Amministrazione avrebbe addotto a sostegno dell’applicabilità dell’art. 51, comma 6 TUIR.
2.1. A fronte dell’eccezione d’inammissibilità del motivo, assumendo il controricorrente che la questione sarebbe stata proposta per la prima volta dall’Amministrazione in grado d’appello, atteso che l’esame della questione è rimasto estraneo alla sentenza in questa sede impugnata, era onere della ricorrente comprovare che la stessa fosse già posta nell’ambito dell’originario thema decidendum , quale d elimitato dall’avviso di accertamento (cfr., più di recente, Cass. sez. trib. ord. 11 febbraio 2025, n. 3473).
2.2. Detto onere non è stato adempiuto dall’Amministrazione ricorrente.
2.3. Ne discende l’inammissibilità del motivo, con conseguente assorbimento del primo.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre ad IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, antistatario.
Così deciso in Roma il 1° aprile 2025.