Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 873 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 873 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4196/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 7674/2022 depositata il 19/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale della Sicilia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 7674/2022 depositata il 19/09/2022, ha così deciso in ordine all’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 2495/2020, con cui la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la contribuente o la società contribuente) contro l’avviso di accertamento avente per oggetto il recupero dell’IVA indebitamente detratta nel 2013, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti con aziende (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) prive della capacità economico-finanziaria per effettuare le cessioni fatturate: « Va condiviso l’orientamento del primo Giudice, che trova riscontro nella pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale incombe sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare, ancorché solo presuntivamente, gli elementi di fatto che concretizzano la frode nonché la partecipazione ad essa del contribuente ovvero la sua consapevolezza (Cass. sent. n. 25106/2020; ord. n. 13844/2020; ord. n. 33320/2019).
Irrilevanti, ai fini dell’assolvimento di tale onere, risultano, a giudizio di questa Commissione i documenti prodotti dall’appellante nel presente grado e relativi alla mancata opposizione da parte della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME agli avvisi di accertamento loro notificati nonché alla cessazione della medesima RAGIONE_SOCIALE in data 13.11.2013, e, quindi, successivamente all’emissione RAGIONE_SOCIALE contestate fatture. Né elementi significativi a corroborare l’assunto dell’Ufficio possono trarsi aliunde non essendo stati allegati all’atto impositivo i processi verbali di contestazione elevati a carico dei più
volte citati fornitori della società. L’appello proposto va dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza. RAGIONE_SOCIALE.
La C. T. R. per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, rigetta l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e conferma la sentenza impugnata; condanna l’appellante a rimborsare a favore della RAGIONE_SOCIALE le spese del presente grado che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.» 3. Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto
ricorso in cassazione con due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. , dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ. -motivazione apparente.
1.1. Ad avviso di parte ricorrente la «laconicità» della motivazione adottata non consente in alcun modo di comprendere perché il collegio abbia ritenuto ‘ irrilevanti ‘ , ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio , i documenti prodotti dall’amministrazione finanziaria. E ciò risulta ancora più incomprensibile ove si osservi che correttamente il collegio ha ricordato che tale onere probatorio possa essere assolto in via presuntiva, cadendo, in tal modo, in un’ inconciliabile contraddizione.
1.2. Il motivo di ricorso è infondato. Come già precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, da oltre un decennio, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Nel caso di specie è ricostruibile l’iter decisionale seguito dal giudice di seconde cure, che ha ritenuto non sufficiente il fatto che le imprese emittenti le fatture contestate non avessero fatto opposizione contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, così come è stata ritenuta non dirimente la cessazione di una di tali imprese, trattandosi, comunque, di fatti successivi all’annualità cui si riferiscono le fatture stesse.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. in tema di ripartizione dell’onere probatorio con riferimento al combinato disposto artt.19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. La ricorrente, con tale motivo, rileva che la CTR non abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell’onere della prova in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.
L’onere della prova da parte dell’amministrazione finanziaria può essere, infatti, raggiunto in via presuntiva. Se è vero che, con riferimento all’elemento soggettivo, non può esserci alcun automatismo probatorio e al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, è altrettanto vero che sussiste un obbligo di verifica, nei
limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell’operazione commerciale, tali da evidenziare irregolarità o da ingenerare dubbi di una potenziale evasione. Secondo il consolidato orientamento della CGUE, la circostanza che l’operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell’I.V.A. non comporta ineludibilmente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione, sussistendo una esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se “non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte della catena RAGIONE_SOCIALE cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’Iva” (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C-439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, COGNOME e NOME, C-80/11 e C142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14).
L’Amministrazione finanziaria è tenuta, quindi, a provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l’emissione della relativa fattura, aveva evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero “a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente” (Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, COGNOME, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C277/14, § 50).
Nel caso di specie la CTR ha ritenuto non assolto l’onere probatorio attraverso gli atti prodotti in giudizio sin dalla costituzione in primo grado e gli elementi addotti a sostegno della pretesa , come l’ avviso di accertamento, l’ invito al contraddittorio, lo stralcio del pvc, le
segnalazioni della DP Napoli, l’ acquiescenza ad accertamenti emessi sulle imprese che hanno emesso le fatture (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
L’Ufficio ha altresì prodotto : la stampa dei dati dell’ Anagrafe tributaria attestante la mancata opposizione all’avviso di accertamento -anno 2013 -emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, la stampa dati Anagrafe tributaria attestante la mancata opposizione all’avviso di accertamento anno 2013 -emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. COGNOME RAGIONE_SOCIALE, nonché i dati Anagrafe tributaria attestante la cessazione della società RAGIONE_SOCIALE in data 13/11/2013.
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa alla violazione di legge veicola, in realtà, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Difatti, la ricorrente -dopo aver correttamente richiamato il quadro interpretativo in materia di ripartizione dell’onere della prova, sia in ambito interno che in sede unionale -ha richiamato i documenti prodotti nei precedenti gradi di giudizio. Su alcuni di questi documenti (avvisi di accertamento emessi nei confronti RAGIONE_SOCIALE imprese emittenti le fatture) il giudice di seconde cure si è già espresso, rilevando che la posteriorità rispetto all’anno d’impost a in cui sono state emesse le fatture per le quali si contesta la detraibilità non rende rilevanti tali documenti. È evidente che la censura relativa all’art. 2727 cod. civ. , in assenza di allegazioni più complete, non può che sottendere una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio esente dal sindacato di legittimità di questa Corte (Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27/11/2025.
La Presidente
NOME–NOME COGNOME