Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12267 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/05/2024
Oggetto: tributi – operazioni soggettivamente inesistenti onere della prova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22470/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il proprio domicilio PEC
-Controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 550/16/21, depositata in data 1° febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con il quale veniva disconosciuta la detrazione IVA in relazione all’acquisto di due autovetture con il regime del margine, acquisti relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, in quanto provenienti da fornitore privo di organizzazione.
La CTP di Viterbo ha rigettato il ricorso.
La CTR del Lazio, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del contribuente , ritenendo che l’Ufficio non avrebbe dato prova della consapevolezza della società contribuente di avere preso parte a una frode IVA consumata a monte, né dell’interposizione fittizia del fornitore.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, la quale ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54, secondo comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la consapevolezza della società contribuente di avere preso parte a una frode IVA consumata a monte, né vi sia prova dell’interposizione fittizia del fornitore . Osserva parte ricorrente di avere dato prova della assenza di organizzazione del fornitore della
contribuente (« cartiera »), il quale acquistava autovetture usate di provenienza unionale con il regime del margine rivendendole a prezzo inferiori a quelli di acquisto, il che renderebbe manifesto che la funzione del fornitore fosse quello di società filtro che non versava l’IVA di cui beneficiavano i cessionari, i quali non potevano ritenersi all’oscuro della funzione di filtro del fornitore e di far parte di una « frode carosello ». Osserva, inoltre, il ricorrente di avere dedotto che i modelli F24 presenta ti dal fornitore ai fini dell’immatricolazione erano presentati al valore di un euro, circostanza ulteriormente indiziaria dell’omesso versamento dell’IVA da parte del fornitore.
2. Il ricorso è fondato. La valutazione degli elementi indiziari, pur operata singolarmente e analiticamente dal giudice del merito (in relazione al peso ponderale dell’elemento indiziario), deve essere operata anche in termini sintetici, in modo che i vari elementi addotti consentano al giudice del merito di cogliere e apprezzare il quadro complessivo che l’Amministrazione finanziaria ha inteso dare al coacervo degli stessi fatti indiziari, al fine di trarre la presunzione del fatto ignoto (consapevolezza di partecipare a una frode IVA). Il giudizio sintetico o complessivo degli elementi addotti si nutre, pertanto, della valutazione dei singoli indizi -ove rilevanti (gravi e precisi) e concordanti rispetto all’oggetto della prova – al fine di cogliere il quadro complessivo che fonda la prova logica del fatto ignoto (la consapevolezza del cessionario nell’aver preso parte a una frode IVA : Cass., Sez. V, 12 luglio 2022, n. 22003). Nel qual caso, l’Ufficio non deve fornire una prova del tutto incontrovertibile del fatto costitutivo della consapevolezza del contribuente di avere preso parte a una frode IVA, potendo addurre prove meramente indiziarie (Cass., Sez. V, 11 dicembre 2020, n. 28246; Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 5873), purché il quadro indiziario venga valutato dal giudice del merito nel suo complesso.
3. In secondo luogo e con particolare riferimento all’oggetto della prova (il fatto ignoto) – ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti (ai fini del disconoscimento della detrazione sull ‘IVA a monte da parte del contribuente), incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, provando che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava poi sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., 20 dicembre 2021, n. 40690; Cass., Sez. V, 17 agosto 2021, n. 22969; Cass., Sez. V, 3 agosto 2021, n. 22107; Cass., Sez. V, 20 luglio 2021, n. 20648; Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n. 19387; Cass., Sez. VI, 11 novembre 2020, n. 25426; Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21104; Cass., Sez. V, 20 aprile 2018, n. 9851; Cass., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 9721; Cass., Sez. U., 12 settembre 2017, n. 21105).
5. Nella specie, l ‘Agenzia ha allegato come elementi di prova -oltre al l’inesistenza organizzativa del fornitore – la circostanza, fondata su dichiarazioni di terzi (e, in particolare, del titolare dell’impresa fornitrice), che il suddetto fornitore acquistava le auto con risorse finanziarie degli autosaloni acquirenti, i quali anticipavano la provvista per gli acquisti delle auto, tanto che il fornitore agiva come mero intermediario, cessioni che avvenivano a un prezzo inferiore rispetto a
quello di acquisto, con conseguente antieconomicità dell’attività di impresa. Tali elementi indiziari non sono stati oggetto di valutazione da parte del giudice di appello, per cui la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024