Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34936 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34936 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
Oggetto: iva – operazioni sogg. inesistenti – oggetto prova contraria da parte del contribuente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26109/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME quali ex soci della società RAGIONE_SOCIALE cancellata da registro imprese, NOME COGNOME anche quale ex liquidatore della ridetta società tutti rappresentati e difesi in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (domicilio digitale PEC: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 683/09/18 depositata in data 09/04/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti quali ex soci -ed ex liquidatore NOME COGNOME -della società RAGIONE_SOCIALE, cancellata da registro RAGIONE_SOCIALE imprese, impugnavano l’avviso di accertamento notificato loro con il quale l’Ufficio recuperava iva non dovuta a fronte di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti realizzate in un contesto di c.d. ‘frode carosello’, rideterminando anche l’IRES della società.
Stante la cessazione della RAGIONE_SOCIALE in data 31 dicembre 2010, l’Amministrazione Finanziaria riteneva ex art. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 presuntivamente distribuiti ai soci i maggiori utili societari accertati.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il c.d. ‘raddoppio’ dei termini di accertamento, quindi intempestiva l’azione accertativa; appellava l’Ufficio.
Con la sentenza in questa sede gravata, la CTR ha accolto l’impugnazione; ricorrono a questa sede i contribuenti con atto affidato a otto motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Ragioni della decisione
Va preliminarmente preso atto della intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME, le quali hanno documentato in questa sede di aver sottoscritto un accordo conciliativo ex art. 48 del d. Lgs. n. 546 del 1992 vigente ratione temporis con l’Amministrazione Finanziaria; nei confronti RAGIONE_SOCIALE ridette quindi va dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio: le spese di lite restano a carico degli anticipatari.
Con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti, vanno presi in esame i motivi di ricorso.
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 36 c. 1 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., lamentando il vizio di motivazione assolutamente contraddittoria in quanto costituita da affermazioni tra loro contrastanti e incompatibili; tale motivo può esaminarsi congiuntamente -in quanto costituenti entrambe censure motivazionali -con il quinto motivo, che lamenta la violazione dell’art. 36 ridetto per avere la sentenza di merito mancato di esplicitare i motivi per cui ha ritenuto i fatti dedotti e le prove allegati dai contribuenti non sufficienti a inficiare la ricostruzione dell’Ufficio, negando sia stata fornita la prova della mancata consapevolezza in capo alla società della partecipazione alla frode IVA.
Detti motivi sono infondati.
Come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; -deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale (Cass. n. 23940/2017); solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016).
La sentenza impugnata non è affetta da tale grave vizio, in quanto presenta una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, palesa l’iter logico seguito dai giudici di appello, le cui argomentazioni esplicitano le ragioni della decisione, per cui eventuali profili di insufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano in modo così radicale da renderla meramente apparente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il
proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Il secondo motivo, proposto in via subordinata, si incentra sulla violazione degli artt. 7 della L. n. 212 del 2000, 42 c. 11 del d.P.R. n. 600 del 1973, 36 c. 5 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito erroneamente ritenuto debitamente motivato l’atto impugnato.
Il motivo è infondato.
Invero, dall’esame dell’avviso di accertamento diligentemente riprodotto a questa Corte, si evince la presenza nell’atto, con adeguata chiarezza, RAGIONE_SOCIALE ragioni poste alla base RAGIONE_SOCIALE pretese ivi indicate, consistenti nella cessazione della società e nella conseguente individuazione dei soci della stessa come i soggetti che sono ad essa ‘succeduti’.
Il terzo motivo, posto in via di subordine rispetto al primo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 19 del d. Lgs. n. 46 del 1999, all’art. 7 del d.L. n. 269 del 2003 e 2495 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo i ricorrenti, la sentenza di merito ha erroneamente ritenuto costoro responsabili, non prevedendo le disposizioni invocate né la responsabilità per tributi diversi da quelli sul reddito, né la responsabilità per tributi non iscritti a ruolo; inoltre, altrettanto erroneamente il giudice dell’appello avrebbe erroneamente mancato di limitare la responsabilità dei contribuenti a quanto riscosso in sede di bilancio finale di liquidazione.
Il motivo è inammissibile.
Invero, la CTR ha accertato che l’avviso di accertamento impugnato si fondava sia sulla rideterminazione del reddito della società, sia sulla avvenuta distribuzione ai soci -in forza della presunzione applicabile
nei casi di società a ‘ristretta base’ del maggior reddito accertato a livello societario; pertanto, l’Amministrazione ha dapprima rilevato la inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, rideterminando l’IVA e il reddito dovuti dalla società RAGIONE_SOCIALE; essa, quindi, ha conseguentemente fatto applicazione della presunzione di cui si è detto, rideterminando la pretesa e rivolgendola poi – alla luce della sua cessazione, quindi correttamente -nei confronti dei soci, successori della società estinta.
Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito erroneamente applicato le disposizioni e i principi in tema di onere della prova, non avendo minimamente tenuto in considerazione l’esistenza della consapevolezza o possibile consapevolezza che la società potesse aver effettuato acquisti nell’ambito di una frode iva.
Il motivo è fondato.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C 277/14), questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: ‘in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio,
grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27566/2018; Cass. n. 33598/2019; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 28562/2021). Come chiarito da questa Corte (Cass. n. 9851/2018; da ultimo Cass., n. 10651/2024), la prova che deve essere fornita dall’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione IVA e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole; con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l’esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l’operazione si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte RAGIONE_SOCIALE cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, NOME e NOME, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14).
Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova “certa” e incontrovertibile di ogni operazione e dettaglio: l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni, come prevede per l’IVA il d.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass. n. 25778/2014; Cass. n. 20059/2014; Cass. n. 14237/2017; Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, COGNOME e NOME, C80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l’emissione della relativa fattura, aveva evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a “porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente” (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, Bonik, C- 285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50). La Corte di Giustizia, con riguardo alla prova sull’elemento soggettivo del cessionario, ha escluso la compatibilità con il diritto unionale di una previsione di legge nazionale che consideri inesistente, in base a criteri predeterminati, il soggetto emittente la fattura e, di conseguenza, neghi al destinatario il diritto a detrazione, sottolineando che “il criterio dell’esistenza del fornitore dei beni o del suo diritto ad emettere fatture… .non figura tra le condizioni del diritto alla detrazione”, rilevando esclusivamente che egli abbia “la qualità di soggetto passivo” (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C277/14); ne consegue che spetta all’Amministrazione dimostrare, e al
giudice verificare, “alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata per fondare il suo diritto alla detrazione si iscriveva in un’evasione dell’IVA” (Cass. n. 9851/2018, cit.); ciò comporta che non è possibile fissare in via astratta e preventiva circostanze che ostino al riconoscimento del diritto alla detrazione (Corte di Giustizia 15 novembre 2017, COGNOME e Finanzant, C-374/16 e C-375/16; Corte di Giustizia 7 settembre 2017, Equionn, C-6/16, che ha precisato che “le autorità nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono procedere, caso per caso, ad un esame complessivo dell’operazione interessata”). L’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve, dunque, essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’IVA e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare (Cass. n. 9851/2018; Cass., n. 27566/2018; Cass. n. 15369/2020). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero RAGIONE_SOCIALE scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell’imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti
commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass. n. 24490/2015; Cass. n. 30936/ 2022). Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell’emittente, deve indurre l’operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass. n. 21072/2022; Cass. n. 38012/2021; Cass. n. 34531/2021; Cass. n. 15356/2021; Cass. n. 5748/2021; Cass. n. 25779/2014). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Cass. n. 28165/2022) va valutato in termini di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento al caso concreto.
Ancora, questa Corte ha precisato che in tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente – cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le
trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass. n. 10120/2017; Cass. sez. n. 35591/2023; Cass. n. 23478/2023; Cass. n. 10651/2024). Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare, oltre all’effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di “avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto -al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto”, stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass. Sez. Un., n. 21105/2017; Cass. n. 27566/2018; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 13409/2021).
Il contribuente, in altri termini, può allora dimostrare sia l’anomalia degli elementi posti in evidenza dall’Ufficio, sia l’attività preventiva posta in essere da cui emergeva l’effettività ed operatività dell’impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull’inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l’ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass. n. 20059/2014; Cass. n. 428/2015; Cass. n. 29002/2017; Cass. n. 13409/2021; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, che afferma che “in circostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato…partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o
dall’utilizzo dei servizi nell’ambito RAGIONE_SOCIALE operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle”).
Orbene, tutto ciò chiarito, rileva il Collegio che nella sentenza impugnata il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi.
In violazione del criterio di riparto dell’onere della prova e RAGIONE_SOCIALE norme in tema di formazione della prova presuntiva -dopo aver correttamente preso atto della sussistenza degli elementi indiziari dedotti e provati dall’Ufficio, qualificandoli come elementi ‘gravi, precisi e concordanti’ (ultima pagina prime 3 righe della sentenza) -nell’esaminare il contenuto della prova contraria gravante sui contribuenti la sentenza impugnata si è limitata a scrivere che essi ‘…non sono stati, invece, in grado di dimostrare la fallacia e inidoneità degli elementi stessi a costituire presunzioni sufficienti a confermare l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate’. Tale affermazione è del tutto avulsa dal corretto contesto, e dimostra come il RAGIONE_SOCIALE fiorentino non abbia minimamente preso in esame l’oggetto della prova contraria gravante sul contribuente, che consisteva e consiste -stante la qui accertata consistenza indiziaria degli elementi pro Ufficio, come scrive il giudice di merito -unicamente ed esclusivamente nella sussistenza della consapevolezza (intesa come conoscenza o conoscibilità) o meno in capo alla società ricorrente, secondo i principi sopra riassunti, di partecipare alla frode iva, consapevolezza che derivi dal mancato esercizio della diligenza massima esigibile da un operatore accorto -sempre nel rispetto di criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto -che eserciti la sua attività nel mercato di riferimento.
Pertanto, nell’appuntare la propria attenzione e valutazione su un oggetto di prova differente da quello che doveva prendere in esame, la CTR ha commesso l’errore di diritto di cui al motivo di ricorso.
Alla luce della decisione che precede, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, che vertono ancora sulla violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per non avere la CTR motivato in ordine alla legittimità della ricostruzione induttiva del reddito della società contribuente, sulla violazione dell’art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 per illegittimo utilizzo da parte dell’Ufficio di tale ricostruzione reddituale e sulla violazione dell’art. 7 del d.L. n. 269 del 2003 come convertito in Legge per avere erroneamente la CTR ritenute applicabili ai contribuenti le sanzioni irrogate dall’Ufficio, sono assorbiti poiché la loro decisione diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno (Cass., n. 12193/2022; Cass. n. 13534/2018).
In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito che procederà a nuovo esame del fatto nel rispetto dei superiori principi; il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo sono rigettati; il sesto, il settimo e l’ottavo motivo sono assorbiti;
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME; le spese di lite restano a carico degli anticipatari; accoglie il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia Alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione alla
quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME