Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34298 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34298 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32817/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
CONCORDE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 8575/03/17 depositata il 16/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 8573/03/17 del 16/10/2017, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Campania (di seguito CTR), in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 6509 del 17/06/2015, rigettava l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e l’appello incidentale
proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, società poi fallita) avverso la sentenza n. 455/41/07 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’atto impositivo era stato emesso oltre che per rilievi minori -in ragione dell’effettuazione, da parte della società contribuente, di ingentissime cessioni all’esportazione di beni, concRAGIONE_SOCIALE soprattutto a favore di alcune ditte (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) che, grazie alla presentazione di dichiarazioni di intento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), avevano acquistato le merci senza applicazione dell’IVA. In proposito, i verificatori avevano individuato una serie di anomalie, che facevano presumere un concorso tra la venditrice e le acquirenti allo scopo di evadere l’IVA mediante l’utilizzo di false dichiarazioni di intenti.
1.2. In adesione ai rilievi dei verbalizzanti, NOME aveva rettificato la dichiarazione della RAGIONE_SOCIALE ritenendo: i) l’infedele fatturazione di operazioni imponibili come cessioni all’esportazione, in quanto soggettivamente inesistenti, per un totale di euro 12.959.765,85 con omessa applicazione dell’IVA; ii) l’indebita detrazione di detta imposta per un importo di cui euro 2.195.500,39 con riguardo all’utilizzo di fatture di acquisto oggettivamente inesistenti, per un imponibile pari ad euro 10.977.498,17; iii) l’indebita deduzione di costi per provvigioni non inerenti o non di competenza, con conseguente indetraibilità dell’IVA.
1.3. La CTR respingeva l’appello principale di NOME e l’appello incidentale di NOME evidenziando che: a) non era emerso alcun elemento di responsabilità a carico di NOME; b) nei confronti dell’amministratore della società era stata disposta l’archiviazione e, avverso detto
provvedimento, non vi era stata opposizione: tali circostanze deponevano nel senso di una esclusione della partecipazione alla frode da parte della società contribuente; c) la prova della conoscenza o conoscibilità della frode spettava all’Amministrazione finanziaria e tale prova non era stata fornita.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La curatela del fallimento di RAGIONE_SOCIALE restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 383 cod. proc. civ., per avere la CTR deciso la controversia sulla base di un principio di diritto diverso rispetto a quello enunciato dalla Corte di cassazione in sede di rinvio.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc. civ. per avere la CTR reso motivazione illogica e apparente, avendo fatto riferimento ad un decreto di archiviazione che non riguarda i fatti oggetto del giudizio, trascurando i profili dedotti dall’Ufficio per come indicato dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. in sede di rinvio.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per il semplice fatto che le cessionarie abbiano presentato dichiarazione d’intenti, senza indagare in ordine alla eventuale partecipazione alla frode
della cedente ovvero in ordine all’onere di diligente verifica della eventuale falsità della dichiarazione sulla stessa gravante.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e sono complessivamente fondati.
2.1. Cass. n. 6509 del 2015, cit., accogliendo i rilievi di AE alla sentenza di appello, ha ritenuto, con riguardo alle cessioni intracomunitarie (rilievo di cui sopra, lettera i), punto 1.2. dei fatti di causa): a) la mancata osservanza dei principi dettati in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, avendo l’Amministrazione finanziaria indicato una serie di elementi indiziari idonei a dimostrare detta inesistenza, nonché la conoscenza o conoscibilità della frode in capo alla cedente, e non avendo la RAGIONE_SOCIALE considerato che la prova contraria grava su quest’ultima; b) la mancata osservanza dei principi dettati in materia di esportazioni intracomunitarie, essendo la cedente comunque responsabile dell’IVA non versata in presenza di una dichiarazione d’intenti falsa della cessionaria e in assenza di esportazione dei beni all’estero, laddove la cedente non abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non la conducesse a partecipare alla frode.
2.2. Il giudice del rinvio ha, da un lato, affermato che, nelle more del giudizio, è stato emesso un decreto di archiviazione in sede penale nei confronti del legale rappresentante della società contribuente, decreto non opposto dall’Amministrazione finanziaria e dal quale dovrebbe evincersi l’assenza della partecipazione all’operazione fraudolenta; dall’altro, ha fatto riferimento ad alcune sentenze della Corte di giustizia e ad alcuni provvedimenti della Corte di cassazione (peraltro, emessi in data antecedente alla sentenza pronunciata dalla S.C. in sede di rinvio), dai quali si evincerebbe che l’onere della prova contraria del contribuente sarebbe subordinato a quello dell’Ufficio, affermando genericamente che
NOME non ha fornito la prova della conoscenza o conoscibilità della frode da parte di RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Così statuendo, la sentenza impugnata non si è conformata ai principi indicati da Cass. n. 6509 del 2015, cit .
2.3.1. In primo luogo, va sottolineato che il giudice del rinvio non può applicare principi diversi da quelli indicati dalla sentenza di cassazione che tale rinvio ha disposto e ai quali è tenuto ad adeguarsi, salva la sopravvenienza di principi enunciati da sentenze della Corte di giustizia della UE (cfr., ad es., Cass. n. 25414 del 26/08/2022). In ogni caso, i principi di diritto indicati dalla CTR come nuovi e diversi da quelli indicati dalla S.C. sono a questi ultimi del tutto sovrapponibili: l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi indiziari idonei a comprovare l’esistenza della frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del contribuente; quest’ultimo deve fornire la prova contraria.
2.3.2. In secondo luogo, la sentenza impugnata non si è confrontata affatto con i principi enunciati in sede di cassazione con rinvio e con le evidenze probatorie allegate dall’Amministrazione finanziaria, affermando, del tutto genericamente, che l’Ufficio non avrebbe fornito la prova della conoscenza o conoscibilità della frode in capo a RAGIONE_SOCIALE, ma senza spiegarne le specifiche ragioni.
2.3.3. In proposito, la circostanza che la falsità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di intenti riguarderebbe altri soggetti e non RAGIONE_SOCIALE dimostra ulteriormente il mancato rispetto dei principi enunciati da questa Corte in tema di operazioni intracomunitarie (si veda sopra, punto 2.1., sub b), posto che il giudice del rinvio non ha debitamente considerato le conseguenze della mancata esportazione all’estero RAGIONE_SOCIALE merci, nonché l’adozione di misure ragionevoli da parte della società contribuente.
2.3.4. In terzo luogo, il riferimento ad un sopravvenuto decreto penale di archiviazione, ritenuto dalla CTR risolutivo (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), è del tutto inidoneo, di per sé, a giustificare l’esclusione della
frode in capo a RAGIONE_SOCIALE, anche laddove si dovesse ritenere che detto decreto riguardi effettivamente i fatti di causa (in proposito, la contestazione di AE difetta, infatti, della necessaria specificità).
2.3.5. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell’art. 654 c.p.p. » (Cass. n. 16649 del 04/08/2020; Cass. n. 8999 del 18/04/2014).
Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 19 del decreto IVA, per avere la CTR omesso di considerare che grava sulla società contribuente l’onere di fornire la prova di avere adottato tutte le ragionevoli misure nella propria disponibilità onde evitare la partecipazione ad una frode.
3.1. In verità, non è molto chiaro a che cosa intenda riferirsi AE con la proposizione della presente censura. Sembrerebbe che, da un lato, si faccia riferimento alle «operazioni di acquisto per complessivi euro 10.977.498,17» (pag. 19 del ricorso, rilievo di cui sopra, lettera ii), punto 1.2. dei fatti di causa), ritenute dall’Amministrazione finanziaria oggettivamente inesistenti, e, dall’altro, si richiamino ancora una volta le operazioni intracomunitarie e soggettivamente inesistenti (pag. 19 e 20 del ricorso, rilievo di cui sopra, lettera i), punto 1.2. dei fatti di causa), oggetto dei primi tre motivi di ricorso.
3.2. Nel primo caso, Cass. n. 6509 del 2015, cit ., dichiarando inammissibile il secondo motivo del primo ricorso per cassazione di AE,
afferente appunto alle operazioni di acquisto ritenute oggettivamente inesistenti, non ha devoluto la relativa questione al giudice del rinvio, sicché correttamente la CTR non ne fa menzione. Ne consegue che, per questa parte, il motivo è inammissibile.
3.3. Nel secondo caso, invece, il motivo resta assorbito dall’accoglimento degli altri tre motivi di ricorso.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 383 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto ammissibile il rilievo concernente l’indebita detrazione di costi non inerenti, rilievo già oggetto di impugnazione incidentale ritenuta inammissibile da Cass. n. 6509 del 2015, cit .
4.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
4.2. La CTR ha rigettato l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, con il quale la società contribuente aveva chiesto la revisione della sentenza di primo grado, confermativa della ripresa (rilievo di cui sopra, lettera iii), punto 1.2. dei fatti di causa). È vero che la menzionata sentenza della S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del contribuente e che il giudice del rinvio non ha considerato tale circostanza, ma è altrettanto vero che RAGIONE_SOCIALE non ha interesse a dolersi di una statuizione favorevole, sebbene erronea.
In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, disattesi gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in parte assorbito e in parte rigettato il quarto motivo, rigettato il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME