Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31453 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31453 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 129/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 4753/2015 depositata il 20/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ( hinc: CTR), con la sentenza n. 4753/2015 depositata in data 20/05/2015, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 1890/28/14 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva, a sua volta, accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento avente per oggetto le riprese a titolo di IVA per acquisti ritenuti inesistenti, in quanto eseguiti da tre società cd. cartiere.
Secondo l a CTR l’onere della prova della partecipazione alla frode è a carico del cessionario solo quando nell’avviso di accertamento siano rilevati elementi obiettivi o presunzioni gravi da cui poter desumere la partecipazione consapevole e volontaria del contribuente alla frode stessa. In caso contrario spetta all’amministrazione fornire gli elementi di prova dai quali riscontrare, sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti, la consapevolezza del cessionario di partecipare alla frode, salvo prova contraria del contribuente.
2.1. Nel caso in esame, secondo la CTR, non c’erano elementi probatori tali da far presumere che il cessionario avesse scientemente partecipato alla frode fiscale o tali da far ritenere che avrebbe potuto avvedersene, secondo l’ordinaria diligenza. Tale conclusione è stata tratta dall’esame della documentazione, da cui emergeva la corrispondenza dei prezzi di acquisto e di rivendita di alcuni articoli di merce acquistata dalle ditte RAGIONE_SOCIALE con quelli ordinari di mercato, la modesta percentuale degli
acquisti eseguiti dalle società incriminate e la tenuta regolare della contabilità, oltre che il regolare pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture tramite bonifici bancari.
2.2. La CTR ha, poi, evidenziato che le indagini nei confronti dei legali rappresentanti si erano concluse con l’assoluzione degli imputati.
2.3. Non c’erano, quindi, elementi probatori muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, per dimostrare la consapevolezza e la volontà della ricorrente di partecipare a un accordo con le società fornitrici, preordinato alla frode fiscale.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 26/10/1972, n. 633 e dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente rileva di aver richiamato, nell’avviso la segnalazione n. 246/12 e il PVC del giorno 11/07/2011, dove risultava che le società che avevano emesso le fatture si inserivano in un sistema articolato di frode che faceva capo a tale COGNOME NOME, con la costituzione di società che svolgevano il ruolo di missing traders.
1.2. In merito alla consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode la ricorrente sottolinea che una cartiera, per definizione, è una società priva di strutture, personale e mezzi, proprio perché intesa a un’attività illecita e destinata a esaurirsi in breve tempo. Nessun commerciante, di media diligenza, non avrebbe potuto rendersi conto di trattare con una società priva degli strumenti di normale operatività.
1.3. Passando all’esame del motivo di ricorso occorre dare atto, in via preliminare, dell’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 21 bis d.lgs. n. 74
del 2000 (introdotto recentemente dal d.lgs. n. 87 del 2024), dal momento che nel caso di specie la sentenza di assoluzione prodotta dalla parte controricorrente in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., è motivata dalla circostanza che il fatto non costituisce reato. Diversamente, l’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000 prevede che: « La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. »
La mancata corrispondenza della formula assolutoria indicata nell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000 con quella della sentenza allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c. preclude, quindi, la sussunzione della fattispecie nella norma appena richiamata.
1.4. Ciò premesso, i l motivo di ricorso è infondato. L’Ufficio si è limitato a fornire la prova che le società fornitrici erano cartiere, ma -come evidenziato dalla CTR -non ha fornito la prova indiziaria della consapevolezza, per la quale non è sufficiente la prova della semplice inesistenza del fornitore. Come rilevato da questa Corte (Cass. n. 11873 del 15/05/2018) l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del
contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (nello stesso senso, ex multis , v. Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi e oggetto di discussione.
2.1. La ricorrente evidenzia come la CTR non abbia dovutamente valutato i fatti addotti dall’ufficio, sia nel pvc (richiamato nell’avviso), sia nell’avviso stesso, relativi all’inesistenza di due dei fornitori. In particolare, viene indicato come l’attuazione del sistema funzionale all’evasione di imposta ruotasse attorno a COGNOME NOME e che due RAGIONE_SOCIALE società coinvolte (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) avessero, quali legali rappresentanti, due prestanome dello stesso sig. COGNOME. Anche per il terzo fornitore vi erano fatti indizianti di inesistenza espressamente addotti dall’ufficio nell’avviso , con particolare riferimento ad acquisti milionari da parte della RAGIONE_SOCIALE e l’assenza di versamenti e dichiarazioni da parte di quest’ultima, oltre che la corrispondenza della sede legale all’abitazione del legale rappresentante.
2.2. I l motivo di ricorso, incentrato sull’omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è inammissibile, dal momento che entrambe le sentenze di merito (sia in primo che in secondo grado) sono state favorevoli al contribuente.
Con il terzo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.
3.1. Ad avviso della ricorrente sono stati valutati non correttamente, quali elementi favorevoli al contribuente, il pagamento, i prezzi di mercato e il limitato numero di operazioni, oltre all’assoluzione penale perché il fatto non costituisce reato. Mentre quest’ultimo costituisce un elemento insufficiente (dato che il fatto non costituente reato potrebbe integrare, comunque, un illecito fiscale), negli altri casi si tratta di elementi ritenuti dalla giurisprudenza inidonei a giustificare l’esistenza dell e operazioni e, quindi, anche la buona fede dell’acquirente (come nel caso dei pagamenti, solitamente regolari, in caso di frode) o inconferenti (come il numero limitato RAGIONE_SOCIALE operazioni).
3.2. Il motivo di ricorso è assorbito in conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il primo motivo di ricorso è infondato, con conseguente assorbimento del terzo motivo, mentre il secondo motivo è inammissibile. Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME