Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17493/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
-controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 6284/07/20 depositata il 17/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 6284/07/20 del 17/12/2020, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1472/18/19 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2012.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte della società contribuente, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da RAGIONE_SOCIALE
1.2. La CTR respingeva l’appello di FGA, evidenziando che: a) la ricorrente non aveva fornito la prova della assenza dell’elemento soggettivo, non avendo spiegato «perché nell’anno 2012 si rivolta ad una società (RAGIONE_SOCIALE) svolgente solo da un anno attività nel settore della elettronica e cessata dopo appena due anni»; b) «difetta qualsiasi ricerca sull’effettiva presenza commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE e qualsiasi riflessione sulla circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE operava con irrisori ricarichi, il che lasciava sospettare l’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera dell’emittente le fatture»; c) non era, pertanto, sufficiente la prova della regolarità della documentazione contabile, della consegna della merce o del pagamento.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME resisteva in giudizio con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato anch’esso ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato i principi in materia di onere della prova, attribuendo alla società contribuente l’onere di provare l’assenza di consapevolezza di quest’ultima in ordine alla partecipazione ad una frode IVA.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del
caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
1.3. Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE, a dispetto di alcune affermazioni suggestive e non condivisibili (messe in risalto dalla ricorrente), ha comunque dimostrato di avere tenuto in debita considerazione i superiori principi di diritto.
1.4. Invero, la CTR dà atto che RAGIONE_SOCIALE (società emittente le fatture) svolgeva l’attività commerciale da un solo anno (attività poi cessata) con ricarichi irrisori, circostanza che avrebbe dovuto mettere in allarme un operatore economico accorto; FGA, invece, non ha svolto alcuna doverosa indagine al riguardo.
1.5. In altri termini, la CTR valorizza, ai fini della sussistenza in capo a FGA dell’elemento soggettivo, alcuni elementi presuntivi ricavabili dalla documentazione versata in atti da AE ed afferma che, a fronte di detti elementi, la società contribuente non avrebbe potuto ignorare di partecipare ad una frode IVA; né la stessa ha fornito alcuna prova in senso contrario.
1.6. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione delle regole di riparto della prova di cui si lamenta parte ricorrente; ed è noto che la valutazione delle prove spetta, in via esclusiva, al giudice di merito, il quale ha il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
Il rigetto del motivo di ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale, espressamente condizionato.
In conclusione, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
3.1. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 667.694,00.
3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.700,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 16/02/2024.