Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21612 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22943/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
GRANATA
NOME
-intimato-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 5587/2017 depositata il 20/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania ( hinc: CTR), con la sentenza n. 5587/2017 depositata in data 20/06/2017, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 13030/2016, con cui la Commissione tributaria provinciale di Napoli ( hinc: CTP) aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento avente per oggetto una ripresa a titolo di IVA, indebitamente detratta attraverso l’uso di una fattura relativa a operazioni soggettivamente inesistenti.
La CTR, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado, ha rilevato che nella specie l’avviso di accertamento scaturiva da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 30/09/2014 e dal quale risultava che la RAGIONE_SOCIALE avesse contabilizzato una fattura passiva (n. 46/08) di Euro 41.500,00 emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE e relativa all’acquisto di una vettura Mercedes. Secondo l’amministrazione finanziaria si trattava di una fattura relativa a un’operazione soggettivamente inesistente: la verifica tributaria aveva consentito di accertare che RAGIONE_SOCIALE fosse coinvolta in un sodalizio operante nel commercio di autoveicoli e dedito alla commissione di illeciti fiscali attraverso un complesso meccanismo di frode che ricollegava molte società alla RAGIONE_SOCIALE, che aveva, a sua volta, realizzato numerose cessioni di auto, solo documentalmente, attraverso società appositamente create.
2.1. In sintesi, la CTR ha ritenuto che nel caso in esame non fosse, tuttavia, provato il consapevole coinvolgimento del contribuente nella vicenda evasiva, considerato che l’amministrazione finanziaria , aveva omesso di effettuare qualsiasi indagine in ordine alla
conoscenza o conoscibilità da parte della NOME Auto del meccanismo frodatorio ritenuto alla base della compravendita.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 1176, 2967 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
1.1. La ricorrente rileva che la sentenza è errata, in quanto si pone in contrasto con i principi in tema di valutazione e riparto dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto ha ritenuto che incombesse sull’amministrazione finanziaria l’intero onere di provare la conoscenza o conoscibilità del meccanismo fraudolento da parte del contribuente. Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione dell’avviso di accertamento riportava tutti gli elementi e le risultanze in merito alla società filtro coinvolta nell’attività di indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Campobasso. In particolare, era emerso che la RAGIONE_SOCIALE facesse parte di un sodalizio criminale operante nel settore del commercio di autoveicoli, dedito alla commissione di illeciti fiscali, in cui erano coinvolte decine di società, interposte tra il cedente e il reale cessionario. Richiama, quindi, a pag. 14 ss. del ricorso i contenuti del PVC, evidenziando, in sostanza, che la sentenza impugnata è ce nsurabile per violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto assume che l’ufficio non abbia adempiuto a un onere probatorio di cui non era in realtà gravato, avendo assolto all’onere di contestazione della fittizietà delle operazioni sulla base di
numerosi elementi presuntivi. Ha quindi, rilevato come l’operazione soggettivamente inesistente si affianchi a quella oggettivamente inesistente, evidenziando come l’inesistenza soggettiva non venga meno quando l’oggetto dell’operazione sia un’operazione effettivamente compiuta. La parte ricorrente ha, poi, richiamato la giurisprudenza di questa Corte e quella della CGUE.
2. Il motivo di ricorso è infondato.
Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, come evidenziato più volte da questa Corte ( ex multis, Cass., 04/10/2018, n. 24322), l’operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario).
2.1. Secondo questa Corte, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore fosse fittizio, ma anche che il destinatario fosse consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente. Incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 09/08/2022, n. 24471; v. anche Cass., 30/10/2018, n. 27566; Cass., 20/04/2018, n. 9851).
La sentenza impugnata è, pertanto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, avendo incentrato la propria motivazione sul mancato adempimento da parte dell’amministrazione finanziaria dell’onere della prova della conoscenza o conoscibilità da parte della società contribuente del meccanismo frodatorio posto alla base della vendita, tanto più che la contestazione elevata nei confronti della società afferiva alla fatturazione di un’unica operazione, rispetto ad oltre cento acquisti.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione della parte intimata.
…
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.