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Onere della prova fondo pensione: la Cassazione decide

Un ex dipendente ha richiesto un rimborso fiscale su una somma ricevuta da un fondo pensione integrativo, sostenendo di avere diritto a un’aliquota agevolata sulla quota di rendimento. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che l’onere della prova fondo pensione spetta al contribuente. Quest’ultimo deve dimostrare che il rendimento dichiarato proviene da effettivi investimenti sul mercato effettuati dal fondo. La mancata presentazione di tale prova ha comportato il rigetto definitivo del ricorso.

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Pubblicato il 29 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Onere della prova fondo pensione: chi deve dimostrare l’origine dei rendimenti?

L’ordinanza n. 17385/2024 della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per molti contribuenti: la tassazione delle somme erogate dai fondi pensione integrativi. In particolare, la Corte chiarisce in modo definitivo a chi spetta l’onere della prova fondo pensione quando si richiede un rimborso fiscale basato su un’aliquota agevolata per i rendimenti finanziari. La decisione sottolinea come non sia sufficiente affermare un diritto, ma sia necessario provarlo con documentazione specifica.

I fatti di causa: la richiesta di rimborso IRPEF

Un ex dirigente di una grande società energetica aveva impugnato il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria a fronte di una sua istanza di rimborso. La richiesta riguardava l’IRPEF trattenuta e versata dal suo ex datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, sulla somma ricevuta a titolo di capitalizzazione della pensione complementare. Il contribuente sosteneva che una parte di tale somma, qualificabile come ‘rendimento’, dovesse essere tassata con un’aliquota agevolata del 12,5%, anziché con quella più elevata applicata.

L’iter processuale e il principio sull’onere della prova fondo pensione

Il percorso giudiziario è stato lungo e complesso. Inizialmente, i giudici di merito avevano dato ragione al contribuente. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici non avessero correttamente applicato il principio dell’onere della prova.

La Corte di Cassazione, in una prima pronuncia, aveva accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio. Aveva stabilito un principio di diritto chiaro: il regime fiscale di favore (aliquota al 12,5%) si applica solo alle somme che costituiscono un effettivo rendimento derivante da investimenti sui mercati finanziari. La prova di tale circostanza, fondamentale per ottenere il rimborso, è a carico del contribuente. Il giudice del rinvio, però, non si è attenuto a questo principio, accogliendo nuovamente le ragioni del contribuente sulla base di motivazioni diverse e disattendendo il vincolo imposto dalla Cassazione.

La decisione finale della Corte di Cassazione

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Ha cassato la sentenza del giudice di rinvio e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, rigettando in via definitiva il ricorso originario del contribuente. In sostanza, la richiesta di rimborso è stata respinta.

Le motivazioni della decisione

La Corte ha ribadito con forza il principio secondo cui il contribuente che agisce per un rimborso è l’attore sostanziale del processo e, come tale, ha l’onere di provare il fondamento della sua pretesa. Nel caso specifico dei fondi pensione, questo si traduce nella necessità di dimostrare in modo inequivocabile:

1. Se e come il fondo ha impiegato il capitale accantonato sul mercato.
2. Quale e quanto sia stato il rendimento di gestione effettivamente conseguito da tali investimenti.
3. Come le eventuali plusvalenze siano state assegnate alle singole quote individuali.

La Cassazione ha specificato che non è sufficiente produrre un semplice conteggio fornito dal gestore del fondo (in questo caso, l’ex datore di lavoro) se questo non contiene una specificazione dettagliata dei criteri usati per quantificare la voce ‘rendimento’. In assenza di una prova chiara che l’incremento della quota derivi da investimenti effettuati sul mercato, la pretesa di rimborso non può essere accolta.

Conclusioni: implicazioni per i contribuenti

Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per tutti i lavoratori iscritti a forme di previdenza complementare. Chi intende richiedere un rimborso fiscale su somme percepite da un fondo pensione, basandosi su una tassazione agevolata dei rendimenti, deve essere preparato a fornire una prova rigorosa e dettagliata. È indispensabile procurarsi dal gestore del fondo una documentazione che non si limiti a indicare una cifra generica come ‘rendimento’, ma che chiarisca come tale importo sia stato generato da specifici investimenti finanziari. In mancanza di questa prova, come dimostra il caso in esame, la richiesta di rimborso è destinata al fallimento.

Chi deve provare l’origine dei rendimenti di un fondo pensione per ottenere una tassazione agevolata?
Secondo la Corte di Cassazione, l’onere della prova spetta interamente al contribuente. È lui che, in qualità di attore che richiede il rimborso, deve dimostrare che la somma indicata come ‘rendimento’ deriva effettivamente da investimenti sui mercati finanziari effettuati dal fondo.

È sufficiente presentare un conteggio generico fornito dal gestore del fondo per assolvere l’onere della prova?
No. La Corte ha stabilito che un mero rinvio a un conteggio generico, che non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce ‘rendimento’ e sulla sua origine da investimenti di mercato, non è considerato una prova sufficiente.

Cosa accade se il giudice di rinvio non si attiene al principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione?
La sentenza del giudice di rinvio che si discosta dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione è viziata e può essere nuovamente impugnata. Come avvenuto in questo caso, la Cassazione può annullare tale sentenza e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere la causa nel merito in via definitiva.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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