Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6520/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia -Sez. Dist. Catania n. 8945/2022 depositata il 25/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del contribuente, già dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all’Erario, tramite ritenute operate dall’RAGIONE_SOCIALE in qualità di sostituto d’imposta
sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, con l’aliquota superiore al 12,50%.
La CTR della Sicilia, con sentenza n. 2405/13/2018 del 6/06/2018, confermando la decisione di primo grado, dichiarava dovuto il rimborso di euro 199.404,15, oltre interessi come per legge. In particolare, la CTR riteneva che il regime fiscale di favore per il soggetto iscritto al fondo di previdenza integrativo aziendale in data anteriore al 28.4.1993 andasse applicato limitatamente alla parte RAGIONE_SOCIALE somme erogate riguardanti il rendimento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda.
Ricorreva avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, lamentando: -) che la CTR, fermo il principio per il quale le somme ricevute a titolo di rendimento per gli accantonamenti operati dal datore di lavoro vanno tassati con aliquota al 12,5 % prevista per i redditi di capitale, non aveva applicato il principio in tema di onere della prova incombente sul contribuente in ordine alla dimostrazione circa l’esistenza di una quota di rendimento effettivo derivante da reinvestimento sui mercati finanziari; -) che i giudici di appello avrebbero omesso di accertare l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE somme accantonate fatto dall’Ente.
Questa Corte, con ordinanza n. 20359/2020, accoglieva il ricorso dell’Amministrazione e cassava con rinvio la sentenza impugnata.
Riassunto il procedimento, la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, così disponeva: «in accoglimento dell’appello riforma la sentenza impugnata e dichiara il diritto al rimborso nella misura di €. 199.404,15, con gli interessi di legge dal 30/11/2000», condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con tre motivi e resiste il contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 394 c.p.c., nonché 63 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 del Codice di procedura civile».
Con il secondo motivo lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile».
Con il terzo strumento di impugnazione lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36, comma 2, n. 2 del d.lgs. 546/1992, dell’art.132, comma 2, n. 4) cpc, dell’art 118, disp. att. c.p.c., nonché dello stesso art.111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4. del codice di procedura civile».
Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte del rinvio, in violazione del disposto dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., abbia pronunciato in difformità rispetto al disposto della ordinanza di rinvio della corte di cassazione, è fondato.
4.1. Nel caso di specie, questa Corte, in merito alla questione della disciplina impositiva applicabile in materia di prestazioni erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi (nella specie da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), richiamando la pronuncia della Sezioni Unite n. 13642 del 22.6.2011, aveva ribadito il seguente principio di diritto: «in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,5% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1^ gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17».
4.2. In applicazione di tale principio, nell’ordinanza di cassazione con rinvio si era chiarito che «il più favorevole criterio impositivo di cui si detto può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento. E la prova di ciò deve essere fornita dal contribuente, attore sostanziale del preteso rimborso IRPEF, anche in sede di giudizio di rinvio (cfr. Cass. n. 19424 del 2015, Cass. n. 26108 del 2018, Cass.n.922/2020)».
4.3. Questa Corte aveva inoltre evidenziato come a tali principi non si fosse attenuto il giudice di appello, il quale si era limitato ad affermare come esistente il diritto alla tassazione in misura fissa in favore del c.d. rendimento, senza tuttavia verificare se la parte dell’indennità ricevuta fosse ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento come specificato nei principi sopra esposti.
Occorre appena precisare che il principio di diritto enunciato in sede rescindente è vincolante sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio (Cass. 19/10/2018, n. 26521; Cass. 13/05/2021, n. 32864).
Nella specie il giudice del rinvio non si è attenuto agli indicati principi in quanto, in applicazione di criteri e relativi presupposti in fatto del tutto difformi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, senza procedere alla verifica come indicato dalla
ordinanza di rinvio, ha ritenuto che «la capitalizzazione degli importi stipulati in anni successivi fosse del tutto sganciata dal rapporto di lavoro in quanto costituiva il corrispettivo della rinuncia a un trattamento pensionistico del quale il dipendente già godeva», dando atto che il contribuente aveva «ridimensionato le sue pretese restitutorie da €. 261.527,42 ad €. 199.404,15 (oltre interessi), di fatto accettando l’applicazione dell’aliquota del 34,88% (invece che del 12,50%) sugli importi relativi al capitale iniziale ed ai contributi a carico dell’azienda».
Così facendo, peraltro, i giudici di appello hanno implicitamente affermato che le somme accantonate non erano investite sul mercato (il che invece – giova ripeterlo – costituisce un indefettibile prius logico rispetto alla verifica del rendimento di gestione), disattendendo il vincolo imposto da questa Corte nella ordinanza di cassazione con rinvio.
Non sono quindi necessari ulteriori accertamenti in fatto, atteso che dal punto di vista processuale, il contribuente che impugna il rigetto dell’istanza di rimborso è attore in senso sostanziale; come tale egli è onerato di provare il fondamento della pretesa azionata, cioè a dire tenuto a dimostrare: se il fondo abbia impiegato sul mercato il capitale accantonato; quale (e quanto) sia stato il rendimento di gestione conseguito da tale impiego; in qual modo sia stata determinata l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE eventuali plusvalenze alle singole quote individuali del fondo attribuite al dipendente, onde individuare la parte dell’indennità ricevuta da ascrivere a rendimenti da investimenti sul mercato (oltre alle pronunce citate sopra, vedi Cass. 23/11/2020, n. 26543; Cass. 18/11/2020, n. 26198; Cass. 02/04/2020, n. 7660; Cass. 28/02/2020, n. 5494). E, come ha espressamente precisato questa Corte, siffatto onere probatorio non può ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio «al conteggio proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna specificazione
sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato» (Cass. 20/10/2020, n. 22847; Cass. 26/03/2019, n. 8429; Cass. 16/03/2017, n. 13281; Cass. 15/03/2017, n. 13278).
Assorbiti i restanti motivi, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna il controricorrente ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 05/06/2024.