Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5293/2021 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME Nicola (domicilio digitale: avvEMAIL ) e dall’avv. COGNOME Salvatore (domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI MESSINA, n. 3634/2020/16 depositata il 3 luglio 2020
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Messina dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME un avviso di accertamento relativo all’anno 2005 con il quale recuperava ai fini
dell’IRPEF la plusvalenza da questi asseritamente realizzata a sèguito della cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile.
Detta plusvalenza era quantificata dall’Ufficio in misura pari al prezzo di vendita dell’immobile, ammontante a 80.000 euro, sul presupposto che il bene in questione, di provenienza successoria, fosse privo di un valore di acquisto e che non risultasse dimostrato il sostenimento da parte del contribuente di costi successivi ad esso inerenti.
Il maggior reddito imponibile così accertato veniva sottoposto a tassazione separata con aliquota del 39,16%.
Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, la quale, con sentenza n. 3634/2020/16 del 3 luglio 2020, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata.
Contro questa sentenza il Raymo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 35605/2022 del 5 dicembre 2022, avendo il ricorrente manifestato la volontà di aderire alla definizione agevolata della controversia ex art. 5 della L. n. 130 del 2022, l’ex Sesta Sezione Civile ha sospeso il giudizio fino al 16 gennaio 2023.
In data 16 marzo 2023 lo stesso ricorrente ha chiesto la trattazione della causa, comunicando di non aver usufruito della definizione agevolata.
È stata, quindi, fissata per la decisione l’odierna adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il
ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, il quale è stato notificato in data 22 marzo 2021, oltre il termine di complessivi quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione, validamente eseguita il 3 febbraio 2021 presso la sede della Direzione Provinciale di Messina dell’Agenzia delle Entrate, articolazione territoriale dotata della capacità di stare in giudizio ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 546 del 1992, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203 e 2204 c.c. (cfr. Cass. n. 441/2015).
1.1 Né in contrario rileva che il ricorso sia stato successivamente notificato il 9 febbraio 2021 presso la sede centrale dell’Agenzia, sita in Roma, essendo stato precisato che, in ipotesi di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, il termine di cui al combinato disposto degli artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c. -nel testo, applicabile «ratione temporis», vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022decorre dalla data della prima notifica, a meno che questa sia viziata da nullità, nel qual caso esso decorrerà dalla seconda; sicchè la reiterazione della notifica del ricorso, una volta che il procedimento notificatorio si sia già validamente perfezionato, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7454/2020, Cass. n. 24304/2019, Cass. n. 20543/2017).
1.2 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, della L. n. 212 del 2000, dell’art. 68, comma 1, del TUIR, dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c..
1.3 Si contesta alla CTR di aver erroneamente ritenuto che il
contribuente fosse onerato di trasmettere all’Amministrazione Finanziaria anche documenti di cui la stessa era già in possesso.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si imputa alla Commissione regionale di non aver rilevato che la fattispecie di causa rientra nella previsione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, e non in quella contemplata dalla lettera b) dello stesso comma.
Con il terzo mezzo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 324 e 329 c.p.c..
3.1 Si rimprovera al collegio regionale di aver integralmente confermato l’avviso di accertamento oggetto di causa, sebbene la stessa Agenzia delle Entrate avesse fin dal primo grado riconosciuto che l’aliquota di tassazione applicata sulla plusvalenza oggetto di causa risultava eccessiva.
Il secondo motivo, da esaminare con priorità in quanto prospettante un preteso vizio di nullità dell’impugnata sentenza, è infondato.
4.1 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo invece necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.
Deve, pertanto, escludersi la configurabilità del suddetto vizio quando la decisione adottata comporta l’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12476/2024, Cass. n. 24667/2021,
Cass. n. 12652/2020).
4.2 Nel caso di specie ricorre, per l’appunto, la situazione innanzi descritta, in quanto la disposta integrale conferma dell’impugnato avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva ricondotto la fattispecie tributaria nell’alveo dell’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, implica il riconoscimento da parte della CTR dell’infondatezza della diversa tesi sostenuta al riguardo dal contribuente.
Il primo motivo è fondato.
5.1 L’art. 68, comma 1, del TUIR, nel testo applicabile «ratione temporis» , dispone che «le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo».
5.2 Il comma immediatamente successivo, all’ultimo periodo, precisa che «per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in sèguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione».
5.3 Tanto premesso in punto di diritto, va osservato che, nel caso di specie, pur risultando acclarato che l’acquisto del terreno di cui trattasi era avvenuto per successione ereditaria apertasi nel lontano 1935 (si legge, infatti, in sentenza che «il giudice di primo grado basa la sua decisione sulla data di acquisizione del terreno e al succedersi di modifiche dello stesso» ), la CTR ha ritenuto che a tale terreno fosse stato legittimamente attribuito dall’Agenzia delle Entrate un valore pari a 0; e ciò in ragione del fatto che il contribuente non aveva trasmesso all’Ufficio, in risposta al questionario inviatogli ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 4) del D.P.R. n. 600 del 1973, il
titolo di provenienza del bene e la documentazione comprovante eventuali costi sostenuti in relazione ad esso.
5.4 Tale affermazione, nella sua assolutezza, deve ritenersi giuridicamente erronea.
5.5 Se, infatti, il ragionamento svolto dalla Commissione regionale appare condivisibile con riguardo ai costi inerenti all’immobile asseritamente sopportati dal contribuente, dei quali non è stato tenuto conto in difetto di idonea documentazione, non altrettanto può dirsi per quanto attiene alla denuncia di successione relativa al cespite in parola.
5.6 In proposito, va notato che nell’atto di controdeduzioni depositato nel giudizio d’appello -ritrascritto nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.- il COGNOME aveva posto in evidenza che gli estremi di registrazione di tale denuncia di successione (volume 6615, n. 14, Ufficio del Registro di Messina) erano riportati nell’atto di compravendita del terreno di cui trattasi, trasmesso all’Agenzia delle Entrate, sicchè quest’ultima ben poteva acquisire autonomamente il documento richiesto.
5.7 Deve, a questo punto, rammentarsi che l’art. 6, comma 4, della L. n. 212 del 2000 così recita: «Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa».
5.8 I richiamat i commi 2 e 3 dell’ art. 18 della L. n. 241 del 1990, a loro volta, dispongono che:
-«I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio
quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa 5.9 Sull’argomento questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 6, comma 4, della L. n. 212 del 2000 costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al giudizio tributario (cfr. Cass. n. 958/2015, Cass. n. 1666/2025, Cass. n. 13822/2018), sicchè quando, in qualunque processo, pur retto del principio dispositivo, il privato alleghi che un fatto risulta attestato in documenti in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, la prova può essere fornita anche attraverso il mero riscontro di tali documenti compiuto dalla stessa Amministrazione.
5.10 Si è pure precisato che, in detta ipotesi, l’Amministrazione dovrà fornire risposte puntuali circa il possesso e il contenuto dei documenti indicati e che, in mancanza, il giudice potrà trarre argomenti di prova da tale comportamento processuale (cfr. Cass. n. 8340/2000).
5.11 Orbene, per poter far ricadere sul contribuente le conseguenze della mancata prova del valore dell’immobile dichiarato nella denuncia di successione, la CTR avrebbe dovuto accertare se tali informazioni fossero già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.
5.12 In assenza di una simile verifica, la decisione risulta affetta dal denunciato «error in iudicando» .
Il terzo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo, per effetto del quale viene ad essere travolta la statuizione di integrale conferma dell’avviso di accertamento adottata dalla CTR.
In definitiva, respinto il secondo motivo di ricorso, va accolto,
per quanto di ragione, il primo mezzo di gravame, con assorbimento del terzo.
7.1 Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
7.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione