Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 761 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 761 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25920-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. NOME COGNOME EMAIL, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo STUDIO degli AVV.TI NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante;
– intimata –
nonché contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., legale rappresentante;
– intimata – avverso la sentenza n. 1410/35/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che l’ AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S. relativamente all’anno di imposta 2005 ;
che il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 416/2010, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 1410/35/16, depositata il 13/04/2016, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come (a) il valore assegnato ai beni futuri riservati alla cedente, nell’ambito della complessiva operazione negoziale intercorsa tra la società contribuente e la SIG.NOME COGNOME e sottesa alle riprese per cui è causa ‘ è stato acclarato, in via definitiva, dall’amministrazione finanziaria ai fini dell’imposta di registro ‘ (cfr. sentenza impugnata, p. 3, cpv), (b) l’atto ricognitivo del 5.2.2009 non incide, ai fini delle riprese in questione, sul contenuto dell’atto pubblico del 15.6.2004, (c) essendo il presupposto ai fini dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze insorto per effetto della sola stipulazione del contratto di compravendita intercorso tra le parti;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; sono rimasti intimati l’AGENZIA DELLE ENTRATE ed il MINISTERO DELL ‘ ECONOMIA E DELLE FINANZE;
Rilevata, in via preliminare: a) la ritualità della notifica del presente ricorso presso gli uffici periferici dell’Agenzia dell’Entrate (arg. da Cass., Sez. 5, 7.12.2020, Rv. 659819 -01 e Cass., Sez. 5, 29.1.2020, n. 1954, Rv. 656778-01); b) l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del MINISTERO DELL ‘ ECONOMIA E DELLE FINANZE, siccome carente di legittimazione passiva (arg. da Cass., Sez. 5, 6.12.2017, n. 29183, Rv. 646519-02);
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (senza chiarire in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura si riferisca) del ‘ travisamento del fatto storico erronea e falsa interpretazione di un elemento sostanziale della vicenda (contratto di permuta) -Violazione di legge ‘ (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente interpretato l’atto del 15.6.2004, ai rogiti del Notaio COGNOME, in termini di compravendita, anziché di permuta;
che il motivo è inammissibile;
che premesso che il motivo difetta di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non essere state trascritte -quantomeno – le principali clausole del contratto de quo vertitur , donde dovrebbe trarsi la sua natura di permuta e non di compravendita, va in ogni caso osservato che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito: sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui
agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, 9.4.2021, n. 9461, Rv. 661265-01);
che, all’evidenza, nulla di tutto ciò è avvenuto nella specie, essendosi il ricorrente limitato a denunziare il ‘ travisamento, oltreché palese disconoscimento di quanto riportato nell’atto di compravendita…’ , senza compiere quella complessiva valutazione di cui si è appena detto e, invece, richiesta da questa Corte;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (ancora una volta senza indicare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura deve intendersi svolta) la ‘ omessa considerazione di un elemento essenziale della controversia, rectius dell’atto ricog nitivo ‘ (cfr. ricorso, p. 5);
che il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato;
che, premesso che la censura pecca di specificità, non essendo stato trascritto l’atto ricognitivo, essa è, in ogni caso, infondata, giacché la C.T.R., lungi dall’omettere di considerate detto documento, lo ha, piuttosto, ritenuto ininfluente ai fini del positivo vaglio delle doglianze della società contribuente;
che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (senza indicare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1,
cod. proc. civ. la censura deve intendersi svolta) dell” omessa valutazione dell’esito dell’interrogatorio formale sostenuto il 02/02/16 dal notaio NOME. COGNOME dinanzi al G.U. del Tribunale di Agrigento, nella causa RG. n. 443/11 ‘ (cfr. ricorso, p. 5), donde emergerebbe la natura di permuta e non di compravendita dell’atto del 15.6.2004;
che il motivo è inammissibile sotto molteplici profili;
che, nel silenzio della gravata decisione sul punto, non risulta, anzitutto, che la questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di merito e, in specie, (quantomeno) in sede di appello, essendo stato il mezzo istruttorio in questione assunto -secondo quanto allegato in ricorso – in data 2.2.2016, a fronte di una udienza di discussione svoltasi innanzi alla C.T.R. il successivo 8.3.2016 (il che rendeva possibile -oltre che doverosa -la sua sottoposizione al vaglio della C.T.R.);
che a quanto precede aggiungasi che il motivo è altresì carente di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non essendo stati trascritti in ricorso, ai fini del vaglio di decisività della prova rimesso a questa Corte, i capi di interpello né, tampoco, le risposte fornite dall’interrogato (arg. da Cass., Sez. 6-3, 10.8.2017, n. 19985, Rv. 645357-01);
che con il quarto motivo la difesa della ricorrente lamenta (senza chiarire in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi sviluppata) la ‘ violazione di legge nello specifico dei principi posti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 109/07 ‘ (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente ripartito tra le parti l’onere della prova circa la legittimità della pretesa tributaria laddove, al contrario, spettava all’amministrazione dimostrare la sussisten za dei presupposti per
procedere alle riprese nei confronti di essa COGNOME COSTRUZIONI
RAGIONE_SOCIALE
che il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato;
che, rilevato in via preliminare che non si coglie dalla censura -formulata in termini estremamente generici – quali sarebbero gli elementi ed i passaggi della decisione impugnata, donde trarre la conclusione per cui i giudici di appello avrebbero mal distribuito tra le parti l’onere della prova gravante sulle stesse dunque, in ultima analisi, quali sono le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe errata (cfr. anche Cass., Sez. 5, 21.7.2020, n. 15517, Rv. 658556-01) – risulta, al contrario, evidente come la C.T.R. abbia ritenuto tale onere correttamente assolto dall’Amministrazione, tanto in punto di an -avuto riguardo al contratto del 15.6.2004 -che di quantum -mediante il riferimento, per la determinazione del valore sulla cui base procedere, alle riprese – ormai cristallizzate relative all’imposta di registro applicata alla medesima operazione negoziale) e, correlativamente, ‘ prive di pregio le ulteriori contestazioni’ (cfr. p. 3, cpv., della motivazione) svolte dalla società contribuente;
che con il quinto motivo la difesa della LO GIUDICE lamenta (sempre senza indicare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. il mezzo debba intendersi articolato) l” errore in giudicando per omessa valutazione delle prove offerte in riscontro e chiarimento offerto dalla ditta ricorrente. Difetto essenziale di motivazione sul tema probatorio ‘ (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. ‘ omesso di considerare tutte le prove offerte dalla ditta RAGIONE_SOCIALE in dall’inizio col ricorso introduttivo, ma altresì di seguito ribadite nelle memorie integrative ed illustrative depositate il 09/04/2010 e il 25/6/2010; nonché nel giudizio d ‘ appello ‘ (cfr. ivi);
che il motivo è inammissibile sotto plurimi profili;
che, anzitutto, esso cumula inestricabilmente (e, quindi, inammissibilmente. Arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01) una serie di doglianze riferibili a più vizi riconducibili all’art. 360 cod. proc. civ., senza che sia, tuttavia, possibile procedere ad una loro individuazione singulatim ;
che, per altro verso, premesso che il motivo pecca di specificità, ex art. 366, comma 1, cod. proc. civ., (a) tanto in relazione alle difese concernenti il presunto errore circa il valore attribuito (dall’Ufficio, dalla C.T.P. e, da ultimo) dalla C.T.R. all’atto oggetto di accertamento, a cagione di una presunta duplicazione di somme (nel silenzio della gravata decisione sul punto, infatti, e nella genericità del richiamo al ‘giudizio di appello’, non v’è prova che innanzi alla C.T.R. la questione abbia formato motivo di appello nei termini descritti alle pp. 7 e 8 del ricorso), (b) quanto avuto riguardo alle ‘ prove offerte dalla ditta ‘ – solo genericamente e diffusamente richiamate – e che, ancora, con riferimento al l’atto ricognitivo del 5.2.2009, i giudici di appello, lungi dall’omettere qualsi voglia valutazione al riguardo hanno, al contrario, chiarito le ragioni della ininfluenza dello stesso ai fini della decisione, va in ogni caso ribadito che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le
tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., Sez. 5, 29.12.2020, n. 29730, Rv. 660157-01); che con il sesto ed ultimo motivo parte ricorrente lamenta (ancora una volta senza indicare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. il mezzo debba intendersi articolato) il ‘ vizio essenziale di forma, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., error in iudicando violazione del principio che il giudice deve giudicare ‘secundum iuxta alligata et probata partium ‘ (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto motivato l’avviso di accertamento con riferimento ad altro avviso in tema di imposta di registro, non versato in atti dall’amministrazione finanziaria e la cui cristallizzazione non sarebbe stata in ogni caso provata dall’amministrazione;
che il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato;
che va anzitutto chiarito come il motivo -non dissimilmente dal precedente -cumula inestricabilmente (e, quindi, inammissibilmente. Arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01) una serie di doglianze riferibili a più vizi riconducibili all’art. 360 cod. proc. civ., senza che sia, tuttavia, possibile procedere ad una loro individuazione singulatim ;
che va, inoltre, osservato che: 1) quanto alla doglianza relativa all’illegittimità della ripresa conseguente al mancato deposito, in atti, dell’avviso di accertamento relativo all’imposta di registro, atto impositivo che, secondo l’assunto di parte ricorrente ed alla stregua – si opina – di quanto chiarito da questa Corte con sentenza n. 4947 del 2006, avrebbe dovuto essere ‘ messo a disposizione…del Giudice’ (così testualmente il ricorso, p. 9, cpv.), premesso che -in qualunque modo la si voglia
interpretare – trattasi di deduzione nuova, non localizzata nei precedenti gradi di giudizio, si osserva in ogni caso come la stessa non tenga conto del consolidato orientamento di questa Corte, per cui l’onere di motivazione dell’avviso di accertamento ben può essere assolto mediante relatio ad atti -come incontroverso nella specie, avuto riguardo alla ripresa per l’imposta di registro ed al valore ivi indicato -già nella disponibilità del contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917-01), né occorrendo che questi siano -come pure sostenuto in ricorso -‘ mess a disposizione del…Giudice ‘ (cfr. p. 12, secondo cpv. del ricorso), fondando tale asserzione su di una interpolazione del testo della sentenza n. 4947 del 2006 la quale, al contrario, così motiva sul punto (cfr. sub § 2.2) : ‘quanto alla validità della motivazione relazionale dell’accertamento, è da tempo consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è legittimo l’accertamento dei redditi motivato per relationem attraverso un rinvio ad altri atti e documenti della pubblica amministrazione; a tal fine è sufficiente che l’atto, cui si fa riferimento, venga messo a disposizione della controparte , o quanto meno del Giudice, che deve essere posto in grado di verificare la fondatezza nel merito dell’avviso di accertamento ‘; 2) quanto, poi, alla doglianza concernente la mancanza di prova di defini tività dell’avviso di rettifica oggetto di relatio , premesso che trattasi, ancora una volta, di allegazione nuova, di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata né, localizzata nei precedenti gradi di giudizio, si è -in ogni caso -in presenza di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di
merito, insindacabile da questa Corte (arg. da Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso nei confronti DELL ‘ RAGIONE_SOCIALE essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo tanto l’ RAGIONE_SOCIALE quanto il MINISTERO DELL ‘ ECONOMIA E DELLE FINANZE rimasti intimati, senza avere svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE e dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del MINISTERO DELL ‘ ECONOMIA E DELLE FINANZE.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione