Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30651 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Foggia, con AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 130/2020 depositata il 30 gennaio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE, a seguito di recupero a tassazione dell’importo di € 98.740,00, qualificati dall’Agenzia come redditi occulti in quanto classificati a bilancio come finanziamento soci senza asserita documentazione di supporto, proponeva ricorso facendo presente che la classificazione della somma come finanziamento soci era frutto di mero errore, mentre si trattava di residuo mutui per l’acquisto della sede sociale. La CTP respingeva il ricorso,
PROVA IN APPELLO
osservando che incombeva al contribuente, a fronte della mancata indicazione e prova del creditore che ha effettuato l’apporto finanziario, la dimostrazione che tali accrediti non costituissero ricavi e gli addebiti non costituissero corrispettivi. Ulteriormente si osservava che tale dimostrazione non era stata raggiunta. La CTR, pur facendo riferimento alla presunzione di cui all’art. 32, d.p.r. n. 600/1973, concludeva conformemente circa il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente in relazione al rilievo formulato dall’Agenzia. Da tanto il ricorso in cassazione della ricorrente, basato su tre motivi, ed avverso il quale resiste l’Agenzia con controricorso.
Il contribuente ha da ultimo depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo.
1.1. Il motivo è inammissibile perché in base al testo dell’art. 348 -ter, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile alla presente controversia, risulta che entrambe le pronunce di merito siano basate sul mancato assolvimento dell’onere della prova circa la provenienza delle somme, ed in particolare circa la loro natura di prestito bancario, che l’Agenzia ha quindi qualificato come reddito occultato sotto la dizione di ‘finanziamento soci’, intesa come fittizia. In altri termini, indipendentemente dalla qualificazione giuridica della presunzione come legale ( iuris tantum ) ai sensi dell’art. 32, d.p.r. n. 600/1973 od hominis , in ogni caso le decisioni sono basate sulle stesse ‘questioni di fatto’, per cui la pronuncia d’appello non poteva essere impugnata in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Non senza osservarsi che risulta non contestata la circostanza per cui la copia di uno dei mutui (quello del 2005, ma la difesa della parte fa riferimento ad altri prestiti successivi) venne prodotto tardivamente ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 546/1992, cioè solo in sede d’appello.
Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 39, comma 2 lett. d, d.p.r. n. 600 del 1973.
2.1. Il motivo è sostenuto dalle medesime ragioni di quello precedente, e dunque ne ripropone il contenuto, per cui non può che risultare assorbito dal rigetto dello stesso.
Col terzo mezzo si deduce violazione dell’art. 7, d.lgs. n. 546/1992.
3.1. Con tale mezzo, in definitiva, la ricorrente lamenta il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice di merito, con particolare riguardo ai contratti di mutuo e inoltre invoca la giurisprudenza in base alla quale la mancata produzione di documenti in sede amministrativa preclude la produzione stessa in sede giudiziale solo allorché tali documenti fossero stati oggetto di specifica richiesta -rimasta ingiustificatamente inevasa da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nella specie però sotto il primo profilo non si vede quale esigenza di ‘riequilibrio’ della diversa posizione delle parti potesse esercitare il giudice a fronte di documenti sottoscritti dalla stessa parte privata, e sotto il secondo va osservato che non si versa nel tema indicato dalla parte, bensì in quello diverso della tardività della produzione dei documenti per la prima volta solo in sede d’appello, mentre la documentazione prodotta fin dalla fase amministrativa è stata ritenuta insufficiente da parte dei giudici di merito in virtù di un accertamento di fatto non più oggetto di riesame in sede di legittimità.
Nelle memorie illustrative la parte ricorrente propone un nuovo motivo (consistente nella prospettazione del mancato esame dei documenti contrattuali come ipotesi di violazione di legge), ma lo stesso risulta evidentemente inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Infatti le memorie per loro natura non possono che illustrare il tema già devoluto al giudice di legittimità, ma giammai contenere
nuovi motivi (in questo caso error in procedendo ex art. 58 d.lgs n. 546/1992).
Il ricorso in definitiva dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4000,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024