Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5301 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24138/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 1469/2016 depositata il 14 marzo 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) tre distinti avvisi di accertamento con i quali
determinava i maggiori importi da questa dovuti a titolo di IRES, IRAP e IVA in riferimento agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010 e contestualmente irrogava alla prefata società le sanzioni previste dalla legge.
Contro i predetti avvisi di accertamento la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 381/01/14 del 4 luglio 2014, riuniti i procedimenti, annullava gli atti impositivi impugnati.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava, quindi, appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Quest’ultima, con sentenza n. 1469/2016 depositata il 14 marzo 2016, in riforma della decisione gravata, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
Rilevava il giudice regionale: -che negli anni suindicati erano state registrate nei libri contabili della RAGIONE_SOCIALE diverse fatture emesse nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE (di qui in avanti RAGIONE_SOCIALE), le quali si riferivano a operazioni oggettivamente inesistenti; -che la fittizietà di queste operazioni era desumibile da una serie di irregolarità e anomalie emerse dal confronto fra la contabilità della ditta emittente e quella della società contribuente (fatture registrate soltanto dalla seconda, e non anche dalla prima; importi differenti indicati nelle medesime fatture registrate dall’una e dell’altra; pluralità di fatture recanti lo stesso numero progressivo; fatture recanti un numero successivo a quello dell’ultima annotata dall’emittente nel registro IVA RAGIONE_SOCIALE vendite; ecc.); -che, a fronte dei numerosi elementi indiziari di segno contrario offerti dall’Ufficio, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare l’effettività RAGIONE_SOCIALE descritte operazioni, ma di tanto non si era fatta carico.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c..
1.1 Si sostiene che la C.T.R. avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova fra le parti, facendo gravare sulla contribuente le conseguenze della mancata dimostrazione dell’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali intercorse fra la stessa e la RAGIONE_SOCIALE, quali risultanti dalle fatture indicate negli avvisi di accertamento impugnati, sebbene l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si fosse limitata ad avanzare al riguardo semplici sospetti, non suffragati da attendibili riscontri indiziari.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., si lamenta l’omesso esame degli elementi di prova offerti e RAGIONE_SOCIALE giustificazioni addotte dalla contribuente .
2.1 Viene rimproverato al giudice regionale di non aver tenuto conto RAGIONE_SOCIALE (altrimenti denominate , , o più genericamente ) depositate dalla RAGIONE_SOCIALE già nell’àmbito del procedimento di verifica e allegate al processo verbale di constatazione, le quali rappresentavano un , in quanto da esse .
Il primo motivo è infondato.
3.1 Dalla lettura della decisione impugnata emerge chiaramente che l’Amministrazione Finanziaria ha offerto numerosi indizi
dell’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate, consistenti nelle gravi irregolarità e anomalie riscontrate dalla Compagnia di Saronno della Guardia di Finanza nel corso dell’attività di verifica condotta nei confronti della contribuente e della sua apparente fornitrice RAGIONE_SOCIALE
Alle pagg. 4 -6 della sentenza viene, infatti, evidenziato: -che negli anni 2008 -2010 erano state annotate nei registri contabili dalla RAGIONE_SOCIALE fatture per importi diversi da quelli in esse indicati; -che, con riferimento allo stesso arco temporale, erano state rinvenute fatture recanti identico numero progressivo (la 67 del 2008, la 11 e la 12 del 2009, la 1 e la 2 del 2010) e tuttavia registrate contabilmente dalle due società per importi diversi; -che nella scheda di mastro della RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE. intestata alla cliente RAGIONE_SOCIALE risultavano annotate soltanto tre fatture relative all’anno 2008 (la n. 29, la n. 41 e la n. 67); -che per gli anni 2008 -2010 le annotazioni del registro IVA RAGIONE_SOCIALE vendite tenuto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE si arrestavano, rispettivamente, alle fatture n. 70 del 31 dicembre 2008, n. 15 del 31 dicembre 2009 e n. 6 del 23 novembre 2010, laddove, invece, in quello stesso triennio, la RAGIONE_SOCIALE aveva contabilizzato fatture passive recanti un numero progressivo superiore e una data successiva a quella dell’ultima fattura annotata dall’emittente; -che le fatture relative all’anno 2010 erano state registrate dalla contribuente senza rispettare un normale ordine cronologico (la n. 110 del 30 aprile era seguìta dalla n. 53 del 4 maggio e dalla n. 1 del 30 giugno); -che l’IVA inerente alle operazioni in discorso era stata portata a credito dalla contribuente, ma non versata all’erario dall’emittente.
3.2. In un simile contesto, rettamente il giudice tributario regionale ha addossato alla RAGIONE_SOCIALE l’onere della prova contraria.
3.3 Giova, al riguardo, rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di ripresa a tassazione per operazioni oggettivamente inesistenti, ove la fattura
costituisca, in tutto o in parte, mera espressione cartolare di transazioni commerciali mai realmente concluse da alcuno, l’Amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria, del fatto che l’operazione fatturata non sia stata effettuata; successivamente spetta al contribuente fornire la prova (contraria) dell’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, la quale non può risolversi nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché sono proprio questi gli espedienti normalmente utilizzati allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. n. 2470/2023, Cass. n. 24160/2022, Cass. n. 36749/2021, Cass. n. 8919/2020).
3.4 Ai surriferiti princìpi di diritto si è correttamente attenuto il giudice d’appello, sicchè deve escludersi la sussistenza della denunciata violazione di legge.
Il secondo motivo è inammissibile.
4.1 Per consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, l’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve riguardare non già una semplice questione o un punto, bensì un vero e proprio ‘fatto’ in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.
Non costituiscono, invece, ‘fatti’, nell’accezione indicata, le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019).
Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal contenuto della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), aver costituito oggetto di discussione e rivestire carattere decisivo, nel senso che, ove fosse stato preso in esame, avrebbe determinato un esito
sicuramente diverso della controversia (cfr. Cass. n. 27282/2022, Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15860/2019).
Ne consegue che, in rigorosa osservanza RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4) c.p.c., il ricorrente è tenuto a indicare il ‘fatto storico’ non esaminato, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto abbia formato oggetto di discussione processuale fra le parti e la sua ‘decisività’ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020).
4.2 Ciò posto, va anzitutto notato che la sollevata censura non si sostanzia nella denuncia dell’omesso esame di un fatto storico, nei termini innanzi chiariti, ma si risolve in una generica doglianza circa la mancata valutazione da parte del giudice di merito di argomenti difensivi ed elementi istruttori offerti dalla contribuente a dimostrazione dell’infondatezza dell’avanzata pretesa tributaria.
4.3 Fermo quanto precede, il motivo si appalesa, in ogni caso, privo di autosufficienza, non avendo la società impugnante provveduto a trascrivere in ricorso il contenuto RAGIONE_SOCIALE di cui lamenta l’omesso esame, in modo da consentire alla Corte di verificare se le circostanze ricavabili dai suddetti documenti fossero realmente «decisive», cioè dotate di tale rilievo probatorio da condurre con certezza il giudice di merito, ove questi le avesse tenute in considerazione, a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALE esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R.
n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 13.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione