Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1773/2024 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
PETA ORESTE
-intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 800/01/22, depositata in data 20/07/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/05/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto: operazioni ogg. inesistenti – onere della prova
Rilevato che:
-l’RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 20 giugno 2019, a NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta individuale, esercente l’attività di trattamento e rivestimento di metalli, n. 2 avvisi di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2014 e n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2015), con i quali disconosceva costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ricevute dalla ditta RAGIONE_SOCIALE;
-la CTP accoglieva i ricorsi; appellava l’Ufficio;
-con la sentenza qui gravata il giudice di appello ha confermato la pronuncia di primo grado;
-ricorre a questa Corte o l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi;
-il contribuente è rimasto intimato di fronte a questa Corte;
Considerato che:
-il primo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, numero 4), c.p.c. per avere il Collegio di appello reso motivazione apparente e/o mancante della propria decisione;
-il motivo è infondato;
-in realtà, dall’esame della sentenza possono evincersi in modo adeguatamente chiaro le ragioni che hanno condotto il giudice del merito a decisione, che consistono in affermazioni idonee a esplicitare le considerazioni in fatto e in diritto le quali sorreggono la motivazione il contenuto della quale si pone al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ (Cass. Sez. Un. N. 8053/2014);
-il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, numero 3), c.p.c. per avere la Corte di secondo grado erroneamente ritenuto che gli indizi esposti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano del tutto idonei a dimostrare sia che le cessioni di merce non erano mai avvenute, sia che la prestazione di servizi non era mai stata effettuata;
-il motivo è fondato;
-emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata come la stessa abbia ritenuto non provata l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture in quanto l’Ufficio avrebbe posto in essere un’azione accertativa frutto di ‘un ‘teorema’ astratto che di puntuali, precisi, plurimi e concordanti rilievi critici verso la Ditta contribuente’;
-orbene, a fronte dei plurimi elementi presuntivi di natura oggettiva dedotti e provati dall’Ufficio (indicati in ricorso per cassazione e presenti negli avvisi di accertamento prodotti a questa Corte), deve ritenersi che gli elementi dedotti e provati dall’Ufficio erano e sono muniti dei requisiti indiziari presuntivi nei termini sopra richiamati;
-per costante giurisprudenza di Legittimità (tra quelle recenti, fra molte, si vedano Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021; ma anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024 e ancora si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23118 del 26/08/2024) una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto
con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia;
-la sentenza impugnata, quindi, non solo ha erroneamente negato la rilevanza indiziaria degli elementi dedotti e provati dall’Ufficio ; essa ha anche in concreto mancato di prenderli in esame e adeguatamente valutarli quali elementi indiziari;
-in conclusione, la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; tale giudice provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.