Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1773/2024 proposto da
AGENZIA ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO (PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
PETA ORESTE
-intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 800/01/22, depositata in data 20/07/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto: operazioni ogg. inesistenti – onere della prova
Rilevato che:
-l’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Novara notificava, in data 20 giugno 2019, a NOME COGNOME titolare dell’omonima ditta individuale, esercente l’attività di trattamento e rivestimento di metalli, n. 2 avvisi di accertamento (n. T7U010100707/2019 per l’anno 2014 e n. T7U010100709/2019 per l’anno 2015), con i quali disconosceva costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ricevute dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
-la CTP accoglieva i ricorsi; appellava l’Ufficio;
-con la sentenza qui gravata il giudice di appello ha confermato la pronuncia di primo grado;
-ricorre a questa Corte o l’Agenzia delle entrate con atto affidato a due motivi;
-il contribuente è rimasto intimato di fronte a questa Corte;
Considerato che:
-il primo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, numero 4), c.p.c. per avere il Collegio di appello reso motivazione apparente e/o mancante della propria decisione;
-il motivo è infondato;
-in realtà, dall’esame della sentenza possono evincersi in modo adeguatamente chiaro le ragioni che hanno condotto il giudice del merito a decisione, che consistono in affermazioni idonee a esplicitare le considerazioni in fatto e in diritto le quali sorreggono la motivazione il contenuto della quale si pone al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ (Cass. Sez. Un. N. 8053/2014);
-il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, numero 3), c.p.c. per avere la Corte di secondo grado erroneamente ritenuto che gli indizi esposti dall’Agenzia delle Entrate erano del tutto idonei a dimostrare sia che le cessioni di merce non erano mai avvenute, sia che la prestazione di servizi non era mai stata effettuata;
-il motivo è fondato;
-emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata come la stessa abbia ritenuto non provata l’inesistenza delle operazioni commerciali oggetto delle fatture in quanto l’Ufficio avrebbe posto in essere un’azione accertativa frutto di ‘un ‘teorema’ astratto che di puntuali, precisi, plurimi e concordanti rilievi critici verso la Ditta contribuente’;
-orbene, a fronte dei plurimi elementi presuntivi di natura oggettiva dedotti e provati dall’Ufficio (indicati in ricorso per cassazione e presenti negli avvisi di accertamento prodotti a questa Corte), deve ritenersi che gli elementi dedotti e provati dall’Ufficio erano e sono muniti dei requisiti indiziari presuntivi nei termini sopra richiamati;
-per costante giurisprudenza di Legittimità (tra quelle recenti, fra molte, si vedano Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021; ma anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024 e ancora si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23118 del 26/08/2024) una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto
con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia;
-la sentenza impugnata, quindi, non solo ha erroneamente negato la rilevanza indiziaria degli elementi dedotti e provati dall’Ufficio ; essa ha anche in concreto mancato di prenderli in esame e adeguatamente valutarli quali elementi indiziari;
-in conclusione, la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; tale giudice provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.