Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23813 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4389/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con il quale domicilia in Roma, presso lo studio dell’RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO (PEC: EMAIL), in forza di procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria – Catanzaro, depositata il 21 gennaio 2016, n. 43/16;
Oggetto: accertamento analitico-induttivo studi di settore – onere della prova
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DELLA CAUSA
Risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti RAGIONE_SOCIALE parti che, a seguito di verifica fiscale operata a carico di NOME COGNOME, l’RAGIONE_SOCIALE invitava il contribuente al contraddittorio preventivo in relazione allo scostamento tra reddito dichiarato per l’anno 2002 e reddito determinato attraverso la procedura standardizzata mediante applicazione di studi di settore, ex art. 62bis del D.L. n. 331 del 1993, da cui risultava una evidente incongruità tra il primo (euro 2.534) ed il secondo (euro 95.339), in base allo specifico studio di settore relativo alla tipologia di impresa alla quale era ascrivibile l’attività del contribuente.
In sede di contraddittorio preventivo, NOME COGNOME formulava osservazioni in ordine a un pregresso errore compilativo nella dichiarazione e l’Ufficio, prendendo atto di tali deduzioni, riformulava lo studio di settore determinando maggiori ricavi.
Questa rideterminazione non veniva accettata dal contribuente, al quale veniva quindi notificato un avviso di accertamento di maggior reddito.
NOME COGNOME impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che rigettava il ricorso.
Interposto appello da parte del contribuente, la CTR accoglieva il gravame, sulla base della considerazione che la pretesa tributaria «era fondata unicamente sull’applicazione degli studi di settore, in assenza di ulteriori indagini svolte dall’amministraz ione finanziaria sulla capacità reddituale del contribuente». Secondo la CTR lo scostamento accertato dall’Ufficio impositore «sulla sola base degli studi di settore» non poteva essere considerata una presunzione grave, precisa e concordante.
Contro questa decisione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
Resiste il contribuente con controricorso, illustrato da una memoria con la quale è stata depositata la documentazione indicata nell’atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge 427/1993 e degli artt. 2727 e 2697 c.c.
Per la ricorrente, la CTR non avrebbe correttamente applicato il principio dell’onere della prova in materia di presunzione di maggiori ricavi nascente dal contraddittorio espletato in relazione all’applicazione del conferente studio di settore.
Il motivo è fondato.
La CTR non ha fatto buon governo dei principi, ormai consolidati, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla valenza probatoria degli studi di settore.
A questo proposito, va ribadito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è affatto ex lege determinata dal solo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, che rappresentano meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento (Sez. 5, Ordinanza n. 24931 del 18/08/2022, rv. 66559801), e dunque all’esito di un percorso di adeguamento dell’elaborazione statistica alla concreta realtà economica del contribuente, il cui esito confluisce nella motivazione, la quale deve ricomprendere le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa sono stati disattesi (Sez. 5, Ordinanza n. 9554 del 09/04/2024, rv. 670823-01).
In sede di obbligatorio contraddittorio preventivo, il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto,
la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo RAGIONE_SOCIALE scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dell o standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
Il contribuente, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, ha la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che de ve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente (Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635).
Ciò è altresì coerente con le garanzie del contribuente affinate in sede eurounitaria da Corte Giustizia UE 21 novembre 2018, in causa C-648/16 (segnatamente punti 43 e 44), non potendosi dubitare del fatto che il contribuente sia stato posto in condizione, sin dalla sede endoprocedimentale, di contestare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE risultanze statistiche alla propria specifica posizione.
5. La CTR, nell’affermare il principio secondo cui lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati non sarebbe sufficiente, imponendosi ulteriori specifiche indagini da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla capacità reddituale del contribuente, ha errato nel ritenere che la gravità, la precisione e la concordanza RAGIONE_SOCIALE presunzioni scaturenti dagli studi di settore fossero ex lege determinate esclusivamente dal suddetto scostamento, e non anche collegate al contraddittorio correttamente instaurato dall’amministrazione finanziaria.
La CTR, invece di limitarsi a considerare insufficiente la presunzione operante «sulla sola base dell’applicazione degli studi di settore» (pag. 2, penultimo cpv., in fine), avrebbe dovuto vagliare proprio le risultanze di tale contraddittorio, per come rifluite nella motivazione
dell’atto impositivo, alla luce RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni che pure risultano essere state presentate dal contribuente e da quest’ultimo, non a caso, riproposte con il suo controricorso.
6. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che dovrà rinnovare il giudizio in applicazione dei principi sopra ricordati, valutando anche l’incidenza del riconosciuto errore materiale del contribuente nel riporto del dato contabile relativo al valore dei beni strumentali sulla riduzione del reddito imponibile rispetto a quello accertato e regolando le spese della presente fase di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 12 luglio 2024.