Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24697 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10562/2019 R.G.R. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO , con elezione di domicilio digitale;
-controricorrente –
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3306/2018, depositata in data 25.10.2018, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, esercente la vendita di materiale edile, impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IVA ed
IRPEF. IVA
–
IRAP
Accertamento basato su
studio di settore
–
riparto oneri probatori.
IRAP dell’anno di imposta 2006, con il quale erano stati verificati, sulla base RAGIONE_SOCIALE studio di settore TM11U, maggiori ricavi, con conseguente recupero a tassazione di IRPEF, IVA e IRAP, oltre sanzioni ed interessi.
La RAGIONE_SOCIALE di Cosenza accoglieva il ricorso, ritenendo che l’ Ufficio si era limitato ad utilizzare in maniera acritica lo studio di settore, senza tenere in considerazione le peculiarità dell’attività del ricorrente.
La RAGIONE_SOCIALE, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, rigettava -con la sentenza indicata in epigrafe -l’appello, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE avesse correttamente applicato i principi in materia di distribuzione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova e che l’appellato avesse provato adeguatamente la sussistenza di circostanze specifiche (alluvione dell’anno 2000, con effetti sull’attività di impresa protrattisi negli anni successivi) idonee a superare la presunzione legale connessa agli studi di settore e che l’Ufficio non avesse adeguatamente motivato la ritenuta validità degli indici connessi allo studio di settore utilizzato, nonostante la specifica situazione dedotta e provata dal contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di secondo grado, affidato a due motivi.
NOME ha resistito con controricorso.
Per la decisione RAGIONE_SOCIALE causa è stata fissata l’udienza camerale del 2.7.2025, in prossimità RAGIONE_SOCIALE quale la parte controricorrente ha tempestivamente depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato « violazione dell’art. 39 d.p.r. 600/73 e dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .» l’Ufficio assume che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto che l’onere RAGIONE_SOCIALE prova gravasse sull’Ufficio e che quest’ultimo dovesse ulteriormente provare quanto sostenuto,
laddove era invece il contribuente a dover giustificare sia il rilevante scostamento dai parametri RAGIONE_SOCIALE studio di settore, sia la mancanza di adeguata remunerazione dell’attività e ciò non era avvenuto, essendosi lo stesso limitato a generiche affermazioni. Anche durante la fase del contraddittorio, il contribuente si era limitato ad affermare di essere rimasto vittima di calamità idrogeologiche, di avere un’età avanzata e di aver operato in una situazione di mercato in crisi. La RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto in alcuna considerazione l’istruttoria compiuta, che aveva evidenziato una incontestabile antieconomicità RAGIONE_SOCIALE gestione dell’attività, a fronte RAGIONE_SOCIALE quale il contribuente non aveva fornito giustificazioni concrete.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 62 sexies c. 3 D.L. 331/1993 e 10, c. 1, legge n. 146/1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», l’RAGIONE_SOCIALE lamenta che la C.T.RAGIONE_SOCIALE. non abbia tenuto in considerazione che il citato art. 62 sexies rinvia al secondo periodo RAGIONE_SOCIALE lettera d) del comma 1 dell’art. 39 del d.p.r. n. 600/73, posto che il legislatore, oltre ad inquadrare gli accertamenti basati sugli studi di settore tra quelli basati su presunzioni semplici, ha ulteriormente richiesto, per legittimare l’accertamento, che vi fossero ‘gravi incongruenze’ tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dagli studi di settore. Avendo l’Ufficio dato prova RAGIONE_SOCIALE suddette incongruenze, spettava al contribuente fornire la prova contraria. La RAGIONE_SOCIALE, in presenza di giustificazioni inadeguate e non probanti, avrebbe dovuto ritenere pienamente dimostrata l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE studio di settore al caso concreto, avendo l’ U fficio fornito un’analisi dettagliata dell’incongruenza del reddito dichiarato, avvalorando la probabilità di un occultamento di ricavi di esercizio. La RAGIONE_SOCIALE non aveva specificato con argomenti validi le ragioni per le quali riteneva che l’antieconomicità del comportamento del contribuente
non fosse sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie.
I motivi – da esaminarsi congiuntamente, in quanto si appuntano entrambi sulla violazione, da parte RAGIONE_SOCIALE C.T.R., dei criteri di riparto degli oneri probatori in materia di accertamenti basati sugli studi di settore – sono infondati.
Infatti, come si desume dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, i giudici del gravame, dopo aver richiamato i principi regolatori RAGIONE_SOCIALE materia e i pertinenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, hanno, contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, ritenuto gravare proprio sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria atta a superare la presunzione legale derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore e che nel caso concreto tale prova fosse stata adeguatamente fornita, consistendo la stessa nella ‘ alluvione nell’anno 2000 , con effetti sull’attività di impresa protrattisi negli anni successivi’ .
4.1. Quindi, la C.T.R. ha rilevato come il contribuente avesse provveduto a provare congruamente la sussistenza di specifiche circostanze giustificative, in assenza di contestazioni adeguate dell’Ufficio idonee a supportare la prospettata validità degli indici presuntivi connessi allo studio di settore utilizzati.
4.2. Non si ravvisa, pertanto, la dedotta violazione dei criteri di riparto degli oneri probatori, restando invece l’apprezzamento in fatto del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorrente per cassazione non può infatti rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALE causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., ex multis , Cass. n. 32505/2023 e Cass. n. 9097/2017).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2025.