Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29811 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28316/2017 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, con studio in Foggia, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Puglia il 15 maggio 2017, n. 1744/27/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Puglia il 15 maggio 2017, n. 1744/27/2017, la
CATASTO ACCORPAMENTO UNITÀ ADIACENTI
quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con rettifica di rendita (da € 1.356,00 ad € 3.252,00) a seguito di procedura ‘ DOCFA ‘ con riguardo ad un fabbricato sito in Cerignola (FG) al INDIRIZZO, destinato ad uso commerciale e censito in catasto alla categoria D/8 con la particella 2152 sub. 57 del folio 203 (all’esito dell’accorpamento di quattro unità immobiliari e la fusione in un unico subalterno degli originari quattro subalterni, dopo lavori di ristrutturazione), ha accolto l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia il 4 giugno 2015, n. 968/01/2015, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che l’atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione e che il valore accertato dall’amministrazione finanziaria per l’immobile risultante dall’accorpamento fosse congruo in relazione alle migliorie apportate in sede di ristrutturazione.
L ‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE :
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di derogare all’ordine di prospettazione dei motivi in ricorso, scrutinando in via prioritaria il quinto motivo per la diretta attinenza alla forma dell’atto impositivo, essendo assorbente il suo eventuale accoglimento di ogni contestazione inerente al rapporto tributario.
Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente
ritenuto dal giudice di secondo grado che l’impugnato avviso di accertamento fosse munito di adeguata motivazione con l’argomentazione che: « I valori unitari applicati alla consistenza dell’immobile, tenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore ».
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo in contestazione proviene da dichiarazione di variazione (artt. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nel testo novellato dall’art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, e 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d. ‘ DOCFA ‘) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701.
2.3 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura ‘ DOCFA ‘, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014,
n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127).
2.4 La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della rendita del fabbricato; per cui, è possibile (e, il più RAGIONE_SOCIALE volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura ‘ DOCFA ‘ derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104).
2.5 Nel caso di specie, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, l’avviso di accertamento con rettifica di rendita -rinveniente da pro cedura ‘ DOCFA ‘ -conteneva tutti gli elementi descrittivi e valutativi della nuova rendita, idonei a porre in grado la contribuente di adeguatamente ed
immediatamente percepire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa, evidenziandosi nella sentenza impugnata: « la sussistenza di una valida motivazione intesa quale provocatio ad opponendum , atteso che l’A.F. ha posto il destinatario dell’atto in condizione di conoscere la propria pretesa peraltro posta in essere dalla parte stessa con la presentazione di apposito modello DOCFA -nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficac emente sia l’ an che il quantum debeatur».
Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto che la contribuente fosse gravata dall’onere di provare « che il valore del bene, per come individuato, risultava in linea con gli importi riscontrabili sul mercato immobiliare per immobili aventi caratteristiche similari ».
3.1 Il motivo è fondato.
3.2 Premesso che le contestazioni sul merito RAGIONE_SOCIALE valutazioni dell’amministrazione finanziaria non attengono alla congruenza motivazionale dell’atto impositivo, ma concernono il rapporto tributario e devono essere sottoposte al vaglio dell’accertamento giudiziale in base alla ripartizione dell’onere probatorio in subiecta materia , secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’amministrazione finanziaria in rettifica di quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura ‘ DOCFA ‘ di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa amministrazione finanziaria, salva
comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria, la classe e la rendita attribuite all’immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell’atto, non può trarre tale prova positiva dall’insuccesso dell’onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell’assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2021, n. 13341; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2023, n. 12747; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2024, n. 16569).
3.3 A ben vedere, nella fattispecie in disamina, la sentenza impugnata non si è uniformata al principio enunciato, avendo ritenuto, sulla premessa che « la parte, sul(la) quale gravava il relativo onere, nulla ha provato, limitandosi ad eccepire una divergenza di trattamento rispetto ad altre valutazioni senza provare che il valore del bene, per come individuato, risultava in linea con gli importi riscontrabili sul mercato immobiliare per immobili aventi caratteristiche similari », che « il valore attribuito d all’Ufficio all’immobile nella sua interezza sia congruo, tenendo anche conto RAGIONE_SOCIALE migliorie apportate in sede di ristrutturazione, rispetto agli originari valori dei singoli cespiti ».
In tal modo, però, il giudice di appello si è limitato a desumere il proprio convincimento dalla stessa motivazione dell’atto
impositivo, sul presupposto che la contribuente non avesse assolto l’onere probatorio a suo carico in relazione al valore dell’immobile e che l’amministrazione finanziaria non dovesse fornire alcuna prova sulle ragioni giustificanti la rettifica della rendita.
C on il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato accolto l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente in relazione alla congruità del valore imputato all’immobile dall’amministrazione finanziaria .
Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere state tenute in conto dal giudice di secondo grado le risultanze di documenti prodotti dalla contribuente (in particolare, cinque sentenze di giudici tributari, di cui quattro passate in giudicato, e un verbale di conciliazione giudiziale) con riguardo alla stima di immobili con la medesima ubicazione in Cerignola (FG) e la medesima classificazione in categoria D/8.
C on il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essere state considerate dal giudice di secondo grado le prove offerte dalla contribuente in ordine alla congruità del valore proposto per l’immobile risultante dall’accorpamento in relazione al valore degli immobili indicati per la comparazione.
I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, apprezzandosi la fondatezza de l primo motivo, l’infondatezza
del quinto motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il quinto motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre